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Arruolamento: chi può essere chiamato in Italia in caso di guerra

Guerra
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Arruolamento: in Ucraina arrivano i Russi

Lo scorso 24 febbraio Putin ha dato inizio all’invasione dell’Ucraina, al fine di evitare una sua adesione all’Unione Europea o, peggio ancora, alla Nato. Scenari inaspettati sono stati aperti e il famoso “Paese cuscinetto” (tra l’ex Unione Sovietica e la Nato) si è visto puntare addosso gli occhi dell’intero mondo, preoccupato che la situazione possa degenerare e sfociare in un conflitto di dimensione mondali.

La diplomazia e il dialogo, nonostante i continui bombardamenti e gli incessanti spari, continuano. L’intento è quello di scongiurare un conflitto che vedrebbe coinvolto l’intero mondo.

La storia ci insegna che le guerre europee non portano nulla di buono e spesso si evolvono in conflitti mondiali. Putin, portando la guerra in Europa, ha, di conseguenza, introdotto tale rischio.

Arruolamento: Italia in guerra

L’art. 11 della Costituzione recita: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa agli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

La domanda sorge spontanea: l’Italia non può mai entrare in guerra?

Sebbene l’Italia ripudi la guerra, quest’ultima, talvolta, è necessaria: non per attaccare, bensì per difendersi e risolvere crisi internazionali.

Insomma, l’idea dei Costituenti era quella di evitare di far entrare il nostro Paese in guerra, ma la l’adesione dell’Italia all’Unione Europea e all’Alleanza atlantica rende il loro intento inverosimile da attuare.

 

Arruolamento: il Patto atlantico

Ai sensi dell’articolo 5 del Trattato Nato, se uno dei Paesi dell’Alleanza atlantica dovesse essere attaccati, chiamati alle armi sarebbero tutti gli altri.

L’art. 5 del Trattato Nato sancisce: “Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di essere in Europa o nell’America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell’esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall’art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l’azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l’uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale. Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza. Queste misure termineranno allorché il Consiglio di Sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali”.

 

Arruolamento: timori in crescita

Arruolamento in caso di guerra: Paesi come la Polonia hanno già attivato l’articolo 4 del Trattato Nato, secondo il quale “le parti si consulteranno ogni volta che, nell’opinione di una di esse, l’integrità territoriale, l’indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti fosse minacciata”.

Infatti, i Paesi Baltici e la Polonia temono che l’invasione dell’Ucraina sia solo un primo tassello di un progetto molto più ambizioso, ovverosia la ricostituzione dell’ex Unione Sovietica.

La Polonia, oltre a far parte dell’Unione Europea (e quindi un suo attacco comporterebbe l’intervento degli altri Stati membri), ha aderito anche alla Nato. In caso di sua invasione si attiverebbe l’art. 5 del summenzionato Trattato.

 

Arruolamento: è possibile reintrodurre la leva obbligatoria?

La risposta alla domanda posta nel titolo è positiva. In caso di insufficienza delle forze armate, i civili possono essere chiamati alle armi.

Anzitutto, verrebbero richiamati coloro che abbiano cessato il servizio da non più di 5 anni.

Con l’abolizione della leva obbligatoria, è stata congelata la coscrizione obbligatoria e l’arruolamento nelle Forze armate o nelle forse di Polizia a ordinamento militare. Sono, tuttavia, rimaste le liste di leva, nelle quali vengono iscritti tutti i cittadini maschi che hanno compiuto 17 anni di età.

Alle armi potrebbero essere chiamati i cittadini maschi nella fascia d’età che va dai 18 ai 45, all’esito di una visita che dovrebbe qualificare il soggetto in questione “idoneo”, e quindi non “rivedibile” (temporaneamente inabile) o “riformato” (permanentemente inidoneo).

Ad ogni modo, la leva obbligatoria potrebbe essere ripristinata con un Decreto del Presidente della Repubblica.

 

Arruolamento: i doveri del cittadino

L’art. 52 della Costituzione recita: La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.

L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.”

In una Circolare dello Stato Maggiore dell’Esercito del 9 marzo si legge che bisogna valutare attentamente le domande di “congedo anticipato” e, inoltre, bisogna “provvedere affinché siano raggiunti e mantenuti i massimi livelli di efficienza di tutti i mezzi cingolati, gli elicotteri e i sistemi d’arma dell’artiglieria.

Dunque, non è possibile sottarsi al servizio militare se il nostro Paese lo richiede. I motivi di salute sono gli unici a poter esonerare dal prestare servizio.

Nella speranza che queste restino curiosità e che una terza guerra mondiale resti solo una terribile e temuta ipotesi, concludo questo mio contributo con una famosissima citazione di Albert Einstein.

Non so con quali armi si combatterà la Terza guerra mondiale, ma la Quarta sì: con bastoni e pietre”.