Cassazione Penale: corruzione di funzionario di Stato estero

Il caso concerne il tentativo di utilizzare falsi titoli di Stato venezuelani in operazioni ad alto rendimento, pagando o promettendo di pagare alcuni funzionari della Banca Centrale venezuelana per la loro attività di affidamento dei titoli consapevolmente falsi.

La Cassazione ha elaborato i seguenti principi di diritto:

- la condotta di chi dia o prometta somme di denaro a funzionari di banche centrali di Stati esteri, quando sia corrispettivo per l’esercizio di funzioni o attività corrispondenti in concreto a quelle di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ha rilevanza penale nei limiti previsti dagli artt. 321 e 322 bis secondo comma n. 2 c.p.;

- l’accertamento dell’eventuale natura degli enti cui appartengono i soggetti destinatari della somma di denaro, o della sua promessa, va eseguito anche con riferimento alla normativa straniera pertinente, che il giudice deve accertare d’ufficio, pure secondo le forme previste dall’articolo 14 della Legge 218/2005.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 23 dicembre 2009, n. 49532: Corruzione di funzionario di uno Stato straniero - Condizioni per la rilevanza penale).
Il caso concerne il tentativo di utilizzare falsi titoli di Stato venezuelani in operazioni ad alto rendimento, pagando o promettendo di pagare alcuni funzionari della Banca Centrale venezuelana per la loro attività di affidamento dei titoli consapevolmente falsi.

La Cassazione ha elaborato i seguenti principi di diritto:

- la condotta di chi dia o prometta somme di denaro a funzionari di banche centrali di Stati esteri, quando sia corrispettivo per l’esercizio di funzioni o attività corrispondenti in concreto a quelle di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ha rilevanza penale nei limiti previsti dagli artt. 321 e 322 bis secondo comma n. 2 c.p.;

- l’accertamento dell’eventuale natura degli enti cui appartengono i soggetti destinatari della somma di denaro, o della sua promessa, va eseguito anche con riferimento alla normativa straniera pertinente, che il giudice deve accertare d’ufficio, pure secondo le forme previste dall’articolo 14 della Legge 218/2005.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 23 dicembre 2009, n. 49532: Corruzione di funzionario di uno Stato straniero - Condizioni per la rilevanza penale).