Cassazione Penale: obbligo di informazione e formazione sul datore di lavoro
"È infatti il datore di lavoro che, quale responsabile della sicurezza del lavoro, deve operare un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarvisi anche instaurando prassi di lavoro non corrette".
Secondo la Cassazione, "Tali conclusioni si evincono non solo dallo stesso, richiamato dal ricorrente, art. 4 d. l.vo 19.9.1994 n. 626, che non pone a carico del datore di lavoro il solo obbligo di allestire le misure di sicurezza, ma anche una serie di controlli diretti o per interposta persona, atti a garantirne l’applicazione, ma soprattutto dalla norma generale di cui all’art. 2087 Codice Civile, la quale dispone che "l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica , sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
Nel caso di specie, il datore di lavoro si era difeso sostenendo che non esistessero corsi specializzati con riferimento ai macchinari pericolosi ai quali era addetto il lavoratore, ciò che tuttavia - rileva la Cassazione - non impediva al datore di lavoro di procedere ad una formazione specifica per macchine particolarmente pericolose".
Ricordiamo che agli obblighi di informazione, formazione e addestramento sono oggi specificamente dedicati gli articoli 36 e 37 del Decreto Legislativo 81/2008 che ha sostituito il Decreto Legislativo 626/1994.
(Corte di Cassazione - Quarta Sezione Penale, Sentenza 23 ottobre 2008, n. 39888: Infortunio del lavoratore - Obblighi di informazione e formazione sul datore di lavoro).
"È infatti il datore di lavoro che, quale responsabile della sicurezza del lavoro, deve operare un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarvisi anche instaurando prassi di lavoro non corrette".
Secondo la Cassazione, "Tali conclusioni si evincono non solo dallo stesso, richiamato dal ricorrente, art. 4 d. l.vo 19.9.1994 n. 626, che non pone a carico del datore di lavoro il solo obbligo di allestire le misure di sicurezza, ma anche una serie di controlli diretti o per interposta persona, atti a garantirne l’applicazione, ma soprattutto dalla norma generale di cui all’art. 2087 Codice Civile, la quale dispone che "l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica , sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
Nel caso di specie, il datore di lavoro si era difeso sostenendo che non esistessero corsi specializzati con riferimento ai macchinari pericolosi ai quali era addetto il lavoratore, ciò che tuttavia - rileva la Cassazione - non impediva al datore di lavoro di procedere ad una formazione specifica per macchine particolarmente pericolose".
Ricordiamo che agli obblighi di informazione, formazione e addestramento sono oggi specificamente dedicati gli articoli 36 e 37 del Decreto Legislativo 81/2008 che ha sostituito il Decreto Legislativo 626/1994.
(Corte di Cassazione - Quarta Sezione Penale, Sentenza 23 ottobre 2008, n. 39888: Infortunio del lavoratore - Obblighi di informazione e formazione sul datore di lavoro).