x

x

Beddoe order e Beddoe relief

Beddoe order e Beddoe relief
Beddoe order e Beddoe relief

Ho qui raccolto alcune pronunce relative al Beddoe Order. L’Order in parola è un’ordinanza resa da un Giudice che trae il suo nome dalla controversia in cui venne pronunciata, per la prima volta: in Re Beddoe, [1893] 1 Ch.547, e consiste in una indicazione che il trustee può richiedere al giudice, tutte le volte che abbia ragionevoli dubbi circa la condotta da seguire, riguardo alla costituzione in giudizio come trustee. In particolare, se ne avverte la necessità quando si tratti di valutare l’opportunità di agire, o di resistere in una causa considerando che di norma il trustee deve essere neutrale e imparziale.

La questione non è pacifica in dottrina perché, nel caso in cui il trustee possa dimostrare di aver sostenuto personalmente i costi della procedura si può prescindere dall’autorizzazione, ma in generale l’orientamento maggioritario è per la necessità della richiesta, anche nel caso in cui vi sia urgenza di decidere, dovendo allora il trustee adire con la stessa procedura la Corte competente, perché quest’ultima può anche non accogliere la domanda. Questo tipo di istanza non solo consente a un trustee di ottenere indicazioni dalla Corte per approvare la sua partecipazione a contenziosi nella sua qualità di trustee, ma, ove accolta, di autorizzare lo stesso istante ad avvalersi del fondo in trust per sostenere le spese del giudizio (Beddoe relief).

Il rilascio di questo provvedimento è rimesso alla discrezionalità del giudice adito e di norma prevede, come si è detto, anche l’emissione di un cd Beddoe relief che esonera il trustee dalle spese sostenute per il seguimento del giudizio autorizzandolo ad addebitare il fondo in trust.

Il primo caso in esame riguarda una controversia insorta fra l’ Airways Pension Scheme Trustee Limited v (1) Mark Owen Fielder (2) British Airways plc [ 2019] EWHC 29 (Ch). Il trustee del British Airways Pension Scheme Limited (lo Schema) è stato autorizzato ad adire la Suprema Corte nel suo ricorso contro la decisione della Corte d'Appello in British Airways  plc v Airways Pension Scheme Trustee Ltd [2018] EWCA Civ 1533, [2018 ] Pens LR 19, nonché di essere tenuto indenne riguardo ai costi sostenuti in questo giudizio da parte del fondo di cui era trustee. 

L’origine di questa controversia deve essere ricercata nella decisione assunta dal Governo inglese (2010) di far ricorso a un sistema di rilevazione prezzi - (CPI: Consumer Price Index) diverso da quello sino a quel momento adottato (RPI: Retail Price Index) - che avrebbe comportato per il Tesoro e per i fondi pensione privati, miliardi per i pagamenti più elevati che avrebbero dovuto effettuare.

Ecco quindi che l’anno successivo, nel 2011, i Trustees dello Schema hanno deciso di avvalersi del loro potere discrezionale e incondizionato, di modifica delle clausole di detto strumento, per operare una modifica che consentisse loro di concedere aumenti discrezionali. Nel 2013 i Trustees hanno esercitato questo potere per garantire un aumento dello 0,2%, pari alla metà del divario nel trattamento pensionistico tra l’uso del sistema precedentemente in vigore (RPI) e quello poi adottato (CPI).

Due anni dopo, British Airways plc  ha convenuto in giudizio gli amministratori dello Schema per una serie di motivi. che tuttavia sono state rigettati in primo grado.

A sua volta la Corte di Appello ha accolto il reclamo (2018) riconoscendo che la decisione del 2011 era invalida perché l’uso del potere di modifica delle clausole dello Schema era stato posto in essere per uno scopo improprio e pertanto anche la successiva decisione del 2013, quella che in concreto disponeva l’aumento dello 0,2,% è stata ritenuta invalida.

Nell’emettere questa sentenza, la Court of Appeal, con una decisione veramente insolita, ha concesso ai Trustees il permesso di presentare ricorso alla Corte suprema. Nell’introdurre il ricorso, i Trustees hanno avanzato anche una richiesta di risarcimento invocando a loro favore la regola in Beddoe, chiedendo l'approvazione della Corte per proseguire il ricorso e per poter sostenere le relative spese attingendo al fondo in trust.

Il giudice Arnold J ha ricordato come la situazione fosse assolutamente nuova dato che in passato non era mai stato concesso un Beddoe relief  in sede di appello, ma osservava, d’altra parte,  che non esisteva alcuna norma che lo vietasse espressamente   soprattutto se, avuto riguardo al caso in esame, i Trustees, proponendo l’appello, avessero agito nell’interesse del trust, e quindi dei beneficiari dello stesso.

Il giudice Arnold avendo rilevato peraltro che nel ricorso alla Corte Suprema, i Trustees avevano valutato:

  • che sussistevano buone prospettive di accoglimento del ricorso;
  • che, in caso di esito positivo, ne avrebbero beneficiato un largo numero di membri dello Schema
  • che il costo dell’appello rappresentava una parte molto piccola della posta in gioco;
  • che la decisione appellata non aveva chiarito le circostanze in cui i trustees avrebbero potuto esercitare correttamente il loro potere di modifica delle clausole del trust e che quindi era loro interesse che questa circostanza venisse chiarita;
  • che soltanto i trustees erano legittimati a proporre appello;
  • che l’esito favorevole avrebbe comportato pesanti oneri finanziari a carico di British Airways, ma che tali costi erano comunque giustificati; 

ha concesso ai Trustees il Beddoe relief che avevano richiesto.

Il caso che segue si riferisce invece a una situazione del tutto nuova, non trattata in precedenza: che cosa accade cioè se il trustee dimentica di richiedere un Beddoe order?
La Grand Court delle Isole Cayman ha recentemente preso in esame una richiesta di Beddoe relief avanzata da un  trustee e volta a ottenere un esonero retroattivo, successivamente cioè alla conclusione della causa. Il caso è quello relativo allo Stingray Trust (Grand Court, Isole Cayman) istituito il 5 luglio del 2005, regolato dalla legge delle Cayman Islands.

Questo il fatto.

Lo Stingray Trust (il "Trust") è stato istituito il 5 luglio 2005 da due cittadini italiani: "CDF" e sua sorella "IDF". I beneficiari del Trust erano CDF, IDF (entrambi residenti a Milano) e MF (un'organizzazione benefica).

CDF è morto e IDF ha iniziato a soffrire di problemi di salute tanto che il Tribunale di Milano nominò un tutore che iniziò a porre una serie di richieste al trustee, dopodiché, rimasto insoddisfatto, iniziò una causa contro  quest’ultimo a Lugano in Svizzera, dove il trustee risiedeva, a) sostenendo che il Trust non era valido e che pertanto tutti beni appartenevano alla persona (IDF) di cui lo stesso era tutore;  b) richiedendo un provvedimento che inibisse al trustee di assumere decisioni circa la gestione del Trust, c) richiedendo infine una serie di provvedimenti di urgenza nei confronti del trustee. Il trustee, stante i tempi assai stretti entro cui doveva difendersi, ha omesso di richiedere un Beddoe order prima di costituirsi in giudizio.

Le domande del tutore sono  state rigettate in primo e in secondo grado. Successivamente il trustee ha richiesto un Beddoe relief a Cayman, ma, prima che fosse decisa la relativa domanda, il tutore aveva inoltrato praticamentele stesse domande, già respinte in Svizzera, avanti il Tribunale di Milano. In questa occasione, non essendo pressato come nel giudizio promosso in Svizzera,  il trustee, prima di costituirsi, ha avanzato richiesta di un Beddoe relief a Cayman.

Decisione della Grand Court di Cayman: La Grand Court di Cayman ha riunito le istanze di Beddoe  relief e lo ha concesso in entrambi i casi ritenendo che il trustee abbia agito correttamente tenuto conto dell’urgenza che non gli avrebbe consentito, nel caso in esame, di poter richiedere preventivamente un Beddoe order.

Procedimento svizzero: la Corte ha ritenuto che il trustee  abbia agito correttamente nel costituirsi per respingere le domande attrici. La Corte ha tenuto conto del fatto che MF non era parte nel procedimento e quindi c'era un rischio concreto che i beni costituenti il fondo in trust venissero trasferiti al tutore qualora il trustee avesse deciso di non resistere in giudizio. La Corte ha pertanto stabilito che il trustee dovesse essere rimborsato delle spese ragionevolmente sostenute ponendole a carico del fondo in trust.  Quanto alla tempistica del ricorso, la Corte ha ritenuto che, sebbene sia insolito che un fiduciario presenti una istanza di Beddoe relief una volta definito il giudizio, il trustee avesse agito in modo ragionevole per ragioni di urgenza attesa la natura del provvedimento richiesto dal tutore e i ristretti termini di impugnativa. Di conseguenza, la Corte ha concesso al trustee l’esonero dalle spese, ponendole a carico del fondo in trust.

Procedimento di Milano: il Tribunale milanese ha svolto le stesse considerazioni del Tribunale svizzero sul fatto che i beni facenti parte del fondo in trust  avrebbero corso il rischio  di andare in mano al tutore se il trustee  non avesse  resistito in giudizio  e che addirittura sarebbe stato responsabile se non si fosse adeguatamente difeso. Il Tribunale decise anche che in caso di soccombenza il trustee avrebbe potuto inoltrare un’ulteriore richiesta per ottenere indicazioni circa il comportamento da osservare.

Le decisioni riportate dimostrano che I tribunali sono dunque piuttosto flessibili (e disponibili) nel rilasciare un Beddoe relief ai trustees a condizione che questi agiscano nel migliore interesse del trust. Questa disponibilità, tuttavia, non può considerarsi automatica e pertanto occorre aver presente che la best practice  per un trustee è  sempre quella di  chiedere indicazioni al Tribunale (Beddoe order) prima di decidere di promuovere un’azione o di difendersi in giudizio.

Qualche breve considerazione a commento di queste interessanti pronunce.

Il Beddoe order è un provvedimento che pur non rientrando nell’ambito della volontaria giurisdizione può tuttavia essere emesso anche dai tribunali italiani che, trattandosi di trust, sono tenuti ad applicare la legge e la giurisprudenza straniere che, in questa ipotesi, non si pone in contrasto con le norme di salvaguardia previste dalla Convenzione.

Anche in Italia abbiamo avuto un precedente in questo senso. Nel corso di un giudizio avanti il Tribunale di Firenze, conclusosi con sentenza in data 6 settembre 2008, la Corte, su mia istanza, rilasciò un provvedimento del genere in un’occasione che vale la pena di riassumere brevemente.

Lo strumento istituivo di un trust prevedeva che la sua durata fosse riconducibile al ricorrere di una serie di eventi di diversa natura: a) l’estinzione di un giudizio in corso fra i beneficiari b) una sentenza che avesse definito irrevocabilmente la suddetta controversia; la  stipula di una transazione fra le parti.

Uno dei beneficiari (il trust era stato istituito appunto per congelare dei beni in attesa di sapere a quale dei due beneficiari, in conflitto fra loro, avrebbero dovuto essere assegnati) ritenendo che  - per una ragione di carattere procedurale - si fosse verificata una delle condizioni dedotte, chiese per lettera al trustee di dichiarare la cessazione del trust e di fronte al diniego di quest’ultimo, che non riteneva essersi verificata la causa estintiva del trust, convenne  in giudizio l’altro beneficiario e  il trustee stesso chiedendo, oltre a una sentenza che dichiarasse cessato il trust, anche la condanna del trustee ai danni e alle spese per essersi opposto erroneamente  alla richiesta avanzata, dimostrando di non essere imparziale. Il trustee si costituì in giudizio respingendo le pretese attrici che furono rigettate anche con condanna alle spese.

Poco dopo il beneficiario soccombente, senza farne previa richiesta al trustee, introdusse direttamente un nuovo giudizio invocando il ricorrere di un’altra circostanza, fra quelle previste nell’atto e sempre con richiesta di danni a carico del trustee. A questo punto il trustee rivolse istanza al Tribunale di Firenze per avere indicazioni sulla condotta da seguire. Il Tribunale rispose, per la verità in modo un po' anodino, rimettendo la scelta al trustee sia pure indicando le valutazioni che questi avrebbe dovuto compiere prima di decidere al riguardo.

In questo caso il trustee non si oppose alla domanda volta a far dichiarare la cessazione del trust, rimanendo neutrale, ma si costituì per respingere la richiesta di danni. Il Tribunale dichiarò la cessazione del trust e decise per la compensazione delle spese (poste a carico del fondo in trust) rigettando la richiesta di risarcimento danni.