x

x

Un boccone da codice penale: ingoiare il verbale dell’assemblea condominiale è violenza privata

San Petronio, Piazza Maggiore, Bologna, 4 ottobre 2019
Ph. Francesca Russo / San Petronio, Piazza Maggiore, Bologna, 4 ottobre 2019

Impensabile ma vero! In un quartiere di Roma sud una lite condominiale è sfociata in un caso quasi da fake news.

È risaputo che durante le assemblee condominiali i dissapori non mancano. Ma assistere alla perdita delle staffe di un condomino che strappa e ingoia un verbale di assemblea non è di certo una vicenda usuale, resa ancor di più singolare in seguito all’intervento della Suprema Corte, interpellata sul caso (sentenza del 30 luglio 2019, n. 34800).

Il protagonista della vicenda in esame è un anziano condomino, che, di fronte all’ennesima delibera che approvava nuovi lavori, dopo aver strappato il verbale di assemblea, ha ingoiato una pagina rendendola inutilizzabile.

Sul caso si è pronunciato il Tribunale di Roma e, successivamente, la Corte d’Appello che ha confermato l’affermazione di responsabilità nei confronti dell’uomo per il reato di violenza privata in esso ritenuto assorbito il reato di minaccia, per aver costretto i condomini a sospendere i lavori dell’assemblea, a chiamare la polizia, minacciando l’avvocato del condominio e strappando e ingoiando una pagina del verbale dell’assemblea, resa, quindi fuori uso.

L’avvocato del condomino, avverso la sentenza della Corte d’Appello, ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di tre motivazioni, di seguito riportate:

1. con i primi due motivi denunciava la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al reato di cui articolo 610 del codice penale (violenza privata). In particolare, l’avvocato del ricorrente sosteneva che la violenza o la minaccia attribuite al suo cliente non avevano esercitato alcuna influenza limitativa o ostativa della libertà dei condomini, in quanto l’assemblea aveva già approvato i lavori non voluti dal ricorrente. Inoltre, proseguiva il legale affermando che la condotta del condomino era una mera ritorsione alla deliberazione non gradita.

Poi, secondo l’avvocato, la Corte d’Appello non aveva considerato che due soggetti presenti all’assemblea, dopo la condotta aggressiva dell’imputato, avevano reagito afferrando il condomino per il braccio, cagionandogli lesioni personali refertate;

2. con il terzo motivo, il ricorrente, denunciava la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego dell’articolo 131 bis del codice penale (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto).

La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi di ricorso inammissibili in quanto infondati. In particolare, ha affermato la suprema Corte: “con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestalmente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell’articolo 606, lettera e), del codice penale – , ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del significato della condotta dell’imputato”.

Inoltre, la Suprema Corte ha affermato che quanto dedotto dal ricorrente, secondo cui il reato di violenza privata non sarebbe stato integrato, in quanto l’assemblea condominiale aveva già approvato i lavori non condivisi dal condomino, è infondato. L’imputato, difatti, aveva minacciato l’avvocato del condominio e gli altri partecipanti all’assemblea, aveva spintonato uno dei condomini, facendolo cadere a terra, oltre ad aver strappato e ingoiato la pagina del verbale che, dopo la ripresa dei lavori che erano stati sospesi, dovette essere nuovamente redatto.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che dette condotte, integranti minaccia e violenza, avevano costretto i partecipanti dell’assemblea condominiale a tollerare la sospensione dei lavori, a chiamare la polizia e redigere nuovamente il verbale strappato dal condomino.

Non può quindi essere escluso il reato di violenza privata, ha proseguito la Cassazione. La reazione violenta di uno dei condomini presenti all’assemblea, che ha provocato lesioni personali all’imputato, è successiva alla condotta minacciosa e violenta dell’anziano uomo e non elude la tipicità del reato di cui all’articolo 610 del codice penale.

Per quanto riguarda il terzo e ultimo motivo, relativo al diniego di applicazione dell’istituti della tenuità del fatto di cui all’articolo 131 bis del codice penale, è stato ritenuto dalla Corte inammissibile. In particolare, ha proseguito la Cassazione affermando che la sentenza impugnata dal ricorrente ha negato correttamente il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ritenendo che le modalità della condotta minacciosa e violenta, rivolta nei confronti di diverse persone, avevano impedito, unitamente al comportamento tenuto successivamente dal condomino, di affermare la particolare tenuità del fatto.

Pertanto, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.