Cassazione Civile: contestazione orale di violazione al Codice della strada

La Cassazione, richiamando il proprio orientamento (Sentenza 3 giugno 2008, n.14668), ha stabilito che: “In tema di violazioni del Codice della strada, la regola secondo la quale l’omessa contestazione immediata, o l’omessa indicazione, nel relativo verbale, dei motivi che l’hanno resa impossibile, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio, non si estende alla ipotesi in cui, essendovi stata immediata contestazione orale, sia tuttavia mancata la contestuale redazione e consegna del verbale al trasgressore o la indicazione dei motivi della mancata consegna immediata del verbale, attesa la distinzione logica e giuridica esistente fra i tre momenti dell’accertamento, della verbalizzazione e della consegna della copia del verbale al trasgressore”.

La Cassazione ha così cassato la sentenza del Giudice di Pace che aveva ritenuto nulla la contestazione in forma orale, ancorché seguita dalla notifica del verbale, contenente l’espressa spiegazione dell’omessa consegna immediata del verbale, in quanto dovuta a mancanza del formulario al seguito.

Nella fattispecie si contestava la violazione degli articoli 148, 141 e 172 del codice della strada, per sorpasso in corrispondenza di intersezione, velocità non moderata in prossimità di intersezione e mancato uso delle cinture di sicurezza.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 26 novembre 2009, n.24944: Verbale di accertamento violazione del Codice della strada - Contestazione orale - Nullità - Esclusione).
La Cassazione, richiamando il proprio orientamento (Sentenza 3 giugno 2008, n.14668), ha stabilito che: “In tema di violazioni del Codice della strada, la regola secondo la quale l’omessa contestazione immediata, o l’omessa indicazione, nel relativo verbale, dei motivi che l’hanno resa impossibile, rende annullabile il provvedimento sanzionatorio, non si estende alla ipotesi in cui, essendovi stata immediata contestazione orale, sia tuttavia mancata la contestuale redazione e consegna del verbale al trasgressore o la indicazione dei motivi della mancata consegna immediata del verbale, attesa la distinzione logica e giuridica esistente fra i tre momenti dell’accertamento, della verbalizzazione e della consegna della copia del verbale al trasgressore”.

La Cassazione ha così cassato la sentenza del Giudice di Pace che aveva ritenuto nulla la contestazione in forma orale, ancorché seguita dalla notifica del verbale, contenente l’espressa spiegazione dell’omessa consegna immediata del verbale, in quanto dovuta a mancanza del formulario al seguito.

Nella fattispecie si contestava la violazione degli articoli 148, 141 e 172 del codice della strada, per sorpasso in corrispondenza di intersezione, velocità non moderata in prossimità di intersezione e mancato uso delle cinture di sicurezza.

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 26 novembre 2009, n.24944: Verbale di accertamento violazione del Codice della strada - Contestazione orale - Nullità - Esclusione).