Bonus affitti 2021: le domande slittano al 6 ottobre
I locatori che riducono gli affitti ai propri inquilini potranno richiedere il bonus affitti fino al 6 ottobre. Si tratta di un fondo destinato a incentivare i locatori nell’accordare per l’anno 2021 rinegoziazioni in diminuzione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo, al fine di rendere sostenibile il pagamento di tali affitti da parte dei conduttori che si trovano in difficoltà economica a causa dell’emergenza da Coronavirus.
La proroga del contributo a fondo perduto per la riduzione degli affitti è stata decisa con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 227358/2021, pubblicato lo scorso 4 settembre, con l’obiettivo di consentire a un maggior numero di contribuenti di fruire dell’agevolazione, tenuto anche conto che l’intervallo temporale previsto per l’invio della domanda è coinciso con il periodo estivo.
Con il differimento del precedente termine, fissato per il 6 settembre 2021, ci sarà, quindi, più tempo anche per sostituire le domande in precedenza inviate e per indicare dati delle rinegoziazioni programmate.
Bonus affitti 2021: in cosa consiste e a quanto ammonta?
Il bonus viene riconosciuto ai locatori degli immobili a uso abitativo che, in data non antecedente al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione istitutiva del contributo, n.176/2020) e fino alla data del 31 dicembre 2021, accordano al conduttore una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte dell’anno 2021.
Il contratto di locazione deve risultare in essere alla data del 29 ottobre 2020. Occorre, dunque, che il contratto per cui si richiede il contributo abbia una decorrenza (data iniziale) della locazione anteriore al 30 ottobre 2020 e che alla data del 29 ottobre 2020 non risulti cessato.
Nel caso di più locatori per il medesimo contratto, ciascun locatore dovrà presentare l’istanza per richiedere il contributo spettante per la propria quota di possesso dell’immobile.
Il contributo è un importo pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione e spetta per un ammontare massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.
Detto importo, però, non è garantito poiché, come previsto dalla norma e ribadito anche dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 180139/2021 del 6 luglio 2021, “l’ammontare effettivamente concesso ad ogni richiedente sarà frutto di un riparto proporzionale delle risorse stanziate sulla base del rapporto tra l'ammontare dei fondi disponibili e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti”.
I fondi stanziati sono pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021.
Bonus affitti 2021: presentazione della domanda
Le modalità di predisposizione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione sono le seguenti:
- compilazione del modello “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione”, contenente le relative istruzioni. L’istanza (o modello) è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.
- nell’applicativo web vengono precompilati, sulla base delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, i dati del contratto di locazione e quelli relativi alla rinegoziazione già comunicata tramite il modello RLI al momento della presentazione dell’istanza.
- sempre nell’applicativo web, è possibile indicare i dati relativi alla rinegoziazione del canone di locazione che si intenderà porre in essere entro il 31 dicembre 2021. L’applicativo web calcola l’importo del contributo teorico massimo, determinato in base ai dati trasmessi da colui che predispone l’istanza.
Il modulo può essere trasmesso direttamente dal richiedente o tramite un intermediario autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore.
Per ciascun locatore può essere presentata una sola istanza, anche in presenza di più contratti di locazione o di più rinegoziazioni per il medesimo contratto.
A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione. Successivamente, è rilasciata una seconda ricevuta contenente l’importo che sarà effettivamente erogato.
Le ricevute sono messe a disposizione solo del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “ricevute” della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web.
Il contributo è erogato mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.
Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l’Agenzia delle Entrate stipula specifico accordo.
La proroga per l’invio delle istanze ha effetto anche su quello delle domande sostitutive che potranno essere trasmesse sempre entro il 6 ottobre. Le istanze sostitutive possono essere inviate in caso di errore ed hanno l’effetto di emendare le domande in precedenza trasmesse. È, inoltre, possibile presentare entro il 31 dicembre 2021 una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.