Utilizzo o somministrazione di sostanze dopanti al vaglio della Corte Costituzionale
Utilizzo o somministrazione di sostanze dopanti al vaglio della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale è chiamata a decidere se il Governo poteva introdurre, per configurare il reato, l’intenzione di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti?
I dubbi della cassazione e del tribunale di Busto Arsizio.
Pubblichiamo la sintesi della questione all’esame della Consulta nella prossima udienza del 9 marzo 2022: REATO DI UTILIZZO O SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI O DI ALTRE SOSTANZE AL “FINE DI ALTERARE LE PRESTAZIONI AGONISTICHE DEGLI ATLETI”.
Reato di utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti - Disposizione introdotta dal decreto legislativo n. 21 del 2018 - Previsione del dolo specifico del "fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti". (R.O. 36/2021 e 45/2021).
La Corte di cassazione, con ordinanza del 21 settembre 2020 (r.o. 45 del 2021), solleva, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 586-bis del codice penale (Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti), introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103) nella parte in cui – sostituendo l’art. 9 della legge 14 dicembre, 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), abrogato dall'art. 7, comma l, lettera n), del medesimo d.lgs. n. 21 del 2018 – prevede, al comma 7, il “fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”.
Il giudice di legittimità afferma che, con riferimento alla condotta di commercio di sostanze dopanti, non vi è piena coincidenza tra la fattispecie di cui all’abrogato art. 9, comma 7, della legge n. 376 del 2000 e quella oggetto di incriminazione da parte del vigente art. 586- bis, comma 7, cod. pen., il quale, a differenza della precedente figura delittuosa, contempla il dolo specifico del “fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”, prevedendo, in alternativa (ipotesi che non rileva, precisa il rimettente, nel giudizio a quo), la condotta di commercio di sostanze idonee a modificare i risultati dei controlli anti-doping, che vengono assimilati alle sostanze dopanti.
La previsione nella nuova figura delittuosa del dolo specifico, ad avviso della Corte di cassazione, rappresenta un filtro selettivo della rilevanza penale della condotta che, ora, evidenzia il rimettente, è punita solo se l’agente abbia agito con il fine indicato dalla norma, non essendo richiesto, come ogni reato a dolo specifico, che quel fine sia effettivamente conseguito.
Ne consegue, si afferma nell’ordinanza di rimessione, che la nuova formulazione del reato di cui all’art. 586-bis, comma 7, cod. pen. non incrimina più la commercializzazione tout court di sostanze dopanti, come avveniva in relazione all’abrogato art. 9, comma 7, della legge n. 376 del 2000, ma solo quella in cui l’agente si prefigge lo scopo di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, indipendentemente dall’effettivo conseguimento della finalità.
Per effetto della previsione dell’indicato dolo specifico, prosegue la Corte rimettente, si sarebbe, quindi, realizzata una parziale abolitio criminis, non essendo più punito il commercio di sostanze dopanti commesso in assenza del fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti;
Ebbene, ad avviso della Corte rimettente, la parziale abolitio criminis della fattispecie oggetto di incriminazione da parte dell’abrogato art. 9, comma 7, della legge n. 376 del 2000 non trova riscontro nella delega conferita al Governo dall’art. 1, comma 85, lettera q), della legge n. 103 del 2017.
Il legislatore delegante, osserva il rimettente, autorizzava l’attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell’effettività della funzione rieducativa della pena, attraverso l’inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che avessero a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato.
Secondo il rimettente, quindi, il tenore della delega è chiaro: il Governo era autorizzato semplicemente a trasferire all'interno del codice penale, in attuazione del principio della cd. "riserva di codice", talune figure criminose già contemplate da disposizioni di legge, tra cui, quelle ad oggetto la tutela della salute, e difatti, osserva il rimettente, l’art. 586-bis cod. pen. è stato inserito tra i delitti contro la vita e l’incolumità individuale.
Pertanto, secondo la Corte di cassazione rimettente, il Governo avrebbe operato un uso scorretto della delega conferita dall’art. 1, comma 85, lettera q), della legge n. 103 del 2017, in quanto, nel trasferire nel codice penale, rubricato al comma 7 dell’art. 586-bis, la figura delittuosa già oggetto di incriminazione da parte dell’art. 9, comma 7, della legge n. 376 del 2000, con l’aggiunta del dolo specifico, avrebbe determinato una parziale abolitio criminis, modificando l’originaria fattispecie incriminatrice.
Il Tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza del 14 ottobre 2020 (r.o. 36 del 2021) censura la medesima disposizione già denunciata dalla Corte di cassazione, in riferimento allo stesso parametro, esponendo argomenti sostanzialmente coincidenti.
Norma censurata Codice penale Art. 586-bis.
Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.
La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.
La pena di cui al primo e secondo comma è aumentata:
a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.
Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione. Nel caso previsto dal terzo comma, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.
Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468.
Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche, rassegna della giurisprudenza: Art. 586-bis - Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti (1) del Codice penale Commentato Online (filodiritto.com)