Cassazione Civile: foro competente nelle cause con consumatori
1) Nelle controversie tra consumatore e professionista, ai sensi dell’art. 33, comma 2 lett. u), Decreto Legislativo n. 206 del 2005 (e già dell’art. 1469 bis, 3 comma n. 19, c.c.) la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo.
2) Se il professionista, convenuto avanti al foro del consumatore, eccepisce l’incompetenza territoriale del giudice avanti al quale è stato tratto in ragione della sussistenza, nell’ambito di contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, di clausola contrattuale di proroga della competenza incombe al medesimo dare la prova positiva che tale clausola è stata oggetto di trattativa idonea - in quanto caratterizzata dagli imprescindibili requisiti della individualità, serietà ed effettività - ad escludere l’applicazione della disciplina di tutela del consumatore posta dal Codice del consumo ( e già dagli artt. 1469 bis ss. c.c. ).
Laddove sia viceversa il consumatore, convenuto avanti a foro diverso da quello suo proprio, a sollevare questione di incompetenza territoriale del giudice avanti al quale è stato tratto, al medesimo incombe di allegare che trattasi di controversia concernente contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, spettando al professionista, che contrappone la sussistenza di una clausola di deroga al foro del consumatore, dare la prova positiva che tale clausola è stata oggetto di trattativa idonea -in quanto caratterizzata dagli imprescindibili requisiti della individualità, serietà ed effettività - ad escludere l’applicazione della disciplina di tutela del consumatore posta dal Codice del consumo ( e già dagli artt. 1469 bis ss. c.c. ).
3) La regola di ripartizione dell’onere probatorio indicata sub 2) si applica anche al contratto concluso in maniera diversa dalla sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali.
4) Ai sensi dell’art. 34, comma 5, Decreto Legislativo n. 206 del 2005 (e già dell’art. 1469 ter, 50 co., c.c. ) spetta al professionista, che intende far valere un contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali dare la prova positiva che le clausole ( diverse da quella di deroga al foro del consumatore) sono state oggetto di trattativa idonea - in quanto caratterizzata dagli imprescindibili requisiti della individualità, serietà ed effettività - ad escludere l’applicazione della disciplina di tutela del consumatore posta dal Codice del consumo ( e già dagli artt. 1469 bis ss. c.c. ).
Ove sia il consumatore ad agire in giudizio per la declaratoria di inefficacia di una clausola vessatoria o abusiva, al medesimo incombe allegare che la clausola accede a contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali.
Spetta viceversa al professionista dare la prova dei fatti impeditivi o modificativi, e pertanto la prova positiva dello svolgimento della trattativa e della relativa idoneità - in quanto caratterizzata dagli imprescindibili requisiti della individualità, serietà ed effettività - ad escludere l’applicazione - della disciplina di tutela del consumatore posta dal Codice del consumo ( e già dagli artt. 1469 bis ss. c.c. ).
5) La regola di ripartizione dell’onere probatorio indicata sub 4) si applica anche al contratto concluso in maniera diversa dalla sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, sicché spetta al professionista dare la prova positiva che le clausole sono state oggetto di trattativa idonea - in quanto caratterizzata dagli imprescindibili requisiti della individualità, serietà ed effettività - ad escludere l’applicazione della disciplina di tutela del consumatore posta dal Codice del consumo (e già dagli artt. 1469 bis ss. c.c.) incombe al consumatore che agisce in giudizio per la declaratoria di inefficacia di una clausola vessatoria o abusiva (diversa da quella di deroga al foro del consumatore) allegare che ricorrono i presupposti ed i requisiti necessari e sufficienti per pervenire alla declaratoria domandata, e cioè che il contratto è stato predisposto dal professionista, il quale lo utilizza nel quadro della sua attività professionale, e che le clausole costituenti il contenuto del contratto corrispondono a quelle vessatorie di cui dell’art. 33, comma 2, d. 19s. n. 206 del 2005 ( e già dell’art. 1469-bis, 30 comma, c.c. ) i spetta invece al professionista dare la prova dei fatti impeditivi o modificativi, e pertanto la prova positiva dello svolgimento di trattativa idonea - in quanto caratterizzata dagli imprescindibili requisiti della individualità, serietà ed effettività- ad escludere l’applicazione - della disciplina di tutela del consumatore posta dal Codice del consumo (e già dagli artt. 1469 bis ss. c.c.).
6) L’aggiunta a penna della clausola nell’ambito di testo contrattuale dattiloscritto o la mera approvazione per iscritto di una clausola sono inidonee ai fini della prova positiva della trattativa, sia quale fatto storico che della relativa effettività, e pertanto dell’idoneità della medesima a precludere l’applicabilità della disciplina di tutela del consumatore posta dal Codice del consumo (e già dagli artt. 1469 bis ss. c.c.).
7) In mancanza della prova della trattativa, in base all’art. 36, comma 1, Decreto Legislativo n. 206 del 2005 le clausole considerate vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.
8) Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse apposta sotto la relativa elencazione in base al mero numero d’ordine è inidonea a determinare, ai sensi dell’art. 1341, 20 co., c.c., l’efficacia della clausola vessatoria (rectius, onerosa) di deroga all’ordinaria competenza territoriale, essendo a tal fine necessario che la stessa risulti dal predisponente chiaramente e 1469-bis, 30 co., c.c. ); spetta invece al professionista dare la prova dei fatti impeditivi o modificativi, e pertanto la prova positiva dello svolgimento di trattativa idonea - in quanto caratterizzata dagli imprescindibili requisiti della j individualità, serietà ed effettività - ad escludere l’applicazione - della disciplina di tutela del consumatore posta dal Codice del consumo (e già dagli artt. 1469 bis ss. c.c.).
6) L’aggiunta a penna della clausola nell’ambito di testo contrattuale dattiloscritto o la mera approvazione per iscritto di una clausola sono inidonee ai fini della prova positiva della trattativa, sia quale fatto storico che della relativa effettività, e pertanto dell’idoneità della medesima a precludere l’applicabilità della disciplina di tutela del consumatore posta dal Codice del consumo (e già dagli artt. 1469 bis ss. c.c.).
7) In mancanza della prova della trattativa, in base all’art. 36, comma l, Decreto Legislativo n. 206 del 2005 le clausole considerate vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.
8) Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse apposta sotto la relativa elencazione in base al mero numero d’ordine è inidonea a determinare, ai sensi dell’art. 1341, 2 comma, c.c., l’efficacia della clausola vessatoria (rectius, onerosa) di deroga all’ordinaria competenza territoriale, essendo a tal fine necessario che la stessa risulti dal predisponente chiaramente e autonomamente evidenziata, e dall’aderente specificamente ed autonomamente sottoscritta.
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Ordinanza 26 settembre 2008, n. 24262: Contratto con consumatori - Foro esclusivo).
1) Nelle controversie tra consumatore e professionista, ai sensi dell’art. 33, comma 2 lett. u), Decreto Legislativo n. 206 del 2005 (e già dell’art. 1469 bis, 3 comma n. 19, c.c.) la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo.
2) Se il professionista, convenuto avanti al foro del consumatore, eccepisce l’incompetenza territoriale del giudice avanti al quale è stato tratto in ragione della sussistenza, nell’ambito di contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, di clausola contrattuale di proroga della competenza incombe al medesimo dare la prova positiva che tale clausola è stata oggetto di trattativa idonea - in quanto caratterizzata dagli imprescindibili requisiti della individualità, serietà ed effettività - ad escludere l’applicazione della disciplina di tutela del consumatore posta dal Codice del consumo ( e già dagli artt. 1469 bis ss. c.c. ).
Laddove sia viceversa il consumatore, convenuto avanti a foro diverso da quello suo proprio, a sollevare questione di incompetenza territoriale del giudice avanti al quale è stato tratto, al medesimo incombe di allegare che trattasi di controversia concernente contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, spettando al professionista, che contrappone la sussistenza di una clausola di deroga al foro del consumatore, dare la prova positiva che tale clausola è stata oggetto di trattativa idonea -in quanto caratterizzata dagli imprescindibili requisiti della individualità, serietà ed effettività - ad escludere l’applicazione della disciplina di tutela del consumatore posta dal Codice del consumo ( e già dagli artt. 1469 bis ss. c.c. ).
3) La regola di ripartizione dell’onere probatorio indicata sub 2) si applica anche al contratto concluso in maniera diversa dalla sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali.
4) Ai sensi dell’art. 34, comma 5, Decreto Legislativo n. 206 del 2005 (e già dell’art. 1469 ter, 50 co., c.c. ) spetta al professionista, che intende far valere un contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali dare la prova positiva che le clausole ( diverse da quella di deroga al foro del consumatore) sono state oggetto di trattativa idonea - in quanto caratterizzata dagli imprescindibili requisiti della individualità, serietà ed effettività - ad escludere l’applicazione della disciplina di tutela del consumatore posta dal Codice del consumo ( e già dagli artt. 1469 bis ss. c.c. ).
Ove sia il consumatore ad agire in giudizio per la declaratoria di inefficacia di una clausola vessatoria o abusiva, al medesimo incombe allegare che la clausola accede a contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali.
Spetta viceversa al professionista dare la prova dei fatti impeditivi o modificativi, e pertanto la prova positiva dello svolgimento della trattativa e della relativa idoneità - in quanto caratterizzata dagli imprescindibili requisiti della individualità, serietà ed effettività - ad escludere l’applicazione - della disciplina di tutela del consumatore posta dal Codice del consumo ( e già dagli artt. 1469 bis ss. c.c. ).
5) La regola di ripartizione dell’onere probatorio indicata sub 4) si applica anche al contratto concluso in maniera diversa dalla sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, sicché spetta al professionista dare la prova positiva che le clausole sono state oggetto di trattativa idonea - in quanto caratterizzata dagli imprescindibili requisiti della individualità, serietà ed effettività - ad escludere l’applicazione della disciplina di tutela del consumatore posta dal Codice del consumo (e già dagli artt. 1469 bis ss. c.c.) incombe al consumatore che agisce in giudizio per la declaratoria di inefficacia di una clausola vessatoria o abusiva (diversa da quella di deroga al foro del consumatore) allegare che ricorrono i presupposti ed i requisiti necessari e sufficienti per pervenire alla declaratoria domandata, e cioè che il contratto è stato predisposto dal professionista, il quale lo utilizza nel quadro della sua attività professionale, e che le clausole costituenti il contenuto del contratto corrispondono a quelle vessatorie di cui dell’art. 33, comma 2, d. 19s. n. 206 del 2005 ( e già dell’art. 1469-bis, 30 comma, c.c. ) i spetta invece al professionista dare la prova dei fatti impeditivi o modificativi, e pertanto la prova positiva dello svolgimento di trattativa idonea - in quanto caratterizzata dagli imprescindibili requisiti della individualità, serietà ed effettività- ad escludere l’applicazione - della disciplina di tutela del consumatore posta dal Codice del consumo (e già dagli artt. 1469 bis ss. c.c.).
6) L’aggiunta a penna della clausola nell’ambito di testo contrattuale dattiloscritto o la mera approvazione per iscritto di una clausola sono inidonee ai fini della prova positiva della trattativa, sia quale fatto storico che della relativa effettività, e pertanto dell’idoneità della medesima a precludere l’applicabilità della disciplina di tutela del consumatore posta dal Codice del consumo (e già dagli artt. 1469 bis ss. c.c.).
7) In mancanza della prova della trattativa, in base all’art. 36, comma 1, Decreto Legislativo n. 206 del 2005 le clausole considerate vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.
8) Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse apposta sotto la relativa elencazione in base al mero numero d’ordine è inidonea a determinare, ai sensi dell’art. 1341, 20 co., c.c., l’efficacia della clausola vessatoria (rectius, onerosa) di deroga all’ordinaria competenza territoriale, essendo a tal fine necessario che la stessa risulti dal predisponente chiaramente e 1469-bis, 30 co., c.c. ); spetta invece al professionista dare la prova dei fatti impeditivi o modificativi, e pertanto la prova positiva dello svolgimento di trattativa idonea - in quanto caratterizzata dagli imprescindibili requisiti della j individualità, serietà ed effettività - ad escludere l’applicazione - della disciplina di tutela del consumatore posta dal Codice del consumo (e già dagli artt. 1469 bis ss. c.c.).
6) L’aggiunta a penna della clausola nell’ambito di testo contrattuale dattiloscritto o la mera approvazione per iscritto di una clausola sono inidonee ai fini della prova positiva della trattativa, sia quale fatto storico che della relativa effettività, e pertanto dell’idoneità della medesima a precludere l’applicabilità della disciplina di tutela del consumatore posta dal Codice del consumo (e già dagli artt. 1469 bis ss. c.c.).
7) In mancanza della prova della trattativa, in base all’art. 36, comma l, Decreto Legislativo n. 206 del 2005 le clausole considerate vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.
8) Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse apposta sotto la relativa elencazione in base al mero numero d’ordine è inidonea a determinare, ai sensi dell’art. 1341, 2 comma, c.c., l’efficacia della clausola vessatoria (rectius, onerosa) di deroga all’ordinaria competenza territoriale, essendo a tal fine necessario che la stessa risulti dal predisponente chiaramente e autonomamente evidenziata, e dall’aderente specificamente ed autonomamente sottoscritta.
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Ordinanza 26 settembre 2008, n. 24262: Contratto con consumatori - Foro esclusivo).