Bonus facciate: arrivano i limiti
Bonus facciate: arrivano i limiti. Ridotto e condizionato dalla Legge di Bilancio 2022
Se da un lato la Legge di Bilancio ha riconfermato il bonus facciate per tutto il 2022, dall’altro l’ha condizionato e ridotto dal 90% al 60%.
Bonus facciate: cos’è?
Il bonus facciate consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti.
Per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, il bonus facciate era pari al 90%; per quelle che si sosterranno nel 2022, l’agevolazione è stata ridotta –dalla Legge n. 234/2021 – al 60%: senza dubbio un taglio di non irrilevante spessore.
Bonus facciate: a che fine è erogato?
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate si precisa che il bonus facciate è erogato al fine di supportare interventi vòlti al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone.
Tra gli interventi menzionati, si segnalano quelli di pulitura e tinteggiatura esterna.
Bonus facciate: la proroga…
La legge di Bilancio 2022 ha confermato l’importanza del bonus facciate, estendendone l’erogazione e la fruizione fino al 31 dicembre 2022.
Bonus facciate: …i limiti
Non è tutto oro quel che luccica e lo stesso vale per il bonus facciate, dal momento che, se da un lato, si rivela una misura di peculiare interesse, dall’altro –oltre alla summenzionata riduzione dell’aliquota al 60% - è stato condizionato in termini di interventi e di zone nelle quali sono ubicate le strutture per le quali è richiesto.
Bonus facciate: zone A, B, C, D, E
Gli interventi ammessi sono quelli effettuati sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
L’agevolazione spetta soltanto qualora la struttura in questione rientri o nella zona A o nella zona B.
Ai sensi dell’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministero dei lavori pubblici:
- rientrano nella zona A “agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale” o “porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”.
- rientrano nella zona B “altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq”.
Restano escluse la zona C (zona di espansione), zona D (zona produttiva) e la zona E (zona agricola).
Bonus facciate: le valide alternative dei soggetti interessati
L’art. 121 del Decreto-Legge n. 34/2022 (cd. Decreto Rilancio) prevede che i soggetti interessati possono optare alternativamente:
- “per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante”.
- “per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare”.
Per entrambi si prevede la facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, tra i quali istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Tante le novità del 2022 e il versante-bonus sembra essere il suo cavallo di battaglia.