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Appalto - Cassazione Civile: eccezione di inadempimento nell’appalto

Appalto - Cassazione Civile: eccezione di inadempimento nell’appalto
Appalto - Cassazione Civile: eccezione di inadempimento nell’appalto

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi, in tema di contratto di appalto, sulla responsabilità solidale dell’appaltatore con altri soggetti e sulla consequenziale eccezione di inadempimento avanzata dal committente ricevente un’opera affetta da gravi vizi.

 

Il caso

Una ditta di costruzioni si rivolgeva al Tribunale di Terni affinché provvedesse a condannare la committente al corrispettivo pattuito per l’esecuzione di un’opera sì gravata da vizi ma questi causati esclusivamente da errori commessi dal progettista che essa stessa aveva nominato.

L’organo giudicante in primo grado rigettava la domanda e riconosceva la responsabilità dell’impresa appaltatrice, come chiaramente sancisce l’articolo 1669 del Codice Civile.

In sede di gravame proposto dalla ditta appaltatrice, la Corte d’Appello di Perugia accertava come le opere non fossero eseguite a regola d’arte e come l’impresa stessa se ne era avveduta ma ciononostante non ne aveva data comunicazione alcuna alla committente per non sostenere costi aggiuntivi, violando così non solo i principi generali codicistici ma lo stesso contratto dal quale nitidamente emergeva l’obbligo di eseguire perfettamente i lavori necessari. La Corte d’Appello di Perugia respingeva quindi la domanda e la ditta ricorreva in Cassazione.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi addotti dalla parte ricorrente: la corresponsabilità, che senz’altro intercorre tra appaltatore e professionista/progettista, doveva essere proposta all’inizio del giudizio di merito e, in ogni caso, essa “non influisce sulla possibilità del committente di resistere alla domanda di pagamento delle prestazioni opponendo l’eccezione di inadempimento, che può anche condurre al rigetto di ogni pretesa creditoria”.

(Corte di Cassazione, Sezione Sesta-2 Civile, Ordinanza del 3 gennaio 2018, n. 47)