Cassazione Lavoro: infortunio in itinere e disciplina di altro ordinamento comunitario
Di particolare importanza nella pronuncia della Cassazione risulta il riferimento alla disciplina di altro Paese comunitario come criterio che il Giudice nazionale può seguire per la soluzione del caso concreto.
"La valutazione delle circostanze di fatto della interruzione non necessitata è compito del giudice del merito, il quale potrà adottare criteri quali il tempo della sosta in termini assoluti, o in proporzione alla durata del viaggio in quanto la interruzione non necessitata non può essere di durata tale da elidere il carattere finalistico che giustifica la tutela dell’infortunio in itinere, o, come indicato dall’istituto assicuratore, delle motivazioni stesse della sosta, avvalendosi delle indicazioni della giurisprudenza nazionale o, ove mancante e quale criterio meramente sussidiario, anche di quella dei Paesi comunitari. Dal criterio di interpretazione costituzionalmente orientata, dal principio di armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale dei Paesi dell’Unione, dalla formazione in corso di uno spazio giurisprudenziale europeo, si può infatti derivare il seguente criterio interpretativo: nella misura in cui la legislazione di un Paese comunitario disciplini in modo specifico un elemento non disciplinato dalla nostra legge nazionale, in conformità a precetti della Costituzione di quel Paese identici a quelli della nostra Costituzione, la disciplina legislativa o giurisprudenziale di quest’altro Paese comunitario (ampiamente riportate da vari Autori e dallo stesso istituto assicuratore) può costituire criterio, certamente sussidiario, per la soluzione di casi non disciplinati nel dettaglio dalla legge italiana".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 18 luglio 2007, n.15973: Infortunio in itinere sosta voluttuaria al bar).
Di particolare importanza nella pronuncia della Cassazione risulta il riferimento alla disciplina di altro Paese comunitario come criterio che il Giudice nazionale può seguire per la soluzione del caso concreto.
"La valutazione delle circostanze di fatto della interruzione non necessitata è compito del giudice del merito, il quale potrà adottare criteri quali il tempo della sosta in termini assoluti, o in proporzione alla durata del viaggio in quanto la interruzione non necessitata non può essere di durata tale da elidere il carattere finalistico che giustifica la tutela dell’infortunio in itinere, o, come indicato dall’istituto assicuratore, delle motivazioni stesse della sosta, avvalendosi delle indicazioni della giurisprudenza nazionale o, ove mancante e quale criterio meramente sussidiario, anche di quella dei Paesi comunitari. Dal criterio di interpretazione costituzionalmente orientata, dal principio di armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale dei Paesi dell’Unione, dalla formazione in corso di uno spazio giurisprudenziale europeo, si può infatti derivare il seguente criterio interpretativo: nella misura in cui la legislazione di un Paese comunitario disciplini in modo specifico un elemento non disciplinato dalla nostra legge nazionale, in conformità a precetti della Costituzione di quel Paese identici a quelli della nostra Costituzione, la disciplina legislativa o giurisprudenziale di quest’altro Paese comunitario (ampiamente riportate da vari Autori e dallo stesso istituto assicuratore) può costituire criterio, certamente sussidiario, per la soluzione di casi non disciplinati nel dettaglio dalla legge italiana".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 18 luglio 2007, n.15973: Infortunio in itinere sosta voluttuaria al bar).