Cassazione Civile: nullità clausola compromissoria societaria

La Cassazione ha formulato alcuni importanti principi di diritto in materia di clausola compromissoria inserita negli statuti societari:

"Una clausola societaria inserita negli atti societari, difforme da quella prevista dal decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 (in quanto preveda il deferimento delle eventuali controversie al giudizio di arbitri nominati anche dalle parti) deve considerarsi nulla".

"Con la conseguenza che la sanzione disciplinare prevista dalla legge notarile trova applicazione a carico del notaio che abbia inserito in atti societari tali clausole compromissorie".

"Costituisce circostanza del tutto irrilevante, ai fini disciplinari, che la detta clausola, nulla per contrasto con norma imperativa, possa essere eventualmente sostituita di diritto dalla norma stessa, ai sensi dell’art. 1419 c.c., trattandosi di rimedio predisposto dal legislatore al solo fine di conservare l’atto ai fini privatistici".

"Pur non conducendo, tale vizio, alla nullità dell’intero negozio, si tratta comunque di nullità parziale assoluta".

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 9 dicembre 2010, n.24867)
La Cassazione ha formulato alcuni importanti principi di diritto in materia di clausola compromissoria inserita negli statuti societari:

"Una clausola societaria inserita negli atti societari, difforme da quella prevista dal decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 (in quanto preveda il deferimento delle eventuali controversie al giudizio di arbitri nominati anche dalle parti) deve considerarsi nulla".

"Con la conseguenza che la sanzione disciplinare prevista dalla legge notarile trova applicazione a carico del notaio che abbia inserito in atti societari tali clausole compromissorie".

"Costituisce circostanza del tutto irrilevante, ai fini disciplinari, che la detta clausola, nulla per contrasto con norma imperativa, possa essere eventualmente sostituita di diritto dalla norma stessa, ai sensi dell’art. 1419 c.c., trattandosi di rimedio predisposto dal legislatore al solo fine di conservare l’atto ai fini privatistici".

"Pur non conducendo, tale vizio, alla nullità dell’intero negozio, si tratta comunque di nullità parziale assoluta".

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 9 dicembre 2010, n.24867)