Cassazione Penale: lesioni nel corso di incontro di calcio tra compagni di scuola

La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di lesioni derivanti da un incontro di calcio tra compagni di scuola, ribadendo il proprio orientamento secondo cui "configura un illecito penale la condotta di un calciatore che, nel corso di una partita a livello dilettantistico, provoca lesioni gravi ad un avversario, commettendo ai suoi danni un fatto volontario di tale durezza da esporlo ad un rischio superiore a quello accettabile dal partecipare a tale genere di competizione, non potendo in tale caso operare l’esimente del consenso dell’avente diritto".

Secondo i Giudici della Cassazione "tale principio può applicarsi anche nel caso di un fatto colposo e a maggior ragione, nella specie, dato che la partita di calcio di svolgeva in modo amichevole, tra compagni di scuola, perchè, in ogni caso, deve essere escluso il gioco pericoloso, consistito nello sgambetto, cioè nell’"azione di chi incrociando il proprio piede con le gambe dell’avversario tenta di farlo cadere per arrestare irregolarmente l’azione", in quanto estraneo alle caratteristiche della partita amichevole o amatoriale, nella quale il rischio di subire lesioni gravi, con effetti permanenti, non solo non è preventivato, ma anche non può essere accettato".

(Corte di Cassazione - Quinta Sezione Penale, Sentenza 27 novembre 2008, n.44306: Lesioni durante incontro di calcio).
La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di lesioni derivanti da un incontro di calcio tra compagni di scuola, ribadendo il proprio orientamento secondo cui "configura un illecito penale la condotta di un calciatore che, nel corso di una partita a livello dilettantistico, provoca lesioni gravi ad un avversario, commettendo ai suoi danni un fatto volontario di tale durezza da esporlo ad un rischio superiore a quello accettabile dal partecipare a tale genere di competizione, non potendo in tale caso operare l’esimente del consenso dell’avente diritto".

Secondo i Giudici della Cassazione "tale principio può applicarsi anche nel caso di un fatto colposo e a maggior ragione, nella specie, dato che la partita di calcio di svolgeva in modo amichevole, tra compagni di scuola, perchè, in ogni caso, deve essere escluso il gioco pericoloso, consistito nello sgambetto, cioè nell’"azione di chi incrociando il proprio piede con le gambe dell’avversario tenta di farlo cadere per arrestare irregolarmente l’azione", in quanto estraneo alle caratteristiche della partita amichevole o amatoriale, nella quale il rischio di subire lesioni gravi, con effetti permanenti, non solo non è preventivato, ma anche non può essere accettato".

(Corte di Cassazione - Quinta Sezione Penale, Sentenza 27 novembre 2008, n.44306: Lesioni durante incontro di calcio).