Cassazione Civile: azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di società

La Cassazione ha ribadito il proprio orientamento secondo cui "l’azione esercitata dai commissari liquidatori di un’impresa in amministrazione straordinaria nei confronti degli amministratori e dei sindaci ex art. 3, 60 comma, d.l. 26/79 e 206 l.fall., al pari di quella disciplinata, con riguardo al curatore del fallimento, dall’art. 146, 20 e 30 comma, l.fall., ha natura contrattuale e carattere unitario ed inscindibile, risultando frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli art. 2393 e 2394 c.c. Alla natura contrattuale dell’azione consegue che, mentre su chi la promuove grava esclusivamente l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, su amministratori e sindaci l’onere di dimostrare la non imputabililità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti.

Ne deriva che, prima ancora di verificare se sia corretta la motivazione dell’insufficienza delle prove documentali raccolte a dimostrare la natura liquidatoria e non pregiudizievole per la società delle operazioni compiute dall’amministratore, deve rilevarsi che erroneamente la corte territoriale ha ritenuto che gravasse sull’amministratrice l’onere di provare la predetta natura delle operazioni mentre l’onere della prova della "novità" delle operazioni medesime gravava sul fallimento, con la conseguente applicazione della regola di giudizio nel caso di accertata mancanza di tale prova".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza 29 ottobre 2008, n.25977: Azione di responsabilità dell’amministratore di società - Novità delle operazioni successive allo scioglimento della società per perdita del capitale - Onere della prova).

La Cassazione ha ribadito il proprio orientamento secondo cui "l’azione esercitata dai commissari liquidatori di un’impresa in amministrazione straordinaria nei confronti degli amministratori e dei sindaci ex art. 3, 60 comma, d.l. 26/79 e 206 l.fall., al pari di quella disciplinata, con riguardo al curatore del fallimento, dall’art. 146, 20 e 30 comma, l.fall., ha natura contrattuale e carattere unitario ed inscindibile, risultando frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli art. 2393 e 2394 c.c. Alla natura contrattuale dell’azione consegue che, mentre su chi la promuove grava esclusivamente l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, su amministratori e sindaci l’onere di dimostrare la non imputabililità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti.

Ne deriva che, prima ancora di verificare se sia corretta la motivazione dell’insufficienza delle prove documentali raccolte a dimostrare la natura liquidatoria e non pregiudizievole per la società delle operazioni compiute dall’amministratore, deve rilevarsi che erroneamente la corte territoriale ha ritenuto che gravasse sull’amministratrice l’onere di provare la predetta natura delle operazioni mentre l’onere della prova della "novità" delle operazioni medesime gravava sul fallimento, con la conseguente applicazione della regola di giudizio nel caso di accertata mancanza di tale prova".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza 29 ottobre 2008, n.25977: Azione di responsabilità dell’amministratore di società - Novità delle operazioni successive allo scioglimento della società per perdita del capitale - Onere della prova).