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Cassazione Civile: se hai la casella postale vale la presunzione di conoscenza

La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini della applicabilità della presunzione di conoscenza prevista all’articolo 1335 del Codice Civile, la casella riservata  presso un ente postale  per il trattenimento della corrispondenza si identifica come indirizzo del destinatario.

Nel caso in esame, la società locatrice, promuoveva un procedimento di convalida di sfratto nei confronti della società locataria, per scioglimento del contratto di locazione, dovuto ad un diniego di rinnovo. Condannata dal Tribunale al rilascio dell’immobile, la società locataria trionfava in appello, essendo stata accertata la tardività del diniego di rinnovo ed essendo disposta la rinnovazione del contratto.

Avverso tale pronuncia, la locatrice proponeva ricorso in Cassazione contro la locataria, adducendo la violazione e non corretta applicazione dell’articolo 1335 del Codice Civile, (presunzione di conoscenza)il quale statuisce che “la proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”.

La Corte di Cassazione perviene alla conclusione dell’applicabilità della presunzione di cui all’articolo 1335 del Codice Civile per effetto dell’accordo intercorso tra la locataria e l’ente postale, per il ritiro della corrispondenza, tramite casella riservata e a mezzo di apposita società.

“Per effetto dell’accordo, agli effetti dell’individuazione del luogo costituente l’indirizzo del destinatario che rappresenta quello di pervenimento cui fa riferimento l’articolo 1335 del codice civile, assume rilievo e si identifica come indirizzo ai sensi di tale norma l’ufficio di allocazione della casella postale”.

In questo caso, le procedure esperite dall’ente postale per la trattenuta della corrispondenza e per l’inserzione della stessa nella casella riservata sono risultate a carico del destinatario. Pertanto, il principio di diritto enunciato estende il concetto di “sfera giuridica” di pertinenza, cui ci si riferisce secondo la disposizione dell’articolo 1335 del Codice Civile.

 Alla luce di ciò, la Corte ha accolto il ricorso della società locatrice, dichiarando tempestivamente comunicato il diniego di rinnovo.

(Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 5 febbraio 2015, n. 2070)

La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini della applicabilità della presunzione di conoscenza prevista all’articolo 1335 del Codice Civile, la casella riservata  presso un ente postale  per il trattenimento della corrispondenza si identifica come indirizzo del destinatario.

Nel caso in esame, la società locatrice, promuoveva un procedimento di convalida di sfratto nei confronti della società locataria, per scioglimento del contratto di locazione, dovuto ad un diniego di rinnovo. Condannata dal Tribunale al rilascio dell’immobile, la società locataria trionfava in appello, essendo stata accertata la tardività del diniego di rinnovo ed essendo disposta la rinnovazione del contratto.

Avverso tale pronuncia, la locatrice proponeva ricorso in Cassazione contro la locataria, adducendo la violazione e non corretta applicazione dell’articolo 1335 del Codice Civile, (presunzione di conoscenza)il quale statuisce che “la proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”.

La Corte di Cassazione perviene alla conclusione dell’applicabilità della presunzione di cui all’articolo 1335 del Codice Civile per effetto dell’accordo intercorso tra la locataria e l’ente postale, per il ritiro della corrispondenza, tramite casella riservata e a mezzo di apposita società.

“Per effetto dell’accordo, agli effetti dell’individuazione del luogo costituente l’indirizzo del destinatario che rappresenta quello di pervenimento cui fa riferimento l’articolo 1335 del codice civile, assume rilievo e si identifica come indirizzo ai sensi di tale norma l’ufficio di allocazione della casella postale”.

In questo caso, le procedure esperite dall’ente postale per la trattenuta della corrispondenza e per l’inserzione della stessa nella casella riservata sono risultate a carico del destinatario. Pertanto, il principio di diritto enunciato estende il concetto di “sfera giuridica” di pertinenza, cui ci si riferisce secondo la disposizione dell’articolo 1335 del Codice Civile.

 Alla luce di ciò, la Corte ha accolto il ricorso della società locatrice, dichiarando tempestivamente comunicato il diniego di rinnovo.

(Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 5 febbraio 2015, n. 2070)