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Un divorzio che ha fatto discutere

Appalti
Ph. Mario Lamma / Appalti

Indice

1. Il divorzio e il trust disciplinato dalla legge di Cipro

2. L’interpretazione della Corte di Appello sul trust

 

1. Il divorzio e il trust disciplinato dalla legge di Cipro

La causa di divorzio fra Mr Dmitry Rybolovlev, un miliardario russo e sua moglie Elena, ha occupato le cronache dei giornali negli anni a cavallo fra il 2014 e il 2015, soprattutto per la consistenza della somma in primo grado liquidata dalla Corte a favore della moglie - poco più di 4 miliardi di franchi svizzeri - in quello che sarebbe stato il più rilevante accordo divorzile nel paese. Successivamente il giudice di secondo grado ridusse, in appello, questa somma a 564 milioni di franchi.

Qui interessa soffermarsi sul perché vi sia stata, fra il primo e il secondo grado, una così drastica riduzione dell’importo liquidato a Elena Rybolovlev. Infatti, le ragioni che stanno alla base della rideterminazione dell’importo introducono una interessante disputa sulla prevalenza o meno della legge interna rispetto alla legge che disciplina il trust alla luce della Convenzione dell’Aja.

Questo impone dunque di entrare più nel dettaglio nell’analisi del caso al fine di evidenziare su quali argomenti si sia disputato.

I coniugi Rybolovlev si erano sposati nel 1987 in Russia e dal 1995 risiedevano a Ginevra. Fra loro non era intercorsa alcuna convenzione matrimoniale. Nel 2005, Mr Rybolovlev sottopose alla moglie la bozza di un accordo, redatto in base alla legge svizzera, disciplinante il regime della suddivisione dei beni acquistati dai coniugi – ‘Participation aux acquêts’ di cui all’art.196 del codice civile svizzero (SCC) “Se le parti hanno scelto un regime coniugale compatibile con il diritto svizzero, tale regime regolerà i rapporti patrimoniali delle parti” – che conteneva una serie di clausole, compatibili, e quindi lecite, secondo la legge svizzera, ma assai penalizzanti per la moglie che pertanto decise di non sottoscrivere l’accordo.

Nello stesso anno (2005), dopo questo rifiuto, Mr Rybolovlev dette vita, all’insaputa della moglie, a due trust irrevocabili e discrezionali disciplinati dalla legge di Cipro nei quali trasferì le azioni di alcune società. Di questi trust egli era il beneficiario insieme alle figlie e con esclusione della moglie che era, a sua volta, beneficiaria di un testamento in precedenza redatto dal marito oltre a ricoprire il ruolo di guardiano dei due trust, posizione da cui fu rimossa qualche anno dopo.

A detta di Mr Rybolovlev, che nel trust si era riservato il potere di nominare e revocare i trustees, e di aggiungere o escludere beneficiari, il trust era stato istituito per proteggersi dalle iniziative del governo Russo dal quale era indagato in merito a un incidente intervenuto in una delle miniere gestite dalla società di cui era proprietario.

Nel 2008 Mrs Rybolovlev iniziò la causa di divorzio in cui chiedeva la liquidazione dei beni detenuti in regime di proprietà coniugale e allo stesso tempo un provvedimento che imponesse al marito di depositare un inventario con l’indicazione di tutti i beni detenuti direttamente o meno, come pure di fornire tutte le informazioni rilevanti relative a tutte le società, trust e altre entità dallo stesso direttamente o indirettamente detenute.

Per comprendere le ragioni di questa richiesta, occorre ricordare che il sistema legislativo svizzero prevede che, in assenza di scelta di un regime coniugale o di una legge straniera cui le parti abbiano demandato la disciplina del loro rapporto, si applicherà il regime patrimoniale svizzero standard di "partecipazione alle acquisizioni" (proprietà acquisita condivisa).

In base a tale regime, i beni che ogni coniuge possedeva prima del matrimonio o che ciascuno di essi aveva ricevuto in dono o in eredità dopo il matrimonio non entrano a far parte della loro proprietà comune. Al contrario, i beni individualmente o congiuntamente acquisiti durante il matrimonio devono essere condivisi (Artt. 196-220, del Codice Civile Svizzero).

La sentenza di primo grado, con cui si riconoscevano alla moglie poco più di quattro miliardi di franchi svizzeri si basava sul fatto che la Corte aveva stabilito che i beni conferiti in trust dovevano essere calcolati fra quelli acquisiti dal marito durante il matrimonio, e valutati al valore di mercato che essi avevano al momento della cessazione del matrimonio, intervenuta nel 2008. Secondo la Corte di Appello invece il valore dei beni da prendere in considerazione era quello risultante alla data del loro conferimento in trust (CHF 1.2 miliardi in giugno 2005), piuttosto che quello risultante alla data in cui venne avanzata la domanda di divorzio (CHF 8 miliardi al Dicembre 2008).

 

2. L’interpretazione della Corte di Appello sul trust

Il drastico ridimensionamento operato nella sentenza di appello riguardo alla determinazione dei giudici di prime cure è frutto della diversa valutazione operata dal giudicante nei due gradi di giudizio.

Secondo gli avvocati della ex moglie il patrimonio del marito era stato erroneamente calcolato sulla base della consistenza che questo aveva nel 2005 e non di quella del 2008. A questo proposito i legali di Elena Rybolovlev sostenevano che ai sensi della legge svizzera la moglie aveva diritto a metà dei guadagni che il marito aveva fatto durante il loro matrimonio. D’altro canto, quando la giurisdizione sul divorzio è di competenza del giudice svizzero, questi è competente a decidere anche su tutte le materie relative agli effetti del matrimonio sulle proprietà dei coniugi e sulla divisione della proprietà matrimoniale (art.51 del codice svizzero sul diritto internazionale privato).
Secondo i giudici di secondo grado, non si potevano considerare i beni apportati nel trust cipriota come beni acquisiti durante il matrimonio, quindi come se Mr. Rybolovlev ne fosse ancora il titolare, calcolando la quota di spettanza della moglie sul relativo ammontare. Così decidendo, i giudici hanno ritenuto che, in alcuni casi, le disposizioni del diritto internazionale privato debbano prevalere sul diritto matrimoniale svizzero.

Secondo i giudici della Corte di giustizia (Tribunale di appello), infatti, i trust stranieri sono soggetti alle leggi sostanziali della loro giurisdizione – Cipro in questo caso – nell’ambito della Convenzione dell’Aja sul trust. E pertanto al momento in cui una parte del patrimonio è stata collocata in un trust, questa non può più essere presa in considerazione nell’ambito della controversia matrimoniale anche perché non esiste fra la Svizzera e Cipro alcuna convenzione al riguardo. E questo spiega dunque la diversità delle conclusioni raggiunte nei due gradi di giudizio.

Del resto, in base al diritto internazionale privato svizzero, la legge interna disciplina il divorzio fra coniugi residenti e le questioni connesse, ma queste non comprendono anche quelle quali la natura delle relazioni fra ciascun coniuge e terze parti quali società o trust.

È pertanto coerente che i trust siano soggetti alla legge che il disponente abbia scelto anche perché in forza dell’art.22 della Convenzione dell’Aja, sottoscritta anche dalla Svizzera [Art. 22. La Convenzione si applica ai trust a prescindere dalla loro data di istituzione], le sue norme si applicano indipendentemente dalla data in cui il trust è stato istituito e sarà così la legge cipriota a determinare la validità, l’interpretazione, l’amministrazione e gli effetti di ciascun trust da essa disciplinato.

In questo caso poi, il trust non risulta limitato, quanto alla produzione dei suoi effetti, dalle disposizioni delle norme di salvaguardia (art.15 della Convenzione dell’Aja) dato che l’articolato prevede che, nel caso in esame, si debbano applicare le disposizioni sostanziali della legge svizzera sui regimi coniugali, a condizione che non possano essere derogate da un atto volontario, derogabilità che, come accennato in precedenza, la stessa legge svizzera ammette.

Una precisazione forse superflua: quando si dice che il trust deve essere regolato dalla legge di Cipro (molto simile alla legge inglese), scelta dal disponente, si vuol semplicemente dire, come accadrebbe con qualsiasi altra legge di un paese trust, che dei beni conferiti in trust il trustee è titolare e non altri; che la proprietà in trust è separata da quella personale del trustee; che i beneficiari ne diverranno titolari secondo quanto previsto dall’atto istitutivo. Quindi è questa la disciplina cui la sentenza fa riferimento e non una specifica normativa cipriota sul regime patrimoniale fra coniugi.

A nostro avviso la decisione della Court de Justice (giudice di appello) appare corretta considerando che i beni apportati in trust da Mr. Rybolovlev non erano stati acquisiti durante il matrimonio e che inoltre, una volta trasferiti al trustee erano fuori dalla sua disponibilità nonostante che lui stesso ne fosse, almeno in parte, beneficiario.

Una tal controversia non avrebbe potuto sorgere in Italia stante il diverso quadro normativo che regola i rapporti patrimoniali fra coniugi, improntato all’alternativa fra separazione o comunione di beni. Essendo quindi la loro attribuzione definita ab initio è evidente che la disponibilità degli stessi al fine di una loro allocazione in un trust è tale da non generare ambiguità, salvo il caso, per esempio, in cui un bene acquistato con fondi di entrambi i coniugi venga intestato a uno solo di essi.