Cassazione Civile: le obbligazioni non rientrano nella comunione legale de residuo

"L’acquisto di obbligazioni societarie, comportando l’impiego del denaro, provento dell’attività personale e separata di uno dei coniugi, in un bene giuridico diverso costituente una forma d’investimento, trasforma il "provento" dell’attività separata in un quid alii che, secondo la regola generale posta dall’articolo 177, comma 1, letto a) Codice Civile per tutti gli acquisti compiuti da ciascun coniuge in regime di comunione legale con i proventi della propria attività, entra a far parte della comunione legale immediata e non della comunione da residuo ai sensi dell’articolo 177, comma 1, letto c)".

Ciò perchè: "Le obbligazioni societarie sono titoli, al portatore o nominativi (art. 2412 cod. civ.), offerti ai risparmiatori a fronte di un’operazione di finanziamento, di durata più o meno lunga, destinati alla circolazione, i quali fruttano un interesse che può essere fisso o indicizzato a determinati parametri prestabiliti. Appartengono alla categoria dei titoli di massa ed hanno, nel corso della loro durata, un valore che può essere molto diverso da quello di emissione e di rimborso, collegato alle fluttuazioni del mercato in relazione all’andamento generale dei tassi d’interesse, nonché all’affidabilità dell’emittente - che può a sua volta mutare nel tempo in relazione alle sue fortune economiche - alla cui solidità finanziaria è legata la rischiosità (nonché, di solito, la stessa rimunerazione dell’investimento), non essendo, di regola, garantita la certa e integrale restituzione del capitale ed il pagamento degli interessi. Esse costituiscono, pertanto, una forma d’investimento del denaro non assimilabile in alcun modo al deposito bancario in conto corrente, il cui saldo non rientra nella comunione dei beni ex articolo 177, comma 1, lettera a) Codice Civile proprio perchè non rappresenta una forma d’investimento dello stesso, rientrando invece solo nella comunione de residuo ai sensi dell’articolo 177, comma 1, lettera c)".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 9 ottobre 2007, n. 21098: Famiglia - Beni rientranti nella comunione legale de residuo - Obbligazioni societarie -  Esclusione).



"L’acquisto di obbligazioni societarie, comportando l’impiego del denaro, provento dell’attività personale e separata di uno dei coniugi, in un bene giuridico diverso costituente una forma d’investimento, trasforma il "provento" dell’attività separata in un quid alii che, secondo la regola generale posta dall’articolo 177, comma 1, letto a) Codice Civile per tutti gli acquisti compiuti da ciascun coniuge in regime di comunione legale con i proventi della propria attività, entra a far parte della comunione legale immediata e non della comunione da residuo ai sensi dell’articolo 177, comma 1, letto c)".

Ciò perchè: "Le obbligazioni societarie sono titoli, al portatore o nominativi (art. 2412 cod. civ.), offerti ai risparmiatori a fronte di un’operazione di finanziamento, di durata più o meno lunga, destinati alla circolazione, i quali fruttano un interesse che può essere fisso o indicizzato a determinati parametri prestabiliti. Appartengono alla categoria dei titoli di massa ed hanno, nel corso della loro durata, un valore che può essere molto diverso da quello di emissione e di rimborso, collegato alle fluttuazioni del mercato in relazione all’andamento generale dei tassi d’interesse, nonché all’affidabilità dell’emittente - che può a sua volta mutare nel tempo in relazione alle sue fortune economiche - alla cui solidità finanziaria è legata la rischiosità (nonché, di solito, la stessa rimunerazione dell’investimento), non essendo, di regola, garantita la certa e integrale restituzione del capitale ed il pagamento degli interessi. Esse costituiscono, pertanto, una forma d’investimento del denaro non assimilabile in alcun modo al deposito bancario in conto corrente, il cui saldo non rientra nella comunione dei beni ex articolo 177, comma 1, lettera a) Codice Civile proprio perchè non rappresenta una forma d’investimento dello stesso, rientrando invece solo nella comunione de residuo ai sensi dell’articolo 177, comma 1, lettera c)".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 9 ottobre 2007, n. 21098: Famiglia - Beni rientranti nella comunione legale de residuo - Obbligazioni societarie -  Esclusione).