Al via i finanziamenti agevolati alle PMI vittime di mancati pagamenti

di Anna Maria Pia chionna

 

L’articolo 1 della Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha istituito, ai commi 199-202, il “Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti”, per sostenere, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati, imprese in una situazione di potenziale crisi di liquidità a causa dei mancati pagamenti da parte di imprese debitrici.

 

Soggetti beneficiari

Possono accedere al beneficio coloro che posseggono i seguenti requisiti:

  • essere piccole o medie imprese,
  • trovarsi in una situazione di potenziale crisi di liquidità per i mancati pagamenti da parte di imprese debitrici. Ossia tali somme devo rappresentare almeno il 20% dell’ammontare del totale dei “Crediti verso clienti” di cui alla lettera C) II - 1) dello stato patrimoniale;
  • essere parte offesa in un procedimento penale, in corso all’1 gennaio 2016, a carico di una o più imprese debitrici imputate di almeno uno dei seguenti delitti:

1) estorsione, ai sensi dell’articolo 629 del codice penale;

2) truffa, ai sensi dell’articolo 640 del codice penale;

3) insolvenza fraudolenta, ai sensi dell’articolo 641 del codice penale;

4) false comunicazioni sociali, ai sensi dell’articolo 2621 del codice civile;

  • essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese;
  • risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (non risultare in stato di scioglimento o liquidazione - non essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o ad accordi di ristrutturazione dei debiti).

Per la concessione del finanziamento agevolato devono risultare rispettati i seguenti parametri, relativamente all’ultimo bilancio approvato:

  1. patrimonializzazione: il rapporto tra patrimonio netto (voce A) Passivo stato patrimoniale) e totale dell’attivo non può risultare inferiore al 5%;
  2. capacità di rimborso: il flusso di cassa non può risultare inferiore alla somma degli impegni annuali per capitale derivanti dal finanziamento agevolato richiesto e dagli altri finanziamenti già erogati alla PMI beneficiaria nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti e in essere alla data di presentazione della domanda.

Per flusso di cassa si intende la somma dell’utile dell’esercizio (articolo 2425 codice civile, voce 21), degli ammortamenti materiali e immateriali (articolo 2425 codice civile, somma delle voci 10.a e 10.b), degli accantonamenti (articolo 2425 codice civile, somma delle voci 12 e 13) e degli eventuali compensi agli amministratori.

Agevolazioni

L’agevolazione consiste in un finanziamento di importo non superiore ad euro 500.000 e non superiore alla somma dei crediti documentati e non pagati vantati dall’impresa beneficiaria nei confronti delle imprese debitrici alla data di presentazione della domanda, avente le seguenti caratteristiche:

 

Tipologia rata

Costante posticipata

Periodicità rata

Semestrale

Scadenza rata

31 maggio e 30 novembre di ogni anno

Tasso di interesse

0%

Periodo di preammortamento

Massimo 2 anni

Durata ammortamento

Tra 3 e 10 anni

 

Termini e modalità di presentazione delle istanze

Le domande di accesso alle agevolazioni possono essere presentate telematicamente attraverso la piattaforma  https://agevolazionidgiai.invitalia.it - sezione “Accoglienza Istanze DGIAI”.

Le domande potranno essere inviate dalle ore 10:00 del 3 aprile 2017 e fino alla chiusura dello sportello disposta con Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese.

 

Redatto il 20 aprile 2017