Cassazione Civile: responsabilità del cedente di quote di snc

"In caso di cessione di quota di società in nome collettivo - qualora il cedente non abbia garantito gli acquirenti la quota stessa della inesistenza di debiti sociali - lo stesso risponde delle obbligazioni sociali sorte anteriormente alla cessione esclusivamente nei confronti dei creditori sociali e non anche della società stessa e degli acquirenti la quota. Sia la società, sia i cessionari della quota, pertanto, una volta adempiute tali obbligazioni, non hanno titolo a essere ritenuti indenni, dall’ex socio cedente, di quanto corrisposto ai creditori".

(Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 13 dicembre 2010, n.25123)
"In caso di cessione di quota di società in nome collettivo - qualora il cedente non abbia garantito gli acquirenti la quota stessa della inesistenza di debiti sociali - lo stesso risponde delle obbligazioni sociali sorte anteriormente alla cessione esclusivamente nei confronti dei creditori sociali e non anche della società stessa e degli acquirenti la quota. Sia la società, sia i cessionari della quota, pertanto, una volta adempiute tali obbligazioni, non hanno titolo a essere ritenuti indenni, dall’ex socio cedente, di quanto corrisposto ai creditori".

(Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 13 dicembre 2010, n.25123)