Cassazione Civile: diritto di superficie e servitu’ altius non tollendi
Secondo la Cassazione “alla luce del principio dell’autonomia negoziale, deve ritenersi consentita la possibilità della contemporanea costituzione, a carico dello stesso immobile e tra le stesse parti, sia di un diritto di superficie avente ad oggetto lo spazio aereo soprastante l’immobile, sia di un diritto di servitù altius non tollendi, restando compito del giudice di merito, nel ricercare la comune intenzione dei contraenti, accertare se la volontà delle parti sia stata quella di assicurare, con tale assetto negoziale, una posizione di privilegio ad una parte rispetto all’altra, concrentantesi nella facoltà di scegliere tra t’edificazione oppure nel mantenimento della visuale anche dopo che il diritto di superficie sia estinto per non uso.
L’indagine va compiuta con particolare cura in presenza di un contratto di "vendita d’aria" stipulato sotto il vigore del codice civile previgente, che non prevedeva tra i diritti reali in re aliena il diritto di superficie. In tal caso, infatti, deve accertarsi se, in relazione al complessivo accordo riguardante l’immobile oggetto della "vendita d’aria", le parti intesero riferirsi soltanto alla cessione a fini edificatori dello spazio aereo soprastante l’immobile oppure porre a carico di questo ulteriori limitazione del diritto di proprietà.
Nel caso di specie l’indagine compiuta dalla Corte di merito non appare esaustiva, in quanto l’interpretazione delle citate clausole contrattuali, condotta esclusivamente sul presupposto erroneo dell’impossibilità di costituire contestualmente, tra le stesse parti e sul medesimo immobile, entrambi i diritti in discussione, è stata da tale presupposto inevitabilmente condizionata. Ed infatti le considerazioni svolte a tale riguardo nella sentenza impugnata, certamente idonee a giustificare, sotto il profilo sia letterale che logico, la conclusione raggiunta dal giudicante in ordine alla costituzione del diritto di superficie, non sono decisive invece per escludere -soprattutto con riferimento all’imposizione a carico del costruendo fabbricato del limite insuperabile di altezza rappresentato dal gradino del portone di palazzo M. - la contemporanea costituzione a carico di tale costruzione anche di una servitù altius non tollendi".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 24 novembre 2009, n.24701: Diritto di superficie - Survitù altius non tollendi).
Secondo la Cassazione “alla luce del principio dell’autonomia negoziale, deve ritenersi consentita la possibilità della contemporanea costituzione, a carico dello stesso immobile e tra le stesse parti, sia di un diritto di superficie avente ad oggetto lo spazio aereo soprastante l’immobile, sia di un diritto di servitù altius non tollendi, restando compito del giudice di merito, nel ricercare la comune intenzione dei contraenti, accertare se la volontà delle parti sia stata quella di assicurare, con tale assetto negoziale, una posizione di privilegio ad una parte rispetto all’altra, concrentantesi nella facoltà di scegliere tra t’edificazione oppure nel mantenimento della visuale anche dopo che il diritto di superficie sia estinto per non uso.
L’indagine va compiuta con particolare cura in presenza di un contratto di "vendita d’aria" stipulato sotto il vigore del codice civile previgente, che non prevedeva tra i diritti reali in re aliena il diritto di superficie. In tal caso, infatti, deve accertarsi se, in relazione al complessivo accordo riguardante l’immobile oggetto della "vendita d’aria", le parti intesero riferirsi soltanto alla cessione a fini edificatori dello spazio aereo soprastante l’immobile oppure porre a carico di questo ulteriori limitazione del diritto di proprietà.
Nel caso di specie l’indagine compiuta dalla Corte di merito non appare esaustiva, in quanto l’interpretazione delle citate clausole contrattuali, condotta esclusivamente sul presupposto erroneo dell’impossibilità di costituire contestualmente, tra le stesse parti e sul medesimo immobile, entrambi i diritti in discussione, è stata da tale presupposto inevitabilmente condizionata. Ed infatti le considerazioni svolte a tale riguardo nella sentenza impugnata, certamente idonee a giustificare, sotto il profilo sia letterale che logico, la conclusione raggiunta dal giudicante in ordine alla costituzione del diritto di superficie, non sono decisive invece per escludere -soprattutto con riferimento all’imposizione a carico del costruendo fabbricato del limite insuperabile di altezza rappresentato dal gradino del portone di palazzo M. - la contemporanea costituzione a carico di tale costruzione anche di una servitù altius non tollendi".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 24 novembre 2009, n.24701: Diritto di superficie - Survitù altius non tollendi).