Avvocato Generale UE: conclusioni sui motivi tecnici per evitare il rimborso al passeggero aereo

Nella causa che vede contrapposto un cittadino danese e una compagnia aerea, la Corte d’appello della regione orientale di Copenaghen ha proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia affinchè si pronunci sulla seguente questione: se l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004 autorizzi una compagnia aerea a non pagare una compensazione pecuniaria ai passeggeri il cui volo sia stato cancellato qualora problemi tecnici abbiano imposto il ritiro dal servizio dell’aeromobile che avrebbe dovuto effettuare il volo.

L’Avvocato Generale dell’Unione Europea ha proposto alla Corte di Giustizia di accogliere le seguenti conclusioni:



Affinché un vettore aereo possa far valere l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004 allo scopo di non pagare compensazioni pecuniarie in seguito al ritiro dal servizio di un aeromobile per problemi tecnici, sia il ritiro che la indisponibilità di un aeromobile sostitutivo devono essere dovuti a circostanze che:


– non avrebbero potuto essere evitate anche se si fossero adottate tutte le misure del caso; tali misure comprendono, per quanto riguarda il ritiro dal servizio, la precisa e puntuale attuazione del programma di manutenzione e verifica dell’aeromobile e, dopo la comparsa del problema tecnico, ogni provvedimento che possa essere ragionevolmente adottato nelle circostanze del caso per risolvere il problema senza ritirare l’aeromobile dal servizio; per quanto riguarda l’indisponibilità di un aeromobile sostitutivo, tali misure includono l’adozione di provvedimenti adeguati per effettuare le sostituzioni alla luce della passata esperienza;

– siano eccezionali nel senso normale del termine; per quanto riguarda il ritiro dal servizio, tali circostanze possono includere i problemi tecnici che non siano né di un tipo che si verifica normalmente e periodicamente su tutti gli aeromobili e/o su un determinato tipo di aeromobile né di un tipo che sia già stato rilevato in precedenza sull’aeromobile in questione; per quanto riguarda l’indisponibilità di un aeromobile sostitutivo, esse includono circostanze imprevedibili per un vettore aereo che abbia adottato provvedimenti adeguati per effettuare le sostituzioni alla luce della passata esperienza.

Spetterebbe poi al giudice nazionale valutare l’ammissibilità e il valore probatorio dei documenti e di ogni altro elemento fornito dal vettore aereo in base alle norme nazionali in materia di prova, purché l’applicazione di tali norme rispetti i principi di equivalenza e di effettività.

(Avvocato Generale, Sharpston, Conclusioni presentate il 27 settembre 2007, nella CAusa Causa C‑396/06, Eivind F. Kramme contro SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S: Trasporti aerei – Cancellazione del volo – Indennizzo dei passeggeri – Circostanze eccezionali – Problemi tecnici – Misure del caso – Nesso di causalità – Prove).

Nella causa che vede contrapposto un cittadino danese e una compagnia aerea, la Corte d’appello della regione orientale di Copenaghen ha proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia affinchè si pronunci sulla seguente questione: se l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004 autorizzi una compagnia aerea a non pagare una compensazione pecuniaria ai passeggeri il cui volo sia stato cancellato qualora problemi tecnici abbiano imposto il ritiro dal servizio dell’aeromobile che avrebbe dovuto effettuare il volo.

L’Avvocato Generale dell’Unione Europea ha proposto alla Corte di Giustizia di accogliere le seguenti conclusioni:



Affinché un vettore aereo possa far valere l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004 allo scopo di non pagare compensazioni pecuniarie in seguito al ritiro dal servizio di un aeromobile per problemi tecnici, sia il ritiro che la indisponibilità di un aeromobile sostitutivo devono essere dovuti a circostanze che:


– non avrebbero potuto essere evitate anche se si fossero adottate tutte le misure del caso; tali misure comprendono, per quanto riguarda il ritiro dal servizio, la precisa e puntuale attuazione del programma di manutenzione e verifica dell’aeromobile e, dopo la comparsa del problema tecnico, ogni provvedimento che possa essere ragionevolmente adottato nelle circostanze del caso per risolvere il problema senza ritirare l’aeromobile dal servizio; per quanto riguarda l’indisponibilità di un aeromobile sostitutivo, tali misure includono l’adozione di provvedimenti adeguati per effettuare le sostituzioni alla luce della passata esperienza;

– siano eccezionali nel senso normale del termine; per quanto riguarda il ritiro dal servizio, tali circostanze possono includere i problemi tecnici che non siano né di un tipo che si verifica normalmente e periodicamente su tutti gli aeromobili e/o su un determinato tipo di aeromobile né di un tipo che sia già stato rilevato in precedenza sull’aeromobile in questione; per quanto riguarda l’indisponibilità di un aeromobile sostitutivo, esse includono circostanze imprevedibili per un vettore aereo che abbia adottato provvedimenti adeguati per effettuare le sostituzioni alla luce della passata esperienza.

Spetterebbe poi al giudice nazionale valutare l’ammissibilità e il valore probatorio dei documenti e di ogni altro elemento fornito dal vettore aereo in base alle norme nazionali in materia di prova, purché l’applicazione di tali norme rispetti i principi di equivalenza e di effettività.

(Avvocato Generale, Sharpston, Conclusioni presentate il 27 settembre 2007, nella CAusa Causa C‑396/06, Eivind F. Kramme contro SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S: Trasporti aerei – Cancellazione del volo – Indennizzo dei passeggeri – Circostanze eccezionali – Problemi tecnici – Misure del caso – Nesso di causalità – Prove).