Armi: il decreto 104/2018 introduce importanti novità riguardanti il rilascio e la durata della licenza
Armi: il decreto 104/2018 introduce importanti novità riguardanti il rilascio e la durata della licenza
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 209 dell’8 settembre 2018 il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, recante “Attuazione della direttiva Ue 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/Cee del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”.
Tra le principali novità introdotte, una nuova regolamentazione riguardante il rilascio e la durata della licenza.
Il primo dato oggettivo ravvisabile è che da oggi acquistare e detenere un’arma in casa sarà più facile visto che la direttiva comunitaria sul tema della detenzione delle armi è decisamente meno restrittiva rispetto alla normativa in vigore fino ad oggi.
Più nel dettaglio, la norma va a incidere per prima cosa sul porto d’armi. In particolare, il limite di armi sportive che si possono detenere in casa è stato elevato da 6 a 12, mentre per le armi lunghe e corte i nuovi massimi passano rispettivamente a 10 e 20.
Inoltre, è stato ridotto il termine di validità del porto d’armi per la caccia e per l’uso sportivo, passato da 6 a 5 anni.
Novità anche rispetto alla denuncia di detenzione di un’arma: dal 14 settembre 2018 (data di entrata in vigore del decreto) potrà essere presentata anche online ai Carabinieri o alla Questura, utilizzando una semplice mail spedita da un portale certificato, con il conseguente obbligo di avvisare i conviventi del possesso delle armi.
Novità anche rispetto all’estensione della categoria di tiratori sportivi, ampliata a chi fa parte delle sezioni del Tiro a Segno Nazionale, o a coloro che appartengono ad associazioni dilettantistiche affiliate con il Coni.
Altra novità introdotta dal decreto concerne il rilascio del certificato per l’idoneità psico-fisica necessario ai fini dell’ottenimento del porto d’armi. In primis, la norma sancisce una differenziazione tra il certificato rilasciato per l’autorizzazione alla detenzione di armi e quello necessario ai fini del rilascio o del rinnovo del porto d’armi.
I detentori di armi possono adempiere l’obbligo di presentazione del certificato medico ogni 5 anni semplicemente presentando un certificato dal quale risulti che il soggetto non è affetto da “malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere”. Competente al rilascio di questo certificato saranno i medici delle ASL territoriali competenti, ovvero un medico militare o della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Quindi, il certificato medico, al pari di quanto avviene per la patente di guida, potrà essere rilasciato anche da medici in quiescenza o in congedo, visto che nel decreto non vengono specificati requisiti particolari sullo stato di servizio.
Per il rilascio del porto d’armi, invece, il certificato di idoneità psicofisica potrà essere concesso esclusivamente da specialisti in medicina legale, distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato o dai singoli medici della Polizia di Stato, dai vigili del fuoco o da medici militari purché siano in servizio permanente e in servizio.