Cassazione Civile: individuazione del credito garantito dal pegno

"La sufficiente indicazione del credito garantito, richiesta dall’articolo 2787 Codice Civile, può anche essere desunta in via indiretta, in base ad elementi che comunque portino alla identificazione del credito in questione, che siano presenti all’interno della scrittura o anche ad essa esterni, purché il documento contenga indici di collegamento utili alla individuazione del credito e della cosa. Occorre dunque che l’indicazione del credito da parte della scrittura non sia generica, a tutela degli altri creditori che hanno diritto a non vedersi preferito il creditore pignoratizio se non a fronte di una chiara e precisa indicazione del credito garantito, non essendo consentita nel nostro ordinamento la costituzione del pegno a garanzia di un credito non determinato. Ma la non genericità dell’indicazione non sussiste quando gli elementi contenuti nella scrittura, pur incompleti, trovino in altri elementi, esterni alla scrittura stessa, una sufficiente corrispondenza, tale da far venir meno il carattere dell’indeterminatezza ed il rischio di pregiudizio per i creditori concorrenti".

Nel caso di specie la scrittura costitutiva di pegno recava l’indicazione dell’ammontare del credito garantito e della sua natura, concessione di credito in conto corrente, mentre la Banca convenuta dal Fallimento aveva provato che al titolare dell’esercizio poi fallito era stata concessa un’ apertura di credito in conto corrente proprio sino alla concorrenza di 50 milioni, così come indicato nell’atto costitutivo del pegno.

Pertanto, secondo la Cassazione, la Corte d’appello, affermando che quest’ultima circostanza costituiva un elemento estrinseco inidoneo ad identificare il credito garantito, perché estraneo alla scrittura, ha omesso di valutare congiuntamente gli elementi che emergevano dalla scrittura e quelli ad essa estranei, oltre alla circostanza che non era stato dedotto né allegato che gli affidamenti concessi alla società fallita fossero costituiti da un’apertura di credito in conto corrente sino alla concorrenza di 50 milioni, come indicato nella scrittura costitutiva del pegno.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 2 ottobre 2007, n.20699: Individuazione del credito garantito dal pegno).

"La sufficiente indicazione del credito garantito, richiesta dall’articolo 2787 Codice Civile, può anche essere desunta in via indiretta, in base ad elementi che comunque portino alla identificazione del credito in questione, che siano presenti all’interno della scrittura o anche ad essa esterni, purché il documento contenga indici di collegamento utili alla individuazione del credito e della cosa. Occorre dunque che l’indicazione del credito da parte della scrittura non sia generica, a tutela degli altri creditori che hanno diritto a non vedersi preferito il creditore pignoratizio se non a fronte di una chiara e precisa indicazione del credito garantito, non essendo consentita nel nostro ordinamento la costituzione del pegno a garanzia di un credito non determinato. Ma la non genericità dell’indicazione non sussiste quando gli elementi contenuti nella scrittura, pur incompleti, trovino in altri elementi, esterni alla scrittura stessa, una sufficiente corrispondenza, tale da far venir meno il carattere dell’indeterminatezza ed il rischio di pregiudizio per i creditori concorrenti".

Nel caso di specie la scrittura costitutiva di pegno recava l’indicazione dell’ammontare del credito garantito e della sua natura, concessione di credito in conto corrente, mentre la Banca convenuta dal Fallimento aveva provato che al titolare dell’esercizio poi fallito era stata concessa un’ apertura di credito in conto corrente proprio sino alla concorrenza di 50 milioni, così come indicato nell’atto costitutivo del pegno.

Pertanto, secondo la Cassazione, la Corte d’appello, affermando che quest’ultima circostanza costituiva un elemento estrinseco inidoneo ad identificare il credito garantito, perché estraneo alla scrittura, ha omesso di valutare congiuntamente gli elementi che emergevano dalla scrittura e quelli ad essa estranei, oltre alla circostanza che non era stato dedotto né allegato che gli affidamenti concessi alla società fallita fossero costituiti da un’apertura di credito in conto corrente sino alla concorrenza di 50 milioni, come indicato nella scrittura costitutiva del pegno.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 2 ottobre 2007, n.20699: Individuazione del credito garantito dal pegno).