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Cassazione Civile: ripartizione dell’onere della prova nella responsabilità da prodotti difettosi

"Il primo comma dell’art. 8 del D.P.R. 24 MAGGIO 1988, n.224 ("Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno...") va interpretato nel senso che detto danneggiato deve provare (oltre al danno ed alla connessione causale predetti) che l’uso del prodotto ha comportato risultati anomali rispetto alle normali aspettative e tali da evidenziare la sussistenza di un difetto ai sensi di cui all’art. 5 D.P.R. cit.; invece il produttore deve provare (ex arn. 6 ed 8 D.P.R. cit.) che è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione". Questo il principio di diritto elaborato dalla Cassazione in relazione ad un caso di rottura di protesi mammaria.

Ricordiamo che il DPR 224/1988 è stato abrogato dal Codice del consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

L’articolo 8 in materia di prova è oggi sostituito dall’articolo 120 di detto Codice: "1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno. 2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell’articolo 118. Ai fini dell’esclusione da responsabilità prevista nell’articolo 118, comma 1, lettera b), é sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, é probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto é stato messo in circolazione. 3. Se é verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore".

Mentre l’articolo 5 in materia di esclusione di responsabilità è stato sostituito dall’articolo 118, a norma del quale: "1. La responsabilità è esclusa: a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione; b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione; ...".

La sentenza conserva pertanto la propria validità interpretativa. Vediamo le motivazioni della pronuncia della Cassazione.

"La circostanza che il legislatore abbia incluso nell’onere probatorio a carico del produttore la circostanza di cui al punto b) ora citato, e cioè abbia previsto che sia detto produttore a dover provare che ". . . IL DIFETTO CHE HA CAGIONATO IL DANNO NON ESISTEVA QUANDO IL PRODUITORE HA MESSO IL PRODOITO IN CIRCOLAZIONE.. ..", rende impossibile sostenere che un onere siffatto gravi sul danneggiato. In altri termini esclude che il danneggiato debba dimostrare la sussistenza del difetto fin dal momento in cui il produttore ha messo il prodotto in circolazione.

A questo punto l’unica interpretazione logicamente possibile e coerente con la ratio del D.P.R. in esame (chiaramente volta ad assicurare una maggiore tutela del danneggiato) consiste nell’interpretare il primo comma dell’art. 8 cit. nel senso che detto danneggiato deve dimostrare (oltre al danno ed alla connessione causale predetta) che l’uso del prodotto ha comportato risultati anomali rispetto alle normali aspettative; e cioè ha l’onere di provare (secondo le specifiche previsioni del legislatore contenute nell’alt. 5 che il prodotto (durante detto uso) si è dimostrato "...DIFETTOSO..." non offrendo "...LA SICUREZZA CHE CI SI..." poteva "...LEGITTIMAMENTE ATTENDERE TENUTO CONTO DI TUTTE LE CIRCOSTANZE ..." di cui al prosieguo dell’art. 5 cit..

Una volta che il danneggiato ha dimostrato che il prodotto ha evidenziato il difetto durante l’uso, che ha subito un danno e che quest’ultimo è in connessione causale con detto difetto, è il produttore che ha l’onere di provare che quest’ultimo (il difetto riscontrato) non esisteva quando ha posto il prodotto in circolazione.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 8 ottobre 2007, n. 20985: Responsabilità da prodotti difettosi - Ripartizione dell’onere probatorio tra produttore e danneggiato).

"Il primo comma dell’art. 8 del D.P.R. 24 MAGGIO 1988, n.224 ("Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno...") va interpretato nel senso che detto danneggiato deve provare (oltre al danno ed alla connessione causale predetti) che l’uso del prodotto ha comportato risultati anomali rispetto alle normali aspettative e tali da evidenziare la sussistenza di un difetto ai sensi di cui all’art. 5 D.P.R. cit.; invece il produttore deve provare (ex arn. 6 ed 8 D.P.R. cit.) che è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione". Questo il principio di diritto elaborato dalla Cassazione in relazione ad un caso di rottura di protesi mammaria.

Ricordiamo che il DPR 224/1988 è stato abrogato dal Codice del consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

L’articolo 8 in materia di prova è oggi sostituito dall’articolo 120 di detto Codice: "1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno. 2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell’articolo 118. Ai fini dell’esclusione da responsabilità prevista nell’articolo 118, comma 1, lettera b), é sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, é probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto é stato messo in circolazione. 3. Se é verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore".

Mentre l’articolo 5 in materia di esclusione di responsabilità è stato sostituito dall’articolo 118, a norma del quale: "1. La responsabilità è esclusa: a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione; b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione; ...".

La sentenza conserva pertanto la propria validità interpretativa. Vediamo le motivazioni della pronuncia della Cassazione.

"La circostanza che il legislatore abbia incluso nell’onere probatorio a carico del produttore la circostanza di cui al punto b) ora citato, e cioè abbia previsto che sia detto produttore a dover provare che ". . . IL DIFETTO CHE HA CAGIONATO IL DANNO NON ESISTEVA QUANDO IL PRODUITORE HA MESSO IL PRODOITO IN CIRCOLAZIONE.. ..", rende impossibile sostenere che un onere siffatto gravi sul danneggiato. In altri termini esclude che il danneggiato debba dimostrare la sussistenza del difetto fin dal momento in cui il produttore ha messo il prodotto in circolazione.

A questo punto l’unica interpretazione logicamente possibile e coerente con la ratio del D.P.R. in esame (chiaramente volta ad assicurare una maggiore tutela del danneggiato) consiste nell’interpretare il primo comma dell’art. 8 cit. nel senso che detto danneggiato deve dimostrare (oltre al danno ed alla connessione causale predetta) che l’uso del prodotto ha comportato risultati anomali rispetto alle normali aspettative; e cioè ha l’onere di provare (secondo le specifiche previsioni del legislatore contenute nell’alt. 5 che il prodotto (durante detto uso) si è dimostrato "...DIFETTOSO..." non offrendo "...LA SICUREZZA CHE CI SI..." poteva "...LEGITTIMAMENTE ATTENDERE TENUTO CONTO DI TUTTE LE CIRCOSTANZE ..." di cui al prosieguo dell’art. 5 cit..

Una volta che il danneggiato ha dimostrato che il prodotto ha evidenziato il difetto durante l’uso, che ha subito un danno e che quest’ultimo è in connessione causale con detto difetto, è il produttore che ha l’onere di provare che quest’ultimo (il difetto riscontrato) non esisteva quando ha posto il prodotto in circolazione.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 8 ottobre 2007, n. 20985: Responsabilità da prodotti difettosi - Ripartizione dell’onere probatorio tra produttore e danneggiato).