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Ultime novità in materia di antiriciclaggio

[Articolo pubblicato su "Il Sole 24ore"]

Congelamento di fondi e risorse economiche, collaborazione tra Autorità di vigilanza sui mercati e servizi di intelligence, creazione di un apposito “comitato di sicurezza finanziaria”, obblighi di segnalazione sugli intermediari finanziari.

Nuovi strumenti contro il finanziamento del terrorismo, voluti dal Governo attraverso il decreto legislativo (n. 109 del 22 giugno 2007) di recepimento della c.d. “terza direttiva europea” contro il riciclaggio di fondi illeciti e, per l’appunto, il finanziamento di attività terroristiche.

Il nostro ordinamento si arricchisce di nuove norme di prevenzione, questa volta dettate per un’esigenza pressante, indifferibile, che è anche mondiale: il contrasto al terrorismo, che non si fa – è questo lo spirito della norma – solo con le armi e le indagini, ma anche e soprattutto con il “taglio dei viveri” ai criminali.

E’ persino ovvio ricordare che senza compiere operazioni di riciclaggio del denaro riveniente da attività illecite - ponendo in essere atti di “lavaggio” di fondi e beni mediante operazioni di insospettabile natura - sia le associazioni di stampo mafioso che quelle con finalità eversive non potrebbero finanziare le loro attività strategiche.

Stime ufficiali, da prendersi con le necessarie cautele (data l’impossibilità del dato certo), ci parlano di giri d’affari pari a circa il 10% del PIL mondiale; in Italia, il denaro riciclato in un anno è pari a circa tre manovre finanziarie!

Il decreto permetterà, dalla sua entrata in vigore, l’immediato “blocco” sia dei fondi (contanti, titoli, assegni, crediti pecuniari,interessi, dividendi, garanzie di qualsiasi tipo,ecc.) che delle “risorse economiche” (attività di ogni tipo, mobili o immobili, materiali o immateriali, che possano essere utilizzate per ottenere fondi) in odore di riciclaggio o che sono state, ovvero possano essere, utilizzate per finanziare atti di terrorismo.

Sarà il Comitato di Sicurezza finanziaria, istituito presso il Ministero dell’Economia, e composto da rappresentanti delle Autorità di settore e di Polizia, a indicare i beni o fondi da sottoporre a congelamento, ed un decreto del Ministero disporrà il divieto di utilizzarli.

Il Comitato potrà chiedere dati alle Autorità di polizia, e riferire ai servizi segreti delle sue indagini.

Il provvedimento di congelamento potrà essere destinato sia a persone fisiche (non solo quelle presenti nelle black list internazionali) che a società di qualsiasi tipo, persone giuridiche private o pubbliche, gruppi o entità. Quest’ultimo termine consente – va evidenziato - di ricomprendere tra i soggetti da “bloccare” anche tipologie di enti non presenti nel nostro ordinamento, ma di derivazione straniera.

Si produrrà, quindi, l’indisponibilità dei fondi e delle risorse economiche, sia per trasferimenti, utilizzi ovvero disposizioni di qualsiasi tipo. La loro detenzione passerà, in attesa di accertamenti, all’Agenzia del demanio, che provvederà alla loro custodia, amministrazione e gestione.

Una sorta di “blind trust” antiterrorismo che, se efficacemente utilizzato, è non poca cosa a disposizione dei magistrati e degli investigatori.

I beni e le risorse in questione potranno poi essere confiscate o sequestrate, per ordine delle procure indaganti, una volta accertata la loro destinazione illecita.

La distinzione con il reato di riciclaggio è proprio questa: qui si tratta di arginare il finanziamento, anche con mezzi leciti (o lecitamente acquisiti), di attività terroristiche, ciò senza eliminare la possibilità che questo provengano da illecito, nel qual caso però – nota per il legislatore penale – non si potrà, paradossalmente, contestare il riciclaggio in questione se non si procederà a contemporanea modifica dell’articolo 648-bis del nostro codice penale.

Infatti, laddove non fosse possibile dimostrare la natura illecita dei fondi impiegati dal soggetto, terzo rispetto a colui che li ha prodotti commettendo un reato, che li sta utilizzando per finanziare il terrorista di turno, il concorso di reati o nel reato – con verosimili aggravanti – per quest’ultimo non potrebbe applicarsi.

A proposito di norme antiriciclaggio, il decreto le riprende, con incontestabile tecnica legislativa, quando impone ai soggetti già obbligati alla cosiddetta “segnalazione di operazioni sospette” (intermediari finanziari e liberi professionisti) di utilizzare tale strumento di prevenzione – nell’ambito della collaborazione attiva con le Autorità – anche quando il “sospetto” riguardi il possibile coinvolgimento della clientela in fatti del tipo che si è già descritto.

Su questo tema il decreto assegna alla Banca d’Italia, d’intesa con l’UIC, il compito di elaborare nuovi “indici di anomalia” che arricchiscano l’elenco di quelli già suggeriti con provvedimento del 12 gennaio 2001, ancora in vigore.

L’altro decreto legislativo di attuazione della medesima direttiva comunitaria (la 2005/60/CE), che riguarda più propriamente il riciclaggio, è in dirittura di arrivo, e si raccorderà con questo appena pubblicato.

Il tutto confluirà nel Testo unico che la Commissione ministeriale appositamente nominata dovrà redigere entro il primo semestre del prossimo anno.

Ciò nella consapevolezza che nel nostro Paese, così come in tutto il mondo, il crimine finanziario paga più di ogni altro, anche perché consente guadagni incalcolabili proprio per via dei numerosi e reiterati impieghi che si possono effettuare con lo stesso denaro.

La legge e le norme internazionali serviranno a fare terra bruciata intorno alle organizzazioni criminali?

Basta crederci, anche perché – senza timore di essere retorici – c’è gente che della lotta al terrorismo ha fatto ragione di vita.

[Articolo pubblicato su "Il Sole 24ore"]

Congelamento di fondi e risorse economiche, collaborazione tra Autorità di vigilanza sui mercati e servizi di intelligence, creazione di un apposito “comitato di sicurezza finanziaria”, obblighi di segnalazione sugli intermediari finanziari.

Nuovi strumenti contro il finanziamento del terrorismo, voluti dal Governo attraverso il decreto legislativo (n. 109 del 22 giugno 2007) di recepimento della c.d. “terza direttiva europea” contro il riciclaggio di fondi illeciti e, per l’appunto, il finanziamento di attività terroristiche.

Il nostro ordinamento si arricchisce di nuove norme di prevenzione, questa volta dettate per un’esigenza pressante, indifferibile, che è anche mondiale: il contrasto al terrorismo, che non si fa – è questo lo spirito della norma – solo con le armi e le indagini, ma anche e soprattutto con il “taglio dei viveri” ai criminali.

E’ persino ovvio ricordare che senza compiere operazioni di riciclaggio del denaro riveniente da attività illecite - ponendo in essere atti di “lavaggio” di fondi e beni mediante operazioni di insospettabile natura - sia le associazioni di stampo mafioso che quelle con finalità eversive non potrebbero finanziare le loro attività strategiche.

Stime ufficiali, da prendersi con le necessarie cautele (data l’impossibilità del dato certo), ci parlano di giri d’affari pari a circa il 10% del PIL mondiale; in Italia, il denaro riciclato in un anno è pari a circa tre manovre finanziarie!

Il decreto permetterà, dalla sua entrata in vigore, l’immediato “blocco” sia dei fondi (contanti, titoli, assegni, crediti pecuniari,interessi, dividendi, garanzie di qualsiasi tipo,ecc.) che delle “risorse economiche” (attività di ogni tipo, mobili o immobili, materiali o immateriali, che possano essere utilizzate per ottenere fondi) in odore di riciclaggio o che sono state, ovvero possano essere, utilizzate per finanziare atti di terrorismo.

Sarà il Comitato di Sicurezza finanziaria, istituito presso il Ministero dell’Economia, e composto da rappresentanti delle Autorità di settore e di Polizia, a indicare i beni o fondi da sottoporre a congelamento, ed un decreto del Ministero disporrà il divieto di utilizzarli.

Il Comitato potrà chiedere dati alle Autorità di polizia, e riferire ai servizi segreti delle sue indagini.

Il provvedimento di congelamento potrà essere destinato sia a persone fisiche (non solo quelle presenti nelle black list internazionali) che a società di qualsiasi tipo, persone giuridiche private o pubbliche, gruppi o entità. Quest’ultimo termine consente – va evidenziato - di ricomprendere tra i soggetti da “bloccare” anche tipologie di enti non presenti nel nostro ordinamento, ma di derivazione straniera.

Si produrrà, quindi, l’indisponibilità dei fondi e delle risorse economiche, sia per trasferimenti, utilizzi ovvero disposizioni di qualsiasi tipo. La loro detenzione passerà, in attesa di accertamenti, all’Agenzia del demanio, che provvederà alla loro custodia, amministrazione e gestione.

Una sorta di “blind trust” antiterrorismo che, se efficacemente utilizzato, è non poca cosa a disposizione dei magistrati e degli investigatori.

I beni e le risorse in questione potranno poi essere confiscate o sequestrate, per ordine delle procure indaganti, una volta accertata la loro destinazione illecita.

La distinzione con il reato di riciclaggio è proprio questa: qui si tratta di arginare il finanziamento, anche con mezzi leciti (o lecitamente acquisiti), di attività terroristiche, ciò senza eliminare la possibilità che questo provengano da illecito, nel qual caso però – nota per il legislatore penale – non si potrà, paradossalmente, contestare il riciclaggio in questione se non si procederà a contemporanea modifica dell’articolo 648-bis del nostro codice penale.

Infatti, laddove non fosse possibile dimostrare la natura illecita dei fondi impiegati dal soggetto, terzo rispetto a colui che li ha prodotti commettendo un reato, che li sta utilizzando per finanziare il terrorista di turno, il concorso di reati o nel reato – con verosimili aggravanti – per quest’ultimo non potrebbe applicarsi.

A proposito di norme antiriciclaggio, il decreto le riprende, con incontestabile tecnica legislativa, quando impone ai soggetti già obbligati alla cosiddetta “segnalazione di operazioni sospette” (intermediari finanziari e liberi professionisti) di utilizzare tale strumento di prevenzione – nell’ambito della collaborazione attiva con le Autorità – anche quando il “sospetto” riguardi il possibile coinvolgimento della clientela in fatti del tipo che si è già descritto.

Su questo tema il decreto assegna alla Banca d’Italia, d’intesa con l’UIC, il compito di elaborare nuovi “indici di anomalia” che arricchiscano l’elenco di quelli già suggeriti con provvedimento del 12 gennaio 2001, ancora in vigore.

L’altro decreto legislativo di attuazione della medesima direttiva comunitaria (la 2005/60/CE), che riguarda più propriamente il riciclaggio, è in dirittura di arrivo, e si raccorderà con questo appena pubblicato.

Il tutto confluirà nel Testo unico che la Commissione ministeriale appositamente nominata dovrà redigere entro il primo semestre del prossimo anno.

Ciò nella consapevolezza che nel nostro Paese, così come in tutto il mondo, il crimine finanziario paga più di ogni altro, anche perché consente guadagni incalcolabili proprio per via dei numerosi e reiterati impieghi che si possono effettuare con lo stesso denaro.

La legge e le norme internazionali serviranno a fare terra bruciata intorno alle organizzazioni criminali?

Basta crederci, anche perché – senza timore di essere retorici – c’è gente che della lotta al terrorismo ha fatto ragione di vita.