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Un mezzo di aiuto alle persone fragili: il vitalizio assistenziale

Il bacio della laguna, Chioggia
Ph. Luca Martini / Il bacio della laguna, Chioggia

Abstract

La persona fragile con scarse disponibilità economiche, ma proprietaria della casa in cui vive, può ottenere cura e assistenza per l’intera vita, a titolo di vitalizio assistenziale, attribuendo in cambio, alla persona incaricata della cura, la nuda proprietà della propria casa di abitazione, e riservando a sé il diritto di usufrutto.

 

Indice:

1. I vitalizi atipici

2. Il vitalizio “assistenziale”

3. Il caso in cui vitaliziato sia una persona fragile

 

1. I vitalizi atipici

Dalla rendita vitalizia (contratto tipizzato dagli articoli 1872 seguenti codice civile), discendono, nella prassi, alcune figure atipiche, vale a dire i, cosiddetti, “vitalizi improprii”, che possono sinteticamente suddividersi in: vitalizio alimentare; vitalizio di mantenimento; vitalizio assistenziale.

Essi, se sono di fonte inter vivos, presentano una causa simile, che consiste:

a) o nello scambio di un bene, ovvero di un capitale, del vitaliziato – o di un terzo –, con una prestazione di dare, di fare, o mista, da parte del vitaliziante in favore del vitaliziato;

b) o nella promessa, gratuita, della sola prestazione da parte del vitaliziante – e, noto per inciso, in questo caso necessitano delle forme della donazione, come imposto dall’articolo 1872, 2° comma, per la rendita vitalizia tipica, codice civile.

Ciò che distingue i vitalizi impropri dalla rendita vitalizia, dalla quale essi discendono, e che anche li distingue tra di loro, solitamente è il contenuto della prestazione a cui si obbliga il vitaliziante.

Costui, infatti, è debitore verso il vitaliziato: nel vitalizio alimentare, di un “dare”, subordinato allo stato di bisogno del vitaliziato (come, appunto, è nell’obbligazione alimentare); nel vitalizio di mantenimento ancora di un “dare”, che però è dovuto a prescindere dallo stato di bisogno del vitaliziato; nel vitalizio assistenziale, infine, per lo più di una combinazione di dare e di fare, sia morale, sia materiale, sovente con prevalenza, anche netta, degli obblighi di fare. In quest’ultima figura, va sottolineato, il vitaliziante potrebbe anche non essere tenuto ad alcuna prestazione di dare, ed impegnarsi unicamente a prestazioni di fare.

I vitalizi impropri in generale, e il vitalizio assistenziale in particolare, sono ritenuti dalla giurisprudenza contratti atipici, diretti a tutelare interessi meritevoli di tutela, e, dunque, consentiti ex articolo 1322 codice civile (si leggano, seppure con l’avvertenza che in giurisprudenza, sovente, si confondono vitalizio assistenziale e alimentare, ad esempio: Cass. 25624/2017; Cass. 8209/2016; Cass. 7033/2000; Cass. 4503/1996; Trib. Torino, 27 novembre 2015).

 

2. Il vitalizio “assistenziale”

Anche il vitalizio assistenziale, dunque, è pacificamente ammesso in giurisprudenza (sebbene spesso indicandolo, erroneamente, come vitalizio alimentare); ciò, nondimeno, sempre che in esso sia ravvisabile una causa aleatoria e non commutativa (rileva il “carattere più marcato dell’alea” del vitalizio de qua, rispetto alla figura tipica di cui agli articoli 1872 seguenti codice civile, ad es., Cass. 8209/2016; sottolineano l’alea anche: Cass. 7033/2000; Cass. 4503/1996).

Sarebbe nullo, pertanto, il vitalizio assistenziale in cui, già al momento della conclusione del contratto, il vitaliziato fosse in così gravi condizioni di salute, da renderne certa la morte entro breve tempo, poiché, in tale ipotesi, mancherebbe il rischio riguardo al rapporto tra valore del bene trasferito e valore delle prestazioni dovute in cambio (Cass. 25624/2017).

Il requisito dell’alea si reputa necessario per la validità di tutti i vitalizi impropri, in quanto esso è richiesto per la validità della, tipica, rendita vitalizia. Parte della dottrina, tuttavia, dubita di codesta ricostruzione, sia perché le ragioni che hanno portato a ritenere l’alea tratto necessario della rendita vitalizia, pare siano solo la conseguenza di una stratificazione storica, ormai non più attuale, sia, e soprattutto, perché non sarebbe affatto necessario imporre un carattere richiesto per la validità della figura tipica, anche ad altri contratti, atipici, che alla prima solo in parte si richiamano.

Perciò, alcuni autori reputano valido anche un vitalizio assistenziale (e più in generale ogni vitalizio improprio), che non sia aleatorio, ma commutativo oneroso, ove ciò sia nell’interesse (meritevole di tutela) delle parti ed entri nella causa concreta del contratto.

 

3. Il caso in cui vitaliziato sia una persona fragile

Occorre sottolineare, infine, come, nel caso di interdizione, o di amministrazione di sostegno, anche quando il beneficiario sia stato privato della capacità di disporre da solo di diritti immobiliari (in termini, Trib. Torino, 27 novembre 2015), per giungere alla soddisfazione dell’interesse della persona fragile, possa essere adeguato il ricorso al vitalizio assistenziale.

Ben utile potrebbe essere, infatti, un contratto con il quale, dal vitaliziato o da un terzo, si trasferisca un bene o un diritto in favore del vitaliziante, che, in cambio, si impegni a prestare continue cure morali e materiali al vitaliziato interdetto, o beneficiario di amministrazione di sostegno, per tutta la vita di questi.

In particolare, oggetto del trasferimento in favore del vitaliziante potrebbe essere la nuda proprietà dell’immobile in cui vive il vitaliziato interdetto, o beneficiario di amministrazione di sostegno, che se ne riservi l’usufrutto.

In tal modo, l’interdetto, o il beneficiario di amministrazione di sostegno, manterrà il godimento dell’immobile in cui vive, e sarà, per tutta la vita, creditore delle continue cure morali e materiali da parte del vitaliziante. Il vitaliziante, in compenso, acquisterà subito la nuda proprietà sul medesimo immobile, la quale si ri-espanderà, poi, in proprietà piena, alla morte del vitaliziato.

Letture consigliate:

G. Bonilini, Sull’adempimento del vitalizio assistenziale, in Resp. civ. prev., 1998, p. 338 ss.;

A. Natale, Le donazioni con riserva di disporre una prestazione assistenziale in favore del donante, in Fam. pers. succ., 2012, p. 125 ss.;  

F. S. Mattucci, Il beneficiario di amministrazione di sostegno quale contraente di vitalizio assistenziale, in Fam. dir., 2016, p. 595 ss.;

N. Cevolani, La questione dell’alea nel vitalizio assistenziale, in Fam. dir., 2018, p. 438 ss.