Cassazione Penale: corruzione di funzionario di Stato estero
La Cassazione ha elaborato i seguenti principi di diritto:
- la condotta di chi dia o prometta somme di denaro a funzionari di banche centrali di Stati esteri, quando sia corrispettivo per l’esercizio di funzioni o attività corrispondenti in concreto a quelle di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ha rilevanza penale nei limiti previsti dagli artt. 321 e 322 bis secondo comma n. 2 c.p.;
- l’accertamento dell’eventuale natura degli enti cui appartengono i soggetti destinatari della somma di denaro, o della sua promessa, va eseguito anche con riferimento alla normativa straniera pertinente, che il giudice deve accertare d’ufficio, pure secondo le forme previste dall’articolo 14 della Legge 218/2005.
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 23 dicembre 2009, n. 49532: Corruzione di funzionario di uno Stato straniero - Condizioni per la rilevanza penale).
La Cassazione ha elaborato i seguenti principi di diritto:
- la condotta di chi dia o prometta somme di denaro a funzionari di banche centrali di Stati esteri, quando sia corrispettivo per l’esercizio di funzioni o attività corrispondenti in concreto a quelle di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ha rilevanza penale nei limiti previsti dagli artt. 321 e 322 bis secondo comma n. 2 c.p.;
- l’accertamento dell’eventuale natura degli enti cui appartengono i soggetti destinatari della somma di denaro, o della sua promessa, va eseguito anche con riferimento alla normativa straniera pertinente, che il giudice deve accertare d’ufficio, pure secondo le forme previste dall’articolo 14 della Legge 218/2005.
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 23 dicembre 2009, n. 49532: Corruzione di funzionario di uno Stato straniero - Condizioni per la rilevanza penale).