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Banca - Tribunale di Milano: pronuncia sulla inattendibilità della perizia, sull’usurari età soggettiva, e sulla liceità degli interessi antocistici moratori nel mutuo fondiario

Banca - Tribunale di Milano: pronuncia sulla inattendibilità della perizia, sull’usurari età soggettiva, e sulla liceità degli interessi antocistici moratori nel mutuo fondiario
Banca - Tribunale di Milano: pronuncia sulla inattendibilità della perizia, sull’usurari età soggettiva, e sulla liceità degli interessi antocistici moratori nel mutuo fondiario

Il 4 settembre 2017, il Tribunale di Milano ha pubblicato la sentenza n. 8944/17, con cui ha precisato, tra l’altro, due profili particolarmente interessanti in materia di: a) inattendibilità di una perizia di parte generica; b) sommatoria tra tassi corrispettivi ed usurari; c) usura soggettiva; d) interessi anatocistici dell’interesse di mora nel mutuo fondiario.

È stata giudicata generica, senza riferimenti al caso concreto ed errata la perizia su cui si basava la domanda attorea; conseguentemente è stata negata la richiesta CTU che, in tali condizioni, “avrebbe natura meramente esplorativa”.

La sentenza, affrontando la precisa doglianza con cui la società mutuataria “afferma che nel mutuo in questione la mora si aggiunge al tasso corrispettivo e determinerebbe il superamento del tasso soglia”, ha precisato che sotto il profilo logico e matematico è errato tale assunto in quanto “si sommano due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti”.

La precisa eccezione attorea di usurarietà soggettiva quantificata in euro 40.228,78 è stata del tutto disattesa nella sentenza per “mancata prova della sproporzione degli interessi rispetto alla prestazione di denaro e della condizione di difficoltà economica o finanziaria di chi li ha promessi”, come da disposto dell’articolo 644, terzo comma, secondo periodo codice penale.

La  sentenza  ha  infine  fatto  chiarezza  sulla  legittimità  degli  interessi  anatocistici  moratori, giacchè nel contratto era stato esplicitamente convenuto il pagamento degli interessi di mora sull’ammontare complessivo della rata di ammortamento non pagata alla scadenza e quindi anche sulla quota interessi di tale rata.

Ciò costituisce una forma lecita di anatocismo ai sensi e nel vigore dell’articolo 3, della delibera CICR 9.2.2000, ma non comporta affatto l’applicazione di un tasso pari alla somma della percentuale dell’interesse corrispettivo con la percentuale degli interessi di mora perché tali percentuali si applicano a grandezze diverse.

Per visualizzare il testo della sentenza clicca qui.

(Tribunale di Milano, sentenza pubblicata il 4 settembre 2017, n. 8944)

 

Dott.ssa Silvana Mascellaro