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Bollette: se le contesti spetta all'operatore provare che il contatore funziona bene

Cambio di orientamento per la Corte di Cassazione, in tema di consumi, bollette e contestazioni dell'utente
Una luce nella nebbia
Ph. Luca Martini / Una luce nella nebbia


 

Bollette: se le contesti spetta all'operatore provare che il contatore funziona bene

Cambio di rotta della Cassazione in tema bollette, consumi e contestazioni: se l'utente contesta la bolletta è il gestore a dover provare che il contatore funziona regolarmente. Cassazione ordinanza 34701, sezione Terza Civile del 16-11-2021
 

La Cassazione civile ha modificato il precedente orientamento ed ha stabilito che in tema di somministrazione con registrazione elettronica o meccanica dei consumi incombe sul gestore l'onere di provare il regolare funzionamento del misuratore.

 

Contestazione bollette: ecco il fatto

Una Signora si rivolgeva al Giudice di Pace per contestare un conguaglio di consumi di energia elettrica di sue bollette.

Nello specifico la ricorrente lamentava che l'ente gestore aveva preteso il pagamento della somma di euro 3.249,65 dopo anni che non veniva effettuata la lettura del contatore e soprattutto dopo che quest'ultimo era stato sostituito.

Inoltre, la ricorrente dimostrava documentalmente che i consumi sulle bollette erano anomali rispetto a quelli sia precedenti che successivi il periodo di riferimento.

Sia il Giudice di Pace che, il Giudice di secondo grado, il Tribunale, rigettavano la domanda.

Il Tribunale in particolare riteneva che gravasse sul somministrato dimostrare che la lettura del contatore fosse errata o falsata e che tale prova difettasse.

La caparbia Signora non si rassegnava e proponeva ricorso in Cassazione denunciando la violazione dell'articolo 2697 codice civile per aver ritenuto che l'onore di provare il malfunzionamento del contatore spettasse al somministrato.

Nel ricorso si evidenzia che in caso di contestazione della fattura debba essere il somministrante a dimostrare che il contatore funzionasse regolarmente.

 

Contestazione bollette: la massima della Cassazione

In tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo. Incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee a impedire altrui condotte illecite.

In caso di contestazione grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni d i terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.
 

Contestazione bollette: precedenti in senso contrario

Ordinanza 297, sezione Sesta - 3 del 09-01-2020 (C.c. art. 1218, 1559, 2697).

In tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.