Cassazione Lavoro: risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa
Nel caso di specie a causa della mancata consegna delle cuffie di protezione contro i rumori, gli addetti a tempo determinato alla rampa di atterraggio degli aeromobili avevano subito la perdita totale della capacità lavorativa specifica.
I Giudici della Cassazione hanno confermato la correttezza dell’assunto della pronuncia della Corte d’appello laddove ha affermato che la perdita totale della capacità lavorativa specifica costituisce per i ricorrenti un danno risarcibile, il quale può essere quantificato sulle somme che gli stessi avrebbero potuto percepire se, avviati al lavoro su apposita richiesta della società, avessero superato positivamente la preventiva visita medica e, quindi, come negli anni precedenti, fossero stati assunti con contratto a tempo determinato anche per l’anno ’92.
Facendo sempre riferimento al proprio orientamento ed alla pronuncia di secondo grado, la Cassazione ha ricordato che, ai fini del risarcimento dovuto dal datore di lavoro per i danni derivanti da un infortunio subito dai dipendente, la liquidazione del danno da invalidità permanente correlato al mancato guadagno futuro conseguente alla riduzione della capacità lavorativa, deve essere compiuta con riferimento al reddito annuo costituito dalla retribuzione calcolata al netto e non al lordo delle ritenute fiscali (Cass. nn. 1052/1994, 2219/1998).
(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 8 ottobre 2007, n. 21014: Perdita della capacità lavorativa specifica per colpa del datore di lavoro - Risarcimento del danno - Onere della prova).
Nel caso di specie a causa della mancata consegna delle cuffie di protezione contro i rumori, gli addetti a tempo determinato alla rampa di atterraggio degli aeromobili avevano subito la perdita totale della capacità lavorativa specifica.
I Giudici della Cassazione hanno confermato la correttezza dell’assunto della pronuncia della Corte d’appello laddove ha affermato che la perdita totale della capacità lavorativa specifica costituisce per i ricorrenti un danno risarcibile, il quale può essere quantificato sulle somme che gli stessi avrebbero potuto percepire se, avviati al lavoro su apposita richiesta della società, avessero superato positivamente la preventiva visita medica e, quindi, come negli anni precedenti, fossero stati assunti con contratto a tempo determinato anche per l’anno ’92.
Facendo sempre riferimento al proprio orientamento ed alla pronuncia di secondo grado, la Cassazione ha ricordato che, ai fini del risarcimento dovuto dal datore di lavoro per i danni derivanti da un infortunio subito dai dipendente, la liquidazione del danno da invalidità permanente correlato al mancato guadagno futuro conseguente alla riduzione della capacità lavorativa, deve essere compiuta con riferimento al reddito annuo costituito dalla retribuzione calcolata al netto e non al lordo delle ritenute fiscali (Cass. nn. 1052/1994, 2219/1998).
(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 8 ottobre 2007, n. 21014: Perdita della capacità lavorativa specifica per colpa del datore di lavoro - Risarcimento del danno - Onere della prova).