Cassazione Civile: segnalazione di operazioni sospette ai fini della disciplina antiriciclaggio

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25134 della Seconda sezione civile precisa la distinzione tra gli obblighi di comunicazione delle infrazioni ai limiti alla circolazione del contante e le segnalazioni delle operazioni sospette. In particolare:

- per le violazioni alla normativa in materia di contante (oggi art. 49 D.Lgs. 231/07), la normativa del 1991 individuava l’obbligo di comunicazione in capo agli intermediari abilitati e non al singolo dipendente di questi ultimi;

- relativamente alla segnalazione delle operazioni sospette, invece, la legge del 1991 (ma anche il decreto del 2007) prevedono un obbligo in capo al “responsabile della dipendenza, dell’ufficio o di altro punto operativo”.

In particolare, secondo la Cassazione, "La tesi di parte ricorrente, che vorrebbe ricomprendere tra i soggetti tenuti alla segnalazione sia le banche che i loro dipendenti, non risulta fondata su alcun argomento letterale o sistematico. E’ infatti agevole cogliere il contrasto, inequivocabilmente significativo della volontà del legislatore, tra il testo dell’art. 5 e la previsione di cui all’art. 3 che individua "il responsabile della dipendenza, dell’ufficio o di altro punto operativo", quale soggetto destinatario di un comportamento doveroso in funzione della segnalazione. A mente di detta norma, nell’ipotesi di operazioni finanziarie di cui si ha ragione di sospettare che siano attuate con il danaro, i beni o le utilità che possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis-648-ter del codice penale i dipendenti muniti di responsabilità dell’agenzia hanno l’obbligo di segnalare senza ritardo ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, risulti sospetta. E’ dunque evidente come nell’ipotesi grave di operazioni che possono celare, sulla base di una serie di elementi che la legge stesse indica, operazioni connesse a fatti delittosi, il legislatore ha inteso impegnare il funzionario dipendente dell’istituto di credito o dell’intermediario a un’attività di collaborazione nella segnalazione. Non altrettanto ha ritenuto di fare nelle ipotesi, molto meno lievi, di trasgressioni alla normativa sulle operazioni finanziarie anomale, che non siano però sospette di coprire gli illeciti penali considerati nell’art. 3. Che tale sia stato l’intento del legislatore non risulta solo dalla diversa considerazione accordata nei due casi alla figura del funzionario bancario, ma anche dalla limitazione della responsabilità della segnalazione al dirigente del punto operativo o dell’ufficio, senza estensione a tutti i dipendenti venuti a conoscenza dell’operazione stessa.".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Seconda Sezione Civile, Sentenza 14 ottobre 2008, n.25134).

[Avv. Maurizio Arena]

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25134 della Seconda sezione civile precisa la distinzione tra gli obblighi di comunicazione delle infrazioni ai limiti alla circolazione del contante e le segnalazioni delle operazioni sospette. In particolare:

- per le violazioni alla normativa in materia di contante (oggi art. 49 D.Lgs. 231/07), la normativa del 1991 individuava l’obbligo di comunicazione in capo agli intermediari abilitati e non al singolo dipendente di questi ultimi;

- relativamente alla segnalazione delle operazioni sospette, invece, la legge del 1991 (ma anche il decreto del 2007) prevedono un obbligo in capo al “responsabile della dipendenza, dell’ufficio o di altro punto operativo”.

In particolare, secondo la Cassazione, "La tesi di parte ricorrente, che vorrebbe ricomprendere tra i soggetti tenuti alla segnalazione sia le banche che i loro dipendenti, non risulta fondata su alcun argomento letterale o sistematico. E’ infatti agevole cogliere il contrasto, inequivocabilmente significativo della volontà del legislatore, tra il testo dell’art. 5 e la previsione di cui all’art. 3 che individua "il responsabile della dipendenza, dell’ufficio o di altro punto operativo", quale soggetto destinatario di un comportamento doveroso in funzione della segnalazione. A mente di detta norma, nell’ipotesi di operazioni finanziarie di cui si ha ragione di sospettare che siano attuate con il danaro, i beni o le utilità che possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis-648-ter del codice penale i dipendenti muniti di responsabilità dell’agenzia hanno l’obbligo di segnalare senza ritardo ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, risulti sospetta. E’ dunque evidente come nell’ipotesi grave di operazioni che possono celare, sulla base di una serie di elementi che la legge stesse indica, operazioni connesse a fatti delittosi, il legislatore ha inteso impegnare il funzionario dipendente dell’istituto di credito o dell’intermediario a un’attività di collaborazione nella segnalazione. Non altrettanto ha ritenuto di fare nelle ipotesi, molto meno lievi, di trasgressioni alla normativa sulle operazioni finanziarie anomale, che non siano però sospette di coprire gli illeciti penali considerati nell’art. 3. Che tale sia stato l’intento del legislatore non risulta solo dalla diversa considerazione accordata nei due casi alla figura del funzionario bancario, ma anche dalla limitazione della responsabilità della segnalazione al dirigente del punto operativo o dell’ufficio, senza estensione a tutti i dipendenti venuti a conoscenza dell’operazione stessa.".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Seconda Sezione Civile, Sentenza 14 ottobre 2008, n.25134).

[Avv. Maurizio Arena]