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Sentenza penale: utilizzabilità nel processo tributario

Il cielo sopra le nuvole
Ph. Giorgia Pavani / Il cielo sopra le nuvole

Sentenza penale: utilizzabilità nel processo tributario

Con l’art. 20 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ormai sintetizzato, dalla dottrina, con la formula semantica del c.d. “doppio binario”, il legislatore ha stabilito il principio per cui il procedimento amministrativo di accertamento tributario (cioè quello a mezzo del quale si giunge alla rettifica della dichiarazione annuale del contribuente) e l’eventuale processo tributario (nascente dalla impugnazione dell’avviso di accertamento ad opera del contribuente convinto delle proprie buone ragioni) “non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti comunque connessi[1]. Sul piano applicativo, tuttavia, non è escluso che il giudice tributario possa prescindere, nella formazione del suo convincimento, degli elementi di prova raccolti nella pronuncia penale, purché il suo vaglio critico sia svincolato dall’interpretazione e dalla valutazione che ne abbia dato il giudice penale.

 

Gli Ermellini con l’ordinanza n. 25632 del 22 settembre 2021 hanno fornito uno spunto interessante riguardo ai profili di connessione tra il giudicato penale ed il processo tributario. In particolare nel corso di un processo amministrativo, avente ad oggetto l’emissione di diversi avvisi di accertamento, un contribuente ha prodotto, nel secondo grado di giudizio, una sentenza penale di assoluzione dal delitto relativa a medesimi fatti dibattuti anche in sede tributaria. La commissione tributaria regionale ritenendo che il giudicato penale irrevocabile, in tale circostanza, dovesse essere “esteso” anche al giudizio tributario ha accolto il ricorso del contribuente ed ha annullato i relativi atti impositivi.

 

L’Amministrazione finanziaria, avverso la decisione sfavorevole, proponeva ricorso per Cassazione lamentando, tra gli altri, la violazione dell’art. 654 c.p.p. perché l’efficacia vincolante del giudicato penale:

  • si produce soltanto nei confronti di chi sia stato parte del giudizio penale e, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate non ha partecipato a quel giudizio”;
  • “non potrebbe giammai operare automaticamente nel processo tributario”“.

 

La Suprema Corte, rigettando il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha statuito:

  • in ordine alla tempestività della produzione documentale deve negarsi che l’allegazione, nel corso del giudizio tributario, di una sentenza penale irrevocabile prodotta dalla parte sia soggetta a preclusioni processuali, potendo la stessa essere acquisita, ed utilizzata per la decisione, anche d’ufficio[2];
  • in merito all’estensione” del giudicato penale rispetto al processo tributario, che non deve avvenire in maniera acritica e automatica, ma deve essere assoggettata ad un’esplicita valutazione dei giudici tributari circa la coincidenza dei fatti sui quali si è definitivamente pronunciato il giudice penale con quelli contestati in sede tributaria.

note

[1] Per ulteriori approfondimenti si rinvia a Pollari N., Manuale di diritto tributario, in Laurus Robuffo, V edizione, Roma, 2020.

[2] In tal senso, cfr. Cass. Sez. VI-III, 07/01/2021, n. 48, che ha ribadito che “l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio. (In applicazione del principio, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione di appello che nel giudizio civile di risarcimento del danno aveva ritenuto l'allegazione della sentenza penale di condanna non subordinata a decadenze e preclusioni istruttorie, potendo essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito)”.