Cassazione Penale: atti persecutori nei confronti di una minore

La Cassazione ha confermato la correttezza dell’ordinanza con la quale il Tribunale di Messina ha confermato il provvedimento del g.i.p del tTibunale di Barcellona, con il quale è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti di un soggetto in ordine al reato ex art. 612 bis Codice Penale.

Ricordiamo il testo dell’articolo 612 bis (Atti persecutori. Stalking):
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 5/2/1992 n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 legge 5/2/1992, n.104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio.

La Cassazione ha rilevato che "Il tribunale del riesame ha delineato il quadro indiziario grazie a un’accurata analisi delle principali fonti conoscitive, attivate nel corso delle indagini preliminari. Ha fondato così il suo convincimento sulle dichiarazioni della minore nonché su quelle della nonna, e della madre con le quali la fanciulla si era confidata. Dalle loro deposizioni è emerso che, in più giorni, compresi tra fine marzo e fine aprile dell’anno allora in corso, spesso quotidianamente, la minore, dell’età di 12 anni, mentre era in attesa dell’autobus di linea, alla fermata posta nei pressi della propria abitazione, era stata avvicinata da un uomo, alla guida di un furgone, che le aveva rivolto apprezzamenti, mandandole dei baci e l’aveva invitata a salire sul veicolo. Il giorno 3 aprile, l’uomo si era recato alla scuola della minore, rimanendo dinanzi all’istituto, rivolgendo le sguardi insistenti e minacciosi. Questi fatti avevano fortemente turbato la minore, tanto da indurla a chiedere ai familiari di non recarsi più a scuola per timore per la propria incolumità fisica.

Grazie ad operazioni di osservazione, effettuate dai carabinieri è risultato che effettivamente il conducente del furgone - identificato con certezza nell’attuale indagato - era più volte, anche a brevi intervalli, passato dinanzi all’abitazione della minore, rivolgendovi lo sguardo con insistenza. Sulla base di questa ricostruzione dei fatti, l’ordinanza del tribunale del riesame - esaminata adeguatamente la piena credibilità delle principale fonte conoscitiva - ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza, in ordine al reato ex art. 612 bis c.p. , esponendo argomentazioni tecnicamente corrette, in ordine alla collocazione dei comportamenti nell’ipotesi criminosa (cd stalking, letteralmente "atto di fare la posta alla preda") introdotta con l’art. 7 del decreto legge 23.2.2009 n.11, convertito in legge 23.4.2009 n. 38".

Secondo la Cassazione "la norma sul reato di "atti persecutori" è stato inserita nel nostro ordinamento a tutela della libertà morale della persona e ha ad oggetto condotte reiterate di minaccia e molestia che determinano nella vittima, alternativamente:  un perdurante e grave stato di ansia o paura, un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque affettivamente legata, la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita. E’ evidente la precisa conformità alla norma in esame, della qualificazione giuridica delle condotte contenuta nella motivazione dell’ordinanza impugnata, laddove pone in evidenza caratteri di reiterazione nel tempo delle illecite condotte che si sono succedute per un ampio arco di tempo, con cadenza anche quotidiana, tanto da giustificare, nel corso delle indagini preliminare, l’accertamento del perdurante stato patologico da esse causato nella vittima. Pienamente corretta è la definizione di tali atti come molesti, cioè forieri di alterazione della serenità e dell’equilibrio della minore, in quanto diretti a forzare la sua attenzione e a stringere con lei un rapporto, percepito evidentemente come anomalo e pericoloso dalla destinataria.

L’ordinanza ha poi analizzato la realizzazione di uno dei tre tipici eventi, delineati dalla norma in esame e cioè il perdurante e grave stato di ansia e di paura, in quanto ha compiutamente descritto il destabilizzante turbamento psicologico della minore, che ripetutamente ha manifestato il suo stato nei racconti alla nonna e alla madre, giungendo fino a esprimere l’intento di rinunciare a recarsi a scuola. La non realizzazione di questo intento ha evitato che la condotta determinasse anche un altro evento previsto dalla norma (l’alterazione delle proprie abitudini di vita). Sul dolo generico ravvisabile in questi comportamenti seriali dell’ordinanza si è ugualmente espressa in maniera del tutto adeguata e completa, avendo messo in risalto come l’indagato, passando ripetutamente nei luoghi frequentati dalla minore, proprio negli orari in cui ella era solita ivi trovarsi, abbia dimostrato di rappresentarsi gli effetti psicologici concretamente realizzati".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 26 marzo 2010, n.11945: Atti persecutori - Molestie - Stalking).

La Cassazione ha confermato la correttezza dell’ordinanza con la quale il Tribunale di Messina ha confermato il provvedimento del g.i.p del tTibunale di Barcellona, con il quale è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti di un soggetto in ordine al reato ex art. 612 bis Codice Penale.

Ricordiamo il testo dell’articolo 612 bis (Atti persecutori. Stalking):
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 5/2/1992 n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 legge 5/2/1992, n.104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio.

La Cassazione ha rilevato che "Il tribunale del riesame ha delineato il quadro indiziario grazie a un’accurata analisi delle principali fonti conoscitive, attivate nel corso delle indagini preliminari. Ha fondato così il suo convincimento sulle dichiarazioni della minore nonché su quelle della nonna, e della madre con le quali la fanciulla si era confidata. Dalle loro deposizioni è emerso che, in più giorni, compresi tra fine marzo e fine aprile dell’anno allora in corso, spesso quotidianamente, la minore, dell’età di 12 anni, mentre era in attesa dell’autobus di linea, alla fermata posta nei pressi della propria abitazione, era stata avvicinata da un uomo, alla guida di un furgone, che le aveva rivolto apprezzamenti, mandandole dei baci e l’aveva invitata a salire sul veicolo. Il giorno 3 aprile, l’uomo si era recato alla scuola della minore, rimanendo dinanzi all’istituto, rivolgendo le sguardi insistenti e minacciosi. Questi fatti avevano fortemente turbato la minore, tanto da indurla a chiedere ai familiari di non recarsi più a scuola per timore per la propria incolumità fisica.

Grazie ad operazioni di osservazione, effettuate dai carabinieri è risultato che effettivamente il conducente del furgone - identificato con certezza nell’attuale indagato - era più volte, anche a brevi intervalli, passato dinanzi all’abitazione della minore, rivolgendovi lo sguardo con insistenza. Sulla base di questa ricostruzione dei fatti, l’ordinanza del tribunale del riesame - esaminata adeguatamente la piena credibilità delle principale fonte conoscitiva - ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza, in ordine al reato ex art. 612 bis c.p. , esponendo argomentazioni tecnicamente corrette, in ordine alla collocazione dei comportamenti nell’ipotesi criminosa (cd stalking, letteralmente "atto di fare la posta alla preda") introdotta con l’art. 7 del decreto legge 23.2.2009 n.11, convertito in legge 23.4.2009 n. 38".

Secondo la Cassazione "la norma sul reato di "atti persecutori" è stato inserita nel nostro ordinamento a tutela della libertà morale della persona e ha ad oggetto condotte reiterate di minaccia e molestia che determinano nella vittima, alternativamente:  un perdurante e grave stato di ansia o paura, un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque affettivamente legata, la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita. E’ evidente la precisa conformità alla norma in esame, della qualificazione giuridica delle condotte contenuta nella motivazione dell’ordinanza impugnata, laddove pone in evidenza caratteri di reiterazione nel tempo delle illecite condotte che si sono succedute per un ampio arco di tempo, con cadenza anche quotidiana, tanto da giustificare, nel corso delle indagini preliminare, l’accertamento del perdurante stato patologico da esse causato nella vittima. Pienamente corretta è la definizione di tali atti come molesti, cioè forieri di alterazione della serenità e dell’equilibrio della minore, in quanto diretti a forzare la sua attenzione e a stringere con lei un rapporto, percepito evidentemente come anomalo e pericoloso dalla destinataria.

L’ordinanza ha poi analizzato la realizzazione di uno dei tre tipici eventi, delineati dalla norma in esame e cioè il perdurante e grave stato di ansia e di paura, in quanto ha compiutamente descritto il destabilizzante turbamento psicologico della minore, che ripetutamente ha manifestato il suo stato nei racconti alla nonna e alla madre, giungendo fino a esprimere l’intento di rinunciare a recarsi a scuola. La non realizzazione di questo intento ha evitato che la condotta determinasse anche un altro evento previsto dalla norma (l’alterazione delle proprie abitudini di vita). Sul dolo generico ravvisabile in questi comportamenti seriali dell’ordinanza si è ugualmente espressa in maniera del tutto adeguata e completa, avendo messo in risalto come l’indagato, passando ripetutamente nei luoghi frequentati dalla minore, proprio negli orari in cui ella era solita ivi trovarsi, abbia dimostrato di rappresentarsi gli effetti psicologici concretamente realizzati".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 26 marzo 2010, n.11945: Atti persecutori - Molestie - Stalking).