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Natura della confisca ex art. 19 D. Lgs. 231/2001 e contenuto del controllo di legittimità sulla stessa. Nota a Cass. pen., sez. VI, n. 18652/2022

Nature of the confiscation pursuant to art. 19 Legislative Decree 231/2001 and content of the legitimacy review operated by the Supreme Court. Review of a recent Judicial Decision – Italian Supreme Court, Section VI, no. 18652/2022
H2O - Carmen Cortés Cañagueral
H2O - Carmen Cortés Cañagueral

Abstract

Lo scritto consiste in una nota alla sentenza n. 18652 del 2022, della VI Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione con la quale è stato chiarito che la confisca, disposta a seguito di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., possa essere oggetto di ricorso per cassazione, affermando che ove la stessa sia stata oggetto di accordo, il relativo ricorso rimane consentito nei limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Laddove la confisca resti fuori dall’accordo, sulla base del costante orientamento delle Sezioni Unite, prevarranno le regole generali dettate dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

The aim of the paper is to offer a critical insight to a recent judicial decision, no. 18652/2022, issued by the VI Section of the Italian Supreme Court. The sentence clarified that the confiscation, ordered following a judgement of application of the penalty at the request of the parties pursuant to art. 444 of the Italian Code of Criminal Procedure (I.C.C.P.), may be appealed to the Supreme Court, stating that where the confiscation itself has been agreed, the related right to appeal remains allowed within the limits of art. 448, paragraph 2-bis, I.C.C.P. Where the confiscation is not included in the agreement, on the basis of the constant orientation of the United Sections of the Supreme Court, the general rules, dictated by art. 606, paragraph 1, I.C.C.P., will prevail.

 

Sommario

1. Introduzione

2. La vicenda processuale

3. La natura della confisca ex art. 19 D. Lgs. 231/2001 e la nozione di profitto

4. Il sindacato di legittimità a seguito di sentenza di patteggiamento

5. Riflessioni finali

 

1. Introduction

2. The criminal proceedings

3. The nature of the confiscation pursuant to art. 19 Legislative Decree 231/2001 and the notion of profit

4. The legitimacy review by the Supreme Court following a plea bargaining judgement

5. Final remarks

 

1. Introduzione

Con una recente sentenza[1], la Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che la confisca, disposta a seguito sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., possa essere oggetto di ricorso per Cassazione, affermando che ove la stessa sia stata oggetto di accordo, il relativo ricorso rimane consentito nei limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Laddove la confisca resti fuori dall’accordo, sulla base del costante orientamento delle Sezioni Unite, prevarranno le regole generali dettate dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

 

2. La vicenda processuale

A tal fine, prima di addivenire alla disamina della portata giurisprudenziale della Sentenza e di approfondirne i relativi temi, appare opportuno delineare la vicenda processuale, analizzandone i contenuti.

In particolare, a seguito di istanza di applicazione della pena su richiesta avanzata dal legale rappresentante di una società, ai sensi degli artt. 444 cod. proc. pen. e 63 D. Lgs. 231/2001[2], il Tribunale di Velletri applicava, in data 15 ottobre 2021, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria concordata, anche la sanzione della confisca, in quanto obbligatoria ex art. 19 D. Lgs. 231/2001, determinandola – «in assenza di diversi elementi» – nel valore dichiarato dall’imputato in giudizio, nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante della medesima società.

Tanto premesso, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza e – con unico motivo di ricorso – chiedeva alla Suprema Corte di esprimersi in merito all’annullamento del provvedimento ablativo per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. e art. 63 D. Lgs. 231/2001, in relazione all’art. 19 D. Lgs. 231/2001.

Più in dettaglio, il difensore lamentava che, non essendo stato il provvedimento preceduto da sequestro, «al netto di ogni possibile interpretazione in ordine all’obbligatorietà o meno della confisca a seguito di condanna ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. in ipotesi di assenza di uno specifico accordo con l’imputato», l’ente, al momento in cui aveva raggiunto l’intesa con il pubblico ministero per l’adesione all’applicazione della pena su richiesta, non era nelle condizioni di conoscere la corretta entità della confisca che sarebbe stata irrogata e che sarebbe stata individuata in modo del tutto arbitrario.

Premesso che l’importo della somma confiscata doveva riferirsi, per insegnamento oramai consolidato, al solo profitto “netto”, nella sentenza emanata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen., tale importo era stato desunto da una «dichiarazione fornita dall’imputato e altri documenti contabili, seppur parziali, indicativi dei costi affrontati dalla società a seguito di aggiudicazione della gara di appalto». Tuttavia – riteneva la difesa – tali documenti erano stati prodotti al diverso e specifico fine di giustificare la mancata contestazione del “profitto di rilevante entità” […] e non certo al fine di offrire una puntuale indicazione del profitto presuntivamente ottenuto dalla società in seguito alle condotte poste in essere dal suo amministratore.

Il ricorrente, in definitiva, lamentava l’arbitraria e non prevedibile quantificazione dell’importo oggetto di confisca, ritenendo che il Giudice delle indagini preliminari si fosse avvalso della documentazione profferta dalla difesa, facendo indebitamente coincidere il profitto del reato con il suo prodotto, in contrasto con gli orientamenti giurisprudenziali.

 

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[1] Cass. Sent. n. 18652 del 2022, VI Sezione.

[2] Art. 63 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Applicazione della sanzione su richiesta

1.L’applicazione all’ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell’imputato è definito ovvero definibile a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cuiper l’illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2.Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all’articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull’ammontare della sanzione pecuniaria.

3.Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.