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Assignment of contract e cessione del contratto a confronto

L’assignment of contract del diritto inglese e irlandese è un negozio giuridico unilaterale, posto in essere dal cedente – assignor – a favore del cessionario – assignee -, senza ulteriori formalità
Assignment of contract
Assignment of contract

Assignment of contract e cessione del contratto a confronto
 

  1. L’assignment of contract come negozio giuridico unilaterale
  2. La libertà di cedere i benefici di un contratto a soggetti terzi
  3. La delegation of obligations
  4. Conclusioni


1. L’assignment of contract come negozio giuridico unilaterale

L’assignment of contract del diritto inglese e irlandese è un negozio giuridico unilaterale, posto in essere dal cedente – assignor – a favore del cessionario – assignee -, senza ulteriori formalità. La peculiarità di questo istituto consiste nel fatto che si trasferiscono solo e unicamente diritti e benefici di un contratto, mentre gli obblighi restano in capo al cedente.

La prima differenza che si rileva tra l’assignment of contract e la nostra cessione del contratto è quindi l’assenza di soggetti contraenti nel primo, mentre il secondo consiste in un contratto plurilaterale dove i tre soggetti (cedente, cessionario e ceduto) devono consentire alla cessione.


2. La libertà di cedere i benefici di un contratto a soggetti terzi

Nel diritto inglese esiste il principio generale in forza del quale diritti e benefici di un contratto possono essere liberamente ceduti a un soggetto terzo beneficiario senza che sia necessario il consenso di quest’ultimo e senza ulteriori formalità. L’assignment of contract è lo strumento attraverso il quale questo principio prende consistenza e si attualizza.

A questo principio generale fanno eccezione alcuni rapporti giuridici che non sono cedibili per motivi di ordine pubblico e i contratti con carattere personale – personal contracts.

A questo punto saremmo portati a pensare che l’assignment of contract, viste le sue caratteristiche, sia scarsamente utilizzato nel mondo del commercio internazionale e dell’impresa. Tuttavia, chi ha familiarità con i contratti commerciali internazionali sa che così non è.

Al contrario, l’assignment of contract è uno strumento molto utilizzato, in particolare per le cessioni di contratto intra-gruppo e nelle cessioni di azienda.


3. La delegation of obligations

Per fare in modo che l’assignment of contract trasferisca sia i diritti che gli obblighi di un contratto, occorre integrarlo con una clausola che preveda la c.d., delegation of obligations, vale a dire la cessione degli obblighi contrattuali.

In questo modo si trasferiscono tanto i diritti quanto gli obblighi del contratto sono trasferiti al cessionario, senza effetti novativi.

Occorre tuttavia tenere presente che, nonostante la clausola di delegation of obligations, il cedente resta in ogni caso obbligato nei confronti del ceduto, in solido col cessionario, nel caso di inadempimento di quest’ultimo.


4. Conclusioni

L’assignment of contract del diritto inglese è uno strumento che, solo con l’opportuna integrazione della delegation of obligations, raggiunge le medesime finalità della nostra cessione del contratto, senza tuttavia liberare il cedente dagli obblighi contrattuali.

Il consenso del ceduto non è mai richiesto nel meccanismo sopra descritto, salvo che il contratto oggetto di cessione non lo preveda già a monte. Questo è il motivo per il quale nei contratti internazionali molto frequentemente troviamo una no assignment clause, che proibisce al contraente di cedere il contratto a terzi senza l’espresso consenso dell’altra parte contrattuale.

A questo punto sorge spontanea la domanda se nel diritto inglese esista un modo alternativo all’assignment of contract per raggiungere le finalità della cessione del contratto. Cercheremo di dare risposta a questa domanda in un prossimo contributo, parlando dell’istituto giuridico della novation.