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Bonus facciate e Decreto Antifrode: detrazioni fino al 90%

Agenzia delle Entrate precisa che si applica il principio di cassa
impollinazione vivace
Ph. Sara Caliolo / impollinazione vivace

Bonus facciate: modifiche del Decreto Antifrode

Il Bonus facciate, disciplinato all’articolo 1, commi 219 e 220 del Decreto Rilancio (Gazzetta Ufficiale), consente la detrazione nella misura del 90% calcolata sull’intera spesa sostenuta per lo svolgimento dei lavori di recupero e restauro della facciata esterna, richiesti da chiunque possieda o detenga un immobile o detenga un titolo sull’immobile oggetto dell’intervento.

Sebbene la legge non abbia stabilito né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile, il Decreto Rilancio, ai sensi dell’articolo 121 ha stabilito che è possibile fruire della detrazione per mezzo dello sconto in fattura o con la cessione del credito.

Inoltre, ai sensi del suddetto articolo 121, comma 1-ter, lettera b)i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis”;

E ai sensi dall’articolo 119, comma 13-bisL’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica. Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi”.

Il Decreto Antifrode (Gazzetta Ufficiale) ha modificato quanto disposto dall’articolo119 del Decreto Rilancio, conseguentemente prima della suddetta modifica l’apposizione del visto di conformità dei documenti per usufruire del Bonus doveva essere apposto nelle ipotesi in cui il contribuente intendesse avvalersi dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Attualmente invece, l’obbligo del visto di conformità è stato esteso anche al caso in cui il contribuente fruisca della detrazione nella dichiarazione dei redditi, salva l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente attraverso l’utilizzo del modello 730 o modello Redditi, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

L’Agenzia delle Entrate con circolare n.16 del 29 novembre 2021 (agenziaentrate.gov.it) ha inoltre precisato che il visto di conformità riguarda solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione; dunque, il contribuente è obbligato a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità e i documenti giustificativi delle spese.

Infine, l’Agenzia ha confermato l’applicazione del principio di cassa secondo il quale il presupposto agevolativo si realizza nel momento del sostenimento della spesa che dà diritto alla detrazione. Non sono sottoposte a visto di conformità le fatture emesse o pagate entro la data dell’11 novembre 2021, mentre lo sono tutte le fatture emesse dal 12 novembre, entrata in vigore del Decreto Antifrode.