Cassazione Penale: detenzione di materiale pedopornografico

Integra il delitto di cui all’articolo 600 quater codice penale il soggetto che si procura per via telematica materiale pedopornografico  ottenuto mediante lo sfruttamento dei minori. Secondo la Cassazione, infatti, le condotte oggi contemplate (procurarsi o detenere) non integrano due diverse ipotesi di reato, ma rappresentano distinte modalità di perpetrazione del medesimo reato, essendo escluso tra di esse il concorso formale.

Nel caso di specie, la Cassazione ha rilevato che "L’unica incertezza, come dianzi evidenziato, riguarda la modalità del procacciamento, ma trattasi di lacuna fattuale che non esclude la responsabilità del ricorrente. Questi non si è limitato a consultare via internet materiale pedopornografico, ma lo ha acquisito scaricandolo e conservandolo sul proprio computer o su floppy disk, tanto è vero che detto materiale è stato acquisito in copia agli atti." Infatti, prosegue la Cassazione, "il  fatto che il prevenuto, per motivi di sicurezza propria, abbia installato sul proprio computer un programma di cancellazione automatica che interveniva ad intervalli di un’ora non esclude ma avvalora la sua responsabilità, posto che comunque aveva il tempo di scaricare le immagini che intendeva conservare su supporti esterni, prima che fossero automaticamente cancellate le immagini che sono state effettivamente scaricate e conservate".

La Sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 19 novembre 2008, n.43189: Detenzione di materiale pedopornografico - Concorso formale - Esclusione).
Integra il delitto di cui all’articolo 600 quater codice penale il soggetto che si procura per via telematica materiale pedopornografico  ottenuto mediante lo sfruttamento dei minori. Secondo la Cassazione, infatti, le condotte oggi contemplate (procurarsi o detenere) non integrano due diverse ipotesi di reato, ma rappresentano distinte modalità di perpetrazione del medesimo reato, essendo escluso tra di esse il concorso formale.

Nel caso di specie, la Cassazione ha rilevato che "L’unica incertezza, come dianzi evidenziato, riguarda la modalità del procacciamento, ma trattasi di lacuna fattuale che non esclude la responsabilità del ricorrente. Questi non si è limitato a consultare via internet materiale pedopornografico, ma lo ha acquisito scaricandolo e conservandolo sul proprio computer o su floppy disk, tanto è vero che detto materiale è stato acquisito in copia agli atti." Infatti, prosegue la Cassazione, "il  fatto che il prevenuto, per motivi di sicurezza propria, abbia installato sul proprio computer un programma di cancellazione automatica che interveniva ad intervalli di un’ora non esclude ma avvalora la sua responsabilità, posto che comunque aveva il tempo di scaricare le immagini che intendeva conservare su supporti esterni, prima che fossero automaticamente cancellate le immagini che sono state effettivamente scaricate e conservate".

La Sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 19 novembre 2008, n.43189: Detenzione di materiale pedopornografico - Concorso formale - Esclusione).