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Vita spericolata

status filiationis
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Abstract

Non è più possibile, per chi abbia riconosciuto falsamente un figlio extramatrimoniale, impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità senza limiti di tempo. Dopo che l’autore del riconoscimento è decaduto dall’impugnazione, perciò, anche lo status filiationis non genuino si consolida, a meno che l’impugnazione non venga proposta dallo stesso soggetto riconosciuto, per il quale l’azione rimane imprescrittibile. Anche il figlio falsamente riconosciuto, perciò, sarà chiamato ad acconsentire all’adozione di maggiorenne che abbia intenzione di attuare l’autore del riconoscimento non genuino, ma, ormai, per lui non più impugnabile.

 

Indice:

1. Il caso

2. La rimozione dello status filiationis dopo la riforma del 2012 e 2013

3. L’adozione del maggiorenne

 

1. Il caso

Giovanni si innamora di Elvira, giovane madre della piccola Elvirina. Giovanni riconosce Elvirina come propria figlia non matrimoniale, pur sapendo di non poterne essere il padre biologico, poiché al momento della nascita della bambina ancora non conosceva Elvira. Successivamente, Giovanni sposa Elvira. Giovanni e Elvira, dopo diversi anni, divorziano, e Giovanni si allontana da Elvira e da Elvirina. Passano altri anni, dopo di che Giovanni si innamora di Anna, madre di Annina, già maggiorenne. Giovanni sposa Anna, e vorrebbe eliminare ogni rapporto giuridico, anche a fini successori, con Elvira e, soprattutto, con Elvirina. Giovanni, così, si rivolge ad un legale e, in particolare, domanda se sia possibile “disconoscere Elvirina attraverso il testamento”, così da escluderla totalmente dalla propria successione. Giovanni chiede, inoltre, se, sempre al fine di escludere Elvirina, sia possibile o comunque utile per lui adottare Annina.

 

2. La rimozione dello status filiationis dopo la riforma del 2012 e 2013

Procedendo con ordine, il professionista dovrà rispondere a Giovanni, anzitutto, che la strada per contestare gli effetti di un falso riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, non è il disconoscimento ex articoli 243-bis ss. codice civile, ma l’impugnazione del riconoscimento stesso per difetto di veridicità ex articoli 263 e 264 codice civile, e ciò anche quando i genitori, dopo il riconoscimento, si siano uniti tra loro in matrimonio. Benché la riforma della filiazione e della parentela attuata nel 2012 e nel 2013 abbia pressoché unificato lo stato di figlio, eliminando gran parte delle differenze esistenti in precedenza tra trattamento giuridico riservato al figlio nato nel matrimonio (prima della riforma indicato dalla legge come “legittimo”) e trattamento giuridico riservato al figlio nato fuori dal matrimonio (prima della riforma indicato dalla legge come “naturale”, oppure “legittimato”, ove tra i genitori fosse stato successivamente celebrato il matrimonio), difatti, alcune importanti differenze ancora permangono.

Tra esse, vi è proprio quella concernente le regole sull’acquisto, e, per quanto ora soprattutto interessa, sulla rimozione dello stato di figlio. In breve, ancora oggi, se il figlio è nato fuori dal matrimonio, e ha acquistato lo stato per mezzo di un riconoscimento non genuino, non può essere “disconosciuto”, e tale stato può essere rimosso solo con l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità. Questo, poi, vale anche qualora dopo il riconoscimento i genitori si siano uniti in matrimonio.

L’avvocato dovrà far presente al cliente, in secondo luogo, che l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità è un’azione, e solo il giudice, all’esito di tale azione, può dichiarare falso il riconoscimento, così da eliminare in capo al figlio lo stato non rispondente al vero. Di certo, dunque, non può essere una dichiarazione riversata nel testamento di chi ha compiuto il riconoscimento, a caducare lo stato del figlio. Una tale dichiarazione, si noti per inciso, potrebbe avere, al più, una rilevanza sul piano probatorio, valendo come confessione laddove l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità fosse intentata dal figlio stesso.

L’azione di impugnazione da parte dell’autore del riconoscimento, inoltre, oggi, a norma dell’articolo 263 codice civile, come modificato dal decreto legislativo 154/2013, è soggetta a rigorosi termini di decadenza, e “non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall’annotazione del riconoscimento”.

Mentre prima della riforma della filiazione, infatti, l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità era imprescrittibile riguardo a tutti i soggetti legittimati a proporla, e, quindi, anche riguardo all’autore del riconoscimento, tale azione attualmente è stata mantenuta imprescrittibile solo per il figlio falsamente riconosciuto, ma non per gli altri legittimati. Giovanni, dunque, ormai non potrà più nemmeno agire con l’impugnazione del riconoscimento di Elvirina per difetto di veridicità, essendo ormai decaduto dall’azione. Lo stato di figlia di Giovanni, dunque, potrebbe essere rimosso solamente ove fosse la stessa Elvirina ad impugnare il proprio riconoscimento, in quanto falso.

 

3. L’adozione del maggiorenne

Venendo all’adozione di Annina, preliminarmente il legale dovrà informare Giovanni che una tale adozione, quando anche potesse essere effettuata, non varrebbe comunque ad escludere dalla successione Elvirina, e avrebbe la sola conseguenza di far diminuire (da 1/3 a ¼, poiché con l’adozione i figli, legittimari in aggiunta al coniuge, diverrebbero due) la quota a questa riservata, ex articolo 536 cpv., codice civile, sulla successione di Giovanni.

L’aspetto di maggiore rilievo, nondimeno, riguarda i requisiti per l’adozione del maggiorenne. A questo riguardo, va ricordato che il testo originario dell’articolo 291 codice civile riservava l’adozione del maggiorenne solamente alle persone che non avessero discendenti, ma va pure rammentato come la Corte costituzionale, con due sentenze additive (dapprima con la decisione 557 del 1985, e successivamente con la decisione 245 del 2004), abbia esteso la possibilità di adottare un maggiorenne anche alla persona che abbia già figli o discendenti (in passato sia legittimi, sia legittimati, sia naturali. Dopo la riforma del 2012 e 2013, nondimeno, questa specificazione ha perso ogni rilevanza).

Sempre sulla base delle ricordate decisioni della Consulta, tuttavia, allorché chi intenda adottare abbia già figli maggiorenni, anche costoro dovranno prestare il proprio consenso all’adozione.

La possibilità per Giovanni di adottare Annina, ormai maggiorenne, dunque, passa attraverso la volontà conforme a tale adozione dell’altra figlia Elvirina, pure maggiorenne, che a detta adozione dovrà prestare il proprio consenso.

Nient’affatto semplice, insomma, pare la concreta realizzazione del progetto di Giovanni, sia perché non è più possibile per lui rimuovere lo status filiationis di Elvirina, sia perché, in conseguenza di ciò, nemmeno potrà adottare Annina, senza l’assenso di Elvirina. Allorché, comunque, un tale assenso vi fosse, e l’adozione di Annina andasse positivamente in porto, questo, come già si è rimarcato, non escluderebbe dalla successione Elvirina, ma, soltanto, diminuirebbe la porzione del patrimonio di Giovanni ad ella riservata.

Letture consigliate:

C. Coppola, Gli effetti successorii dell’adozione di maggiorenni, in Fam. dir., 2011, p. 282 ss.; G. F. Basini, Le impugnazioni del riconoscimento, in Tratt. dir. fam., diretto da G. Bonilini, vol. IV, Utet, Milano, 2016, p. 3600 ss.; A. Giusti, L’adozione di persone maggiori d’età, in Tratt. dir. fam., diretto da G. Bonilini, vol. IV, Utet, Milano, 2016, p. 4011 ss., spec. p. 4032; G. Bonilini, Manuale di diritto di famiglia, Utet, Milano, 2018, VIII ed., p. 423 ss.