Cassazione Civile: dichiarazioni e reticenze dell’assicurato

La Cassazione ha affrontato la materia delle dichiarazioni effettuate dall’assicurato (o delle reticenze) all’assicuratore. Ricordiamo che a norma dell’articolo 1892 "Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave" e che l’articolo 1893 prevede: "Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza".

Secondo la Cassazione: "l’inesattezza delle dichiarazioni o le reticenza cui fanno riferimento gli artt. 1892 e 1893 Codice Civile non necessariamente presuppongono, in una polizza che copra le spese per ricoveri da malattia, la consapevolezza da parte del contraente di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro (cfr. Cass., n. 13918/2005, in motivazione), ma possono essere integrate da qualsiasi circostanza sintomatica del suo stato di salute che l’assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandandone di esserne informato dal contraente tramite la compilazione di un questionario".

La Cassazione ha così cassato la pronuncia di secondo grado in quanto "ha apoditticamente ritenuto che la dichiarazione dell’assicurata di aver compiuto esami rutinari fosse, in sostanza, equivalente alla non effettuata dichiarazione di essere stata sottoposta, pur se con esito negativo, a specifiche (e non indicate) indagini a seguito di colica addominale. Improprio è, del pari, il determinante rilievo conferito dalla corte di merito alla circostanza che, al momento della conclusione del contratto (9 giugno del 1997), l’assicurata fosse inconsapevole del carcinoma ovarico con metastasi peritoneali diffuse da cui era risultata affetta dopo il ricovero del 12 giugno 1997 e l’intervento chirurgico del successivo giorno 17".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 11 giugno 2010, n.14069: Polizza assicurativa per copertura delle spese per ricoveri da malattia - Reticenze dell’assicurato

La Cassazione ha affrontato la materia delle dichiarazioni effettuate dall’assicurato (o delle reticenze) all’assicuratore. Ricordiamo che a norma dell’articolo 1892 "Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave" e che l’articolo 1893 prevede: "Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza".

Secondo la Cassazione: "l’inesattezza delle dichiarazioni o le reticenza cui fanno riferimento gli artt. 1892 e 1893 Codice Civile non necessariamente presuppongono, in una polizza che copra le spese per ricoveri da malattia, la consapevolezza da parte del contraente di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro (cfr. Cass., n. 13918/2005, in motivazione), ma possono essere integrate da qualsiasi circostanza sintomatica del suo stato di salute che l’assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandandone di esserne informato dal contraente tramite la compilazione di un questionario".

La Cassazione ha così cassato la pronuncia di secondo grado in quanto "ha apoditticamente ritenuto che la dichiarazione dell’assicurata di aver compiuto esami rutinari fosse, in sostanza, equivalente alla non effettuata dichiarazione di essere stata sottoposta, pur se con esito negativo, a specifiche (e non indicate) indagini a seguito di colica addominale. Improprio è, del pari, il determinante rilievo conferito dalla corte di merito alla circostanza che, al momento della conclusione del contratto (9 giugno del 1997), l’assicurata fosse inconsapevole del carcinoma ovarico con metastasi peritoneali diffuse da cui era risultata affetta dopo il ricovero del 12 giugno 1997 e l’intervento chirurgico del successivo giorno 17".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 11 giugno 2010, n.14069: Polizza assicurativa per copertura delle spese per ricoveri da malattia - Reticenze dell’assicurato