Brevi lineamenti dell’indulto natalizio concesso in Austria
In data 19.9.08 il Ministro federale austriaco della giustizia ha emanato il provvedimento di indulto che annualmente viene promulgato in occasione del Natale. Questo decreto prevede che l’indulto può essere concesso per un residuo di pena non superiore, in ogni caso, a 18 mesi. Sono previsti, inoltre, tutta una serie di casi di esclusione dal beneficio per chi è stato condannato per reati in materia fiscale, sessuale e stupefacenti. Esclusi dall’indulto sono pure coloro che, dopo la presentazione dell’istanza diretta ad ottenere tale beneficio, vengono sospettati di aver commesso un reato oppure se sopravviene una causa di esclusione dall’indulto. L’indulto non può neppure essere concesso a coloro che già in precedenza hanno fruito di questo beneficio.
Vediamo ora le disposizioni più importanti del provvedimento.
A Presupposti
L’istanza per ottenere l’indulto non può, in nessun caso, essere proposta da chi è stato condannato ad una pena detentiva o sostitutiva della pena detentiva (Ersatzfreiheitsstrafe) superiore a 5 anni.
L’indulto è concedibile a chi ha iniziato l’espiazione della pena non oltre il 17.11.2008, se alla data ora menzionata sussistono i seguenti presupposti:
a) la pena residua ancora da espiare non è superiore a 18 mesi, se si tratta di persona che per la prima volta è sottoposta ad espiazione di pena
b) il residuo della pena non è superiore ad un anno negli altri casi
c) il disposto di cui alla lettera a) trova applicazione anche in favore di chi è già stato una volta detenuto, se la detenzione era avvenuta per espiare una pena sostitutiva della pena detentiva.
B Casi di esclusione
Sono esclusi dall’indulto:
1) coloro che sono detenuti per espiare una pena inflitta per reati di natura fiscale
2) coloro che, dopo aver fruito di un precedente indulto, sono diventati recidivi o che rifiutano la concessione dell’indulto
3) chi è in espiazione di pena per avere commesso uno dei seguenti reati:
a) sevizie contro minori, interdetti, inabilitati o persone indifese
b) violenza sessuale, abuso sessuale di minori o di persone inabili, sfruttamento della pornografia minorile, corruzione di minorenni, abuso della posizione di precettore nei confronti un minore, agevolazione della prostituzione, sfruttamento della prostituzione
c) reati contro la normativa in materia di immigrazione e delitti contro la disciplina sugli stupefacenti
d) omicidio colposo, nei casi in cui va ravvisata la particolare gravità della condotta colposa
e) lesioni personali colpose, se l’autore del reato è recidivo o se ha commesso il fatto alla guida di un veicolo e si è allontanato dal luogo dello incidente.
Inoltre l’indulto non può essere concesso a chi:
1) è sottoposto ad un procedimento penale (pendente dinanzi al GIP o già nella fase dibattimentale) o ad un procedimento di estradizione
2) si è sottratto – sia pure temporaneamente – all’espiazione della pena
3) a coloro che, avendo fruito di una sospensione dell’esecuzione della pena oppure essendo in semilibertà, non sono tornati nello stabilimento penitenziario e se, per tale motivo, è stata inflitta una sanzione amministrativa
C Non operatività dell’esclusione dall’indulto
Se sussistono motivi particolarmente gravi (malattia o inabilità del detenuto o dei suoi familiari), l’indulto può essere concesso anche a chi inizierà l’espiazione della pena entro il 31.12.08.
D Effetti dell’indulto
La concessione dell’indulto ha per effetto che la pena è sospesa per la durata di tre anni. Tuttavia, nel caso in cui la fine della pena è prevista entro il 24.12.08, la pena è definitivamente condonata.
Qualora, dopo la presentazione della richiesta di indulto, il richiedente è sospettato di aver commesso un reato o se si è verificata – successivamente alla richiesta – una causa di esclusione dall’indulto, tale provvedimento non può essere messo in atto, salvo che il Ministro della giustizia dia espressamente disposizione in senso contrario.
E Norme procedurali
Alla richiesta di indulto devono essere allegati:
1) le copie delle sentenze in esecuzione
2) le copie dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione (Vollzugsrichter)
3) il certificato penale e l’estratto – aggiornato – dell’elenco dei catturandi
4) in caso di esecuzione di pena per reati di violenza privata, violenza privata aggravata, estorsione, estorsione aggravata, commessi con minaccia, una relazione della competente autorità di pubblica sicurezza, dalla quale risulta se è da temere che la minaccia possa essere attuata in atto e se i minacciati hanno timori in tal senso; questa disposizione non trova applicazione, qualora il delitto sia stato commesso almeno 3 anni prima della richiesta di indulto e se l’autore del reato è stato successivamente rimesso in libertà – sia pure soltanto temporaneamente
5) una relazione dei servizi sociali, dalla quale risulta se è prevedibile che il beneficiario – una volta rimesso in libertà – terrà una condotta di vita onesta (redliches Fortkommen)
Se il richiedente non è cittadino austriaco, l’autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente in relazione al luogo di espiazione della pena, deve inviare una relazione, dalla quale risultano i provvedimenti già adottati o adottandi dalle competenti autorità in materia di immigrazione nei confronti dello straniero richiedente l’indulto.
La richiesta di indulto deve essere presentata in triplice originale e corredata della documentazione sopra indicata.
F Termini per la richiesta
La richiesta per ottenere l’indulto deve essere inviata almeno 6 settimane prima del 31.12.08 al Ministero della giustizia. Se al tempestivo inoltro ostavano gravi e fondati motivi, di ciò deve essere informato la suddetta autorità, la quale deve altresì essere notiziata – con apposita comunicazione via fax – in ordine ad eventuali mutamenti dei presupposti di fatto rilevanti per la concessione dell’indulto.
G Decisione sulla richiesta di indulto
La decisione sulla richiesta di indulto deve essere comunicata al richiedente.
All’atto della rimessione in libertà del beneficiario dell’indulto, al rappresentante della “Bewaehrungshilfe” (organizzazione che si occupa di persone dopo il rilascio dal carcere o che sono in libertà condizionata o in semilibertà), va data la possibilità di offrire assistenza alla persona, alla quale è stato concesso l’indulto.
La decisione sull’indulto deve essere comunicata all’autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza e al casellario giudiziario della Bundespolizeidirektion di Vienna. Dell’avvenuto rilascio della persona che ha beneficiato dell’indulto, deve essere informato per iscritto anche il Ministro della giustizia.
In data 19.9.08 il Ministro federale austriaco della giustizia ha emanato il provvedimento di indulto che annualmente viene promulgato in occasione del Natale. Questo decreto prevede che l’indulto può essere concesso per un residuo di pena non superiore, in ogni caso, a 18 mesi. Sono previsti, inoltre, tutta una serie di casi di esclusione dal beneficio per chi è stato condannato per reati in materia fiscale, sessuale e stupefacenti. Esclusi dall’indulto sono pure coloro che, dopo la presentazione dell’istanza diretta ad ottenere tale beneficio, vengono sospettati di aver commesso un reato oppure se sopravviene una causa di esclusione dall’indulto. L’indulto non può neppure essere concesso a coloro che già in precedenza hanno fruito di questo beneficio.
Vediamo ora le disposizioni più importanti del provvedimento.
A Presupposti
L’istanza per ottenere l’indulto non può, in nessun caso, essere proposta da chi è stato condannato ad una pena detentiva o sostitutiva della pena detentiva (Ersatzfreiheitsstrafe) superiore a 5 anni.
L’indulto è concedibile a chi ha iniziato l’espiazione della pena non oltre il 17.11.2008, se alla data ora menzionata sussistono i seguenti presupposti:
a) la pena residua ancora da espiare non è superiore a 18 mesi, se si tratta di persona che per la prima volta è sottoposta ad espiazione di pena
b) il residuo della pena non è superiore ad un anno negli altri casi
c) il disposto di cui alla lettera a) trova applicazione anche in favore di chi è già stato una volta detenuto, se la detenzione era avvenuta per espiare una pena sostitutiva della pena detentiva.
B Casi di esclusione
Sono esclusi dall’indulto:
1) coloro che sono detenuti per espiare una pena inflitta per reati di natura fiscale
2) coloro che, dopo aver fruito di un precedente indulto, sono diventati recidivi o che rifiutano la concessione dell’indulto
3) chi è in espiazione di pena per avere commesso uno dei seguenti reati:
a) sevizie contro minori, interdetti, inabilitati o persone indifese
b) violenza sessuale, abuso sessuale di minori o di persone inabili, sfruttamento della pornografia minorile, corruzione di minorenni, abuso della posizione di precettore nei confronti un minore, agevolazione della prostituzione, sfruttamento della prostituzione
c) reati contro la normativa in materia di immigrazione e delitti contro la disciplina sugli stupefacenti
d) omicidio colposo, nei casi in cui va ravvisata la particolare gravità della condotta colposa
e) lesioni personali colpose, se l’autore del reato è recidivo o se ha commesso il fatto alla guida di un veicolo e si è allontanato dal luogo dello incidente.
Inoltre l’indulto non può essere concesso a chi:
1) è sottoposto ad un procedimento penale (pendente dinanzi al GIP o già nella fase dibattimentale) o ad un procedimento di estradizione
2) si è sottratto – sia pure temporaneamente – all’espiazione della pena
3) a coloro che, avendo fruito di una sospensione dell’esecuzione della pena oppure essendo in semilibertà, non sono tornati nello stabilimento penitenziario e se, per tale motivo, è stata inflitta una sanzione amministrativa
C Non operatività dell’esclusione dall’indulto
Se sussistono motivi particolarmente gravi (malattia o inabilità del detenuto o dei suoi familiari), l’indulto può essere concesso anche a chi inizierà l’espiazione della pena entro il 31.12.08. >Premessa
In data 19.9.08 il Ministro federale austriaco della giustizia ha emanato il provvedimento di indulto che annualmente viene promulgato in occasione del Natale. Questo decreto prevede che l’indulto può essere concesso per un residuo di pena non superiore, in ogni caso, a 18 mesi. Sono previsti, inoltre, tutta una serie di casi di esclusione dal beneficio per chi è stato condannato per reati in materia fiscale, sessuale e stupefacenti. Esclusi dall’indulto sono pure coloro che, dopo la presentazione dell’istanza diretta ad ottenere tale beneficio, vengono sospettati di aver commesso un reato oppure se sopravviene una causa di esclusione dall’indulto. L’indulto non può neppure essere concesso a coloro che già in precedenza hanno fruito di questo beneficio.
Vediamo ora le disposizioni più importanti del provvedimento.
A Presupposti
L’istanza per ottenere l’indulto non può, in nessun caso, essere proposta da chi è stato condannato ad una pena detentiva o sostitutiva della pena detentiva (Ersatzfreiheitsstrafe) superiore a 5 anni.
L’indulto è concedibile a chi ha iniziato l’espiazione della pena non oltre il 17.11.2008, se alla data ora menzionata sussistono i seguenti presupposti:
a) la pena residua ancora da espiare non è superiore a 18 mesi, se si tratta di persona che per la prima volta è sottoposta ad espiazione di pena
b) il residuo della pena non è superiore ad un anno negli altri casi
c) il disposto di cui alla lettera a) trova applicazione anche in favore di chi è già stato una volta detenuto, se la detenzione era avvenuta per espiare una pena sostitutiva della pena detentiva.
B Casi di esclusione
Sono esclusi dall’indulto:
1) coloro che sono detenuti per espiare una pena inflitta per reati di natura fiscale
2) coloro che, dopo aver fruito di un precedente indulto, sono diventati recidivi o che rifiutano la concessione dell’indulto
3) chi è in espiazione di pena per avere commesso uno dei seguenti reati:
a) sevizie contro minori, interdetti, inabilitati o persone indifese
b) violenza sessuale, abuso sessuale di minori o di persone inabili, sfruttamento della pornografia minorile, corruzione di minorenni, abuso della posizione di precettore nei confronti un minore, agevolazione della prostituzione, sfruttamento della prostituzione
c) reati contro la normativa in materia di immigrazione e delitti contro la disciplina sugli stupefacenti
d) omicidio colposo, nei casi in cui va ravvisata la particolare gravità della condotta colposa
e) lesioni personali colpose, se l’autore del reato è recidivo o se ha commesso il fatto alla guida di un veicolo e si è allontanato dal luogo dello incidente.
Inoltre l’indulto non può essere concesso a chi:
1) è sottoposto ad un procedimento penale (pendente dinanzi al GIP o già nella fase dibattimentale) o ad un procedimento di estradizione
2) si è sottratto – sia pure temporaneamente – all’espiazione della pena
3) a coloro che, avendo fruito di una sospensione dell’esecuzione della pena oppure essendo in semilibertà, non sono tornati nello stabilimento penitenziario e se, per tale motivo, è stata inflitta una sanzione amministrativa
C Non operatività dell’esclusione dall’indulto
Se sussistono motivi particolarmente gravi (malattia o inabilità del detenuto o dei suoi familiari), l’indulto può essere concesso anche a chi inizierà l’espiazione della pena entro il 31.12.08.
D Effetti dell’indulto
La concessione dell’indulto ha per effetto che la pena è sospesa per la durata di tre anni. Tuttavia, nel caso in cui la fine della pena è prevista entro il 24.12.08, la pena è definitivamente condonata.
Qualora, dopo la presentazione della richiesta di indulto, il richiedente è sospettato di aver commesso un reato o se si è verificata – successivamente alla richiesta – una causa di esclusione dall’indulto, tale provvedimento non può essere messo in atto, salvo che il Ministro della giustizia dia espressamente disposizione in senso contrario.
E Norme procedurali
Alla richiesta di indulto devono essere allegati:
1) le copie delle sentenze in esecuzione
2) le copie dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione (Vollzugsrichter)
3) il certificato penale e l’estratto – aggiornato – dell’elenco dei catturandi
4) in caso di esecuzione di pena per reati di violenza privata, violenza privata aggravata, estorsione, estorsione aggravata, commessi con minaccia, una relazione della competente autorità di pubblica sicurezza, dalla quale risulta se è da temere che la minaccia possa essere attuata in atto e se i minacciati hanno timori in tal senso; questa disposizione non trova applicazione, qualora il delitto sia stato commesso almeno 3 anni prima della richiesta di indulto e se l’autore del reato è stato successivamente rimesso in libertà – sia pure soltanto temporaneamente
5) una relazione dei servizi sociali, dalla quale risulta se è prevedibile che il beneficiario – una volta rimesso in libertà – terrà una condotta di vita onesta (redliches Fortkommen)
Se il richiedente non è cittadino austriaco, l’autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente in relazione al luogo di espiazione della pena, deve inviare una relazione, dalla quale risultano i provvedimenti già adottati o adottandi dalle competenti autorità in materia di immigrazione nei confronti dello straniero richiedente l’indulto.
La richiesta di indulto deve essere presentata in triplice originale e corredata della documentazione sopra indicata.
F Termini per la richiesta
La richiesta per ottenere l’indulto deve essere inviata almeno 6 settimane prima del 31.12.08 al Ministero della giustizia. Se al tempestivo inoltro ostavano gravi e fondati motivi, di ciò deve essere informato la suddetta autorità, la quale deve altresì essere notiziata – con apposita comunicazione via fax – in ordine ad eventuali mutamenti dei presupposti di fatto rilevanti per la concessione dell’indulto.
G Decisione sulla richiesta di indulto
La decisione sulla richiesta di indulto deve essere comunicata al richiedente.
All’atto della rimessione in libertà del beneficiario dell’indulto, al rappresentante della “Bewaehrungshilfe” (organizzazione che si occupa di persone dopo il rilascio dal carcere o che sono in libertà condizionata o in semilibertà), va data la possibilità di offrire assistenza alla persona, alla quale è stato concesso l’indulto.
La decisione sull’indulto deve essere comunicata all’autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza e al casellario giudiziario della Bundespolizeidirektion di Vienna. Dell’avvenuto rilascio della persona che ha beneficiato dell’indulto, deve essere informato per iscritto anche il Ministro della giustizia.