Cassazione Civile: cancellazione dal registro delle imprese uguale ad estinzione della società

L’articolo 2495 Codice Civile introdotto dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative), seppure non facendo riferimento alle società di persone, dopo avere imposto la richiesta della cancellazione della società dal registro delle imprese dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione ("fermo restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione... ") ravvisa la vigenza nell’ordinamento del diverso generale principio che la cancellazione dal registro delle imprese comporta l’estinzione della società.

La natura meramente ricognitiva dell’inciso contenuto nella norma esclude che la necessità di immediato adeguamento dell’interpretazione delle norme a tale principio trovi ostacolo nell’entrata in vigore della modifica normativa in data 1 gennaio 2004, atteso che la funzione esegetica ad essa attribuibile ne impone un’applicazione retroattiva ed in relazione ad ogni forma societaria, con la sola esclusione dei rapporti giuridici già esauriti e degli effetti già in precedenza irreversibilmente verificatisi.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 12 novembre 2008, n.25192: Cancellazione dal registro delle imprese).
L’articolo 2495 Codice Civile introdotto dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative), seppure non facendo riferimento alle società di persone, dopo avere imposto la richiesta della cancellazione della società dal registro delle imprese dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione ("fermo restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione... ") ravvisa la vigenza nell’ordinamento del diverso generale principio che la cancellazione dal registro delle imprese comporta l’estinzione della società.

La natura meramente ricognitiva dell’inciso contenuto nella norma esclude che la necessità di immediato adeguamento dell’interpretazione delle norme a tale principio trovi ostacolo nell’entrata in vigore della modifica normativa in data 1 gennaio 2004, atteso che la funzione esegetica ad essa attribuibile ne impone un’applicazione retroattiva ed in relazione ad ogni forma societaria, con la sola esclusione dei rapporti giuridici già esauriti e degli effetti già in precedenza irreversibilmente verificatisi.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 12 novembre 2008, n.25192: Cancellazione dal registro delle imprese).