Cassazione Civile: individuazione del credito garantito dal pegno
Nel caso di specie la scrittura costitutiva di pegno recava l’indicazione dell’ammontare del credito garantito e della sua natura, concessione di credito in conto corrente, mentre la Banca convenuta dal Fallimento aveva provato che al titolare dell’esercizio poi fallito era stata concessa un’ apertura di credito in conto corrente proprio sino alla concorrenza di 50 milioni, così come indicato nell’atto costitutivo del pegno.
Pertanto, secondo la Cassazione, la Corte d’appello, affermando che quest’ultima circostanza costituiva un elemento estrinseco inidoneo ad identificare il credito garantito, perché estraneo alla scrittura, ha omesso di valutare congiuntamente gli elementi che emergevano dalla scrittura e quelli ad essa estranei, oltre alla circostanza che non era stato dedotto né allegato che gli affidamenti concessi alla società fallita fossero costituiti da un’apertura di credito in conto corrente sino alla concorrenza di 50 milioni, come indicato nella scrittura costitutiva del pegno.
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 2 ottobre 2007, n.20699: Individuazione del credito garantito dal pegno).
Nel caso di specie la scrittura costitutiva di pegno recava l’indicazione dell’ammontare del credito garantito e della sua natura, concessione di credito in conto corrente, mentre la Banca convenuta dal Fallimento aveva provato che al titolare dell’esercizio poi fallito era stata concessa un’ apertura di credito in conto corrente proprio sino alla concorrenza di 50 milioni, così come indicato nell’atto costitutivo del pegno.
Pertanto, secondo la Cassazione, la Corte d’appello, affermando che quest’ultima circostanza costituiva un elemento estrinseco inidoneo ad identificare il credito garantito, perché estraneo alla scrittura, ha omesso di valutare congiuntamente gli elementi che emergevano dalla scrittura e quelli ad essa estranei, oltre alla circostanza che non era stato dedotto né allegato che gli affidamenti concessi alla società fallita fossero costituiti da un’apertura di credito in conto corrente sino alla concorrenza di 50 milioni, come indicato nella scrittura costitutiva del pegno.
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 2 ottobre 2007, n.20699: Individuazione del credito garantito dal pegno).