Cassazione Civile: responsabilità per obbligazioni sociali in caso di cessione della quota

"E’ problema di ermeneutica contrattuale l’individuazione, nei rapporti tra cedente e cessionario di quota di società di persone, della parte tenuta al pagamento delle obbligazioni contratte dalla società prima della cessione e non ancora estinte, inconferenti essendo, in parte qua, le previsioni degli artt. 2269 e 2290, che attengono alla responsabilità verso i creditori sociali; dell’art. 2263, che disciplina i rapporti tra soci e dell’art. 2289, che regolamenta quelli tra società e socio uscente".

Secondo la Cassazione il legislatore ha lasciato all’autonomia contrattuale la regolamentazione della ripartizione interna delle obbligazioni già contratte dalla società al momento della cessione, ma non ancora estinte, in coerenza con la natura giuridica di bene complesso della quota sociale, bene che si sostanzia nella partecipazione a un patrimonio autonomo e il cui valore è conseguentemente determinato dal rapporto tra poste attive e poste passive dello stesso.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 12 gennaio 2011, n.525)
"E’ problema di ermeneutica contrattuale l’individuazione, nei rapporti tra cedente e cessionario di quota di società di persone, della parte tenuta al pagamento delle obbligazioni contratte dalla società prima della cessione e non ancora estinte, inconferenti essendo, in parte qua, le previsioni degli artt. 2269 e 2290, che attengono alla responsabilità verso i creditori sociali; dell’art. 2263, che disciplina i rapporti tra soci e dell’art. 2289, che regolamenta quelli tra società e socio uscente".

Secondo la Cassazione il legislatore ha lasciato all’autonomia contrattuale la regolamentazione della ripartizione interna delle obbligazioni già contratte dalla società al momento della cessione, ma non ancora estinte, in coerenza con la natura giuridica di bene complesso della quota sociale, bene che si sostanzia nella partecipazione a un patrimonio autonomo e il cui valore è conseguentemente determinato dal rapporto tra poste attive e poste passive dello stesso.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 12 gennaio 2011, n.525)