Cassazione Civile: revoca del consenso alla rappresentazione fotografica dell’immagine

Una modella chiede il risarcimento dei danni morali e materiali patiti dalla pubblicazione non autorizzata, nell’ambito di una campagna pubblicitaria, di una propria fotografia scattata da un fotografo professionista ai fini della creazione di un "book" personale da utilizzare presso le agenzie di moda e i committenti pubblicitari. La committente della pubblicità chiama in giudizio le agenzie che hanno organizzato la campagna pubblicitaria e che hanno messo a disposizione la fotografia acquistata dal fotografo. A sua volta il fotografo, intervenuto nel giudizio, esibisce l’atto dei diritti sulla fotografia da parte della modella.

Il Tribunale di primo grado rigetta la domanda della modella che impugna la pronuncia avanti la Corte d’appello, che conferma la sentenza del giudice di primo grado, rilevando che i diritti sulla fotografia sono stati ceduti al fotografo, senza espresse limitazioni. In particolare, la cessione risulta univoca e valida con riferimento ad ogni prevedibile utilizzazione del ritratto; non potendosi tra l’altro ritenere oggettivamente imprevedibile l’utilizzazione pubblicitaria.

La Cassazione ha confermato la pronuncia del giudice di secondo grado.

Secondo la Cassazione, "infondata è la censura sul punto della revocabilità del consenso, dalla quale si vorrebbe arbitrariamente dedurre la necessità, per il lecito uso della fotografia, di un rinnovato consenso. Una tale necessità, invero, più che dedursi dalla revocabilità del consenso, la contraddice, giacché, sebbene il consenso sia stato prestato senza limiti temporali, ne limita il valore all’attualità del momento del suo rilascio, rendendo superflua ogni revoca. E’ certamente vero, a questo riguardo, che il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all’immagine, ma soltanto il suo esercizio; e che il consenso, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, da esso resta tuttavia distinto ed autonomo: con la conseguenza che esso è revocabile in ogni tempo, e anche in difformità di quanto pattuito contrattualmente, salvo, in questo caso, il diritto dell’altra parte al risarcimento del danno. Ma, se revoca (tempestiva, e cioè anteriore all’utilizzazione) non vi sia stata, il consenso precedentemente prestato resta efficace, e legittima l’uso che ne sia stato fatto in conformità alle previsioni contrattuali, accertabili con gli ordinari mezzi processuali".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 19 novembre 2008, n.27506: Diritto d’autore - Rappresentazione fotografica dell’immagine - Revoca del consenso).

Una modella chiede il risarcimento dei danni morali e materiali patiti dalla pubblicazione non autorizzata, nell’ambito di una campagna pubblicitaria, di una propria fotografia scattata da un fotografo professionista ai fini della creazione di un "book" personale da utilizzare presso le agenzie di moda e i committenti pubblicitari. La committente della pubblicità chiama in giudizio le agenzie che hanno organizzato la campagna pubblicitaria e che hanno messo a disposizione la fotografia acquistata dal fotografo. A sua volta il fotografo, intervenuto nel giudizio, esibisce l’atto dei diritti sulla fotografia da parte della modella.

Il Tribunale di primo grado rigetta la domanda della modella che impugna la pronuncia avanti la Corte d’appello, che conferma la sentenza del giudice di primo grado, rilevando che i diritti sulla fotografia sono stati ceduti al fotografo, senza espresse limitazioni. In particolare, la cessione risulta univoca e valida con riferimento ad ogni prevedibile utilizzazione del ritratto; non potendosi tra l’altro ritenere oggettivamente imprevedibile l’utilizzazione pubblicitaria.

La Cassazione ha confermato la pronuncia del giudice di secondo grado.

Secondo la Cassazione, "infondata è la censura sul punto della revocabilità del consenso, dalla quale si vorrebbe arbitrariamente dedurre la necessità, per il lecito uso della fotografia, di un rinnovato consenso. Una tale necessità, invero, più che dedursi dalla revocabilità del consenso, la contraddice, giacché, sebbene il consenso sia stato prestato senza limiti temporali, ne limita il valore all’attualità del momento del suo rilascio, rendendo superflua ogni revoca. E’ certamente vero, a questo riguardo, che il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all’immagine, ma soltanto il suo esercizio; e che il consenso, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, da esso resta tuttavia distinto ed autonomo: con la conseguenza che esso è revocabile in ogni tempo, e anche in difformità di quanto pattuito contrattualmente, salvo, in questo caso, il diritto dell’altra parte al risarcimento del danno. Ma, se revoca (tempestiva, e cioè anteriore all’utilizzazione) non vi sia stata, il consenso precedentemente prestato resta efficace, e legittima l’uso che ne sia stato fatto in conformità alle previsioni contrattuali, accertabili con gli ordinari mezzi processuali".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 19 novembre 2008, n.27506: Diritto d’autore - Rappresentazione fotografica dell’immagine - Revoca del consenso).