Cassazione Penale: divieto d’accesso allo stadio anche con il patteggiamento

Secondo la Cassazione: "a seguito della modifica legislativa di cui all’art. 2, comma 1° lett. d), D.L. 08/02/07 n. 8, convertito nella L. 04/04/07 n. 41, anche nel caso di applicazione pena in relazione al reato di cui all’art. 6 bis L. 401/89 (come nella fattispecie de quo), andavano disposti: a) il divieto di accesso nei luoghi in cui si svolgevano le manifestazioni sportive (nonché negli altri luoghi indicati nel comma lo art. 6 L. 401/89); b) l’obbligo di presentarsi in ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento delle manifestazioni, il tutto per la durata di un periodo da due a otto anni ed ai sensi dell’art. 6, comma 7°, L. 401/89, come modificato dal citato D.L. n. 8/07.
Trattasi di atto dovuto, sottratto a qualsiasi potere discrezionale del giudice".

La Corte ha così annullato la sentenza del Tribunale limitatamente alla omessa statuizione del divieto di accesso e dell’obbligo di presentazione.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Penale, Sentenza 18 novembre 2009, n.44026: Applicazione della pena - Divieto di accesso allo stadio).
Secondo la Cassazione: "a seguito della modifica legislativa di cui all’art. 2, comma 1° lett. d), D.L. 08/02/07 n. 8, convertito nella L. 04/04/07 n. 41, anche nel caso di applicazione pena in relazione al reato di cui all’art. 6 bis L. 401/89 (come nella fattispecie de quo), andavano disposti: a) il divieto di accesso nei luoghi in cui si svolgevano le manifestazioni sportive (nonché negli altri luoghi indicati nel comma lo art. 6 L. 401/89); b) l’obbligo di presentarsi in ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento delle manifestazioni, il tutto per la durata di un periodo da due a otto anni ed ai sensi dell’art. 6, comma 7°, L. 401/89, come modificato dal citato D.L. n. 8/07.
Trattasi di atto dovuto, sottratto a qualsiasi potere discrezionale del giudice".

La Corte ha così annullato la sentenza del Tribunale limitatamente alla omessa statuizione del divieto di accesso e dell’obbligo di presentazione.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Penale, Sentenza 18 novembre 2009, n.44026: Applicazione della pena - Divieto di accesso allo stadio).