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Verità, giudizio penale e formula BARD

Fiume Reno, 2016
Ph. Mario Lamma / Fiume Reno, 2016

Articolo pubblicato nella sezione La triade del giudizio del numero 1/2021 della Rivista "Percorsi penali".

 

Abstract

Come il diritto penale è inconciliabile con il nihilismo, la giustizia penale non tollera qualsiasi declinazione della pseudo-verità. Nondimeno, la verità giudiziale è la verità “nel”/“del” processo, è “una” verità tra verità, non “la” verità che non ammette dubbi, errori o alternative. La verità processuale è “relativa”, sotto un duplice punto di vista; il primo è il rapporto tra il fenomeno oggetto dell’accusa e il relativo accertamento processuale; l’altro è quello della relazione tra questa verità e la verità e “del” processo. La prima è conoscenza e può essere indagata al di là di ogni dubbio (BAD), la seconda è decisione e deve essere affermata nei limiti della formula BARD. La relazione tra dubbio, affermazione di colpevolezza e assoluzione è sicuramente asimmetrica. La “verità vera” regge ogni conclusione del giudizio; se, invece, non è BARD la verità “del” processo può condurre solo all’assoluzione.

Just as criminal law is irreconcilable with nihilism, criminal justice does not tolerate pseudo-truth. Nonetheless, Judicial truth is the truth "in" / "of" the trial, it is "a" truth between truth, not "the" truth that admits no doubts, errors or alternatives. The Judicial truth is "relative", from a double point of view; the first is the relationship between the criminal charge and the evidences; the other is the relationship between this truth and the truth and "of" the judgement. The first is knowledge and can be investigated beyond all doubt (BAD), the second is decision and must be recognized within the limits of the BARD formula. But the relationship between doubt, guilty and acquittal is clearly asymmetrical. The "true truth", the BARD truth, holds up every judgement; the not BARD truth can only lead to acquittal.

 

Sommario

1. L’aspirazione alla verità

2. Verità e giustizia penale

2.a. Verità non “post-verità” (o “pre-verità”)

2.b. Verità, non “la” verità

3. La verità “nel” / “del” processo

3.a. La “giusta” verità

3.b. Verità “nel” processo=conoscenza: verità “del” processo =decisione

4. Verità “nel” processo e formula BAD

5. Verità “del” processo e formula BARD

 

Summary

1. The aspiration to truth

2. Truth and criminal justice

2.1 Truth not "post-truth" (or "pre-truth")

2.2 Truth, not "the" truth

3. The truth "in" / "of" the process

3.a. The "right" truth

3.b. Truth "in" criminal proceeding = knowledge: truth "of" the judgement = decision

4. Truth “in” criminal proceeding and BAD formula

5. Truth "of" the judgement and BARD formula

 

1. L’aspirazione alla verità

Una triste e lunga teoria di filosofi e dogmatici, “verofili” (/”verifili”) o “verofobi” (/“verifobi”), con «terribile serietà» e «sgraziata invadenza», ha tentato invano di possedere la donna-verità[1]. Meglio stare alla larga dal consesso per aggregarsi al côté di coloro che pur diffidando della verità come ideale astratto – quella “cosa” in nome della quale molti poteri pretendono di esercitare la propria influenza[2] – «aspirano alla verità nella vita quotidiana»[3].

 

2. Verità e giustizia penale

Questo approccio corrisponde al «senso comune» che nelle vicende di colpevolezza e responsabilità specifiche (e pressoché) esclusive della giustizia penale invoca «la “verità” del fatto» intesa quale aspettativa e auspici che «le cose stiano effettivamente così, come il tribunale le ha ricostruite»[4]. Sennonché anche nei limiti segnati da questa premessa, l’accostamento tra verità e processo penale resta comunque problematico.

Il «modello penalistico nel quale, a fondare la rilevanza penale del fatto, non è più l’autorità della legge, ma una qualche pretesa verità sostanziale»scrisse Federico Stella ritraendo efficacemente un aspetto saliente delle difficoltà – restaura «l’idea di una giustizia penale interamente “senza verità”, affidata ad un potere dispotico che sappia incarnare ben definiti convincimenti, intimamente soggettivi e inconfutabili del giudicante»[5]. La postulazione del(l’apparente) paradosso per cui il processo che cerca “la” verità è un processo “senza” verità non è affatto peregrina se consideriamo l’approdo quasi escatologico al quale aspira chi ha “la” verità[6] di poterla imporre senza l’impaccio, la ridondante perdita di tempo del processo, come si disse – per fare un esempio – dopo la tragedia del “ponte Morandi” il 14 agosto del 2018. La fondatezza del problema acuisce l’esigenza di intendersi sulle “parole” cercando di precisare almeno (si fa per dire) cosa non dev’essere (2.a.), cosa non è la verità (2.b) processuale per provare, infine, a definire in termini positivi (se e) come l’una e l’altro si legano tra loro (3.).

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