Cassazione Penale: responsabilità del datore di lavoro per infortunio del dipendente

Nel ricordare la precedente giurisprudenza ormai consolidatasi, la Cassazione ha affermato che: "L’articolo 2087 Codice Civile, a norma della quale "l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro" ribadisce, con riferimento al settore del lavoro, la necessità che il garante ottemperi non soltanto alle regole cautelari "scritte", ma anche alle norme prevenzionali che una figura modello di buon imprenditore è in grado di ricavare dall’esperienza, secondo i canoni di diligenza, prudenza e perizia. Il datore di lavoro deve, in altre parole, ispirare la sua condotta alle acquisizioni della miglior scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. L’articolo 2087 Codice Civile, infatti, nell’affermare che l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro anche ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche".

Nel caso di specie il lavoratore aveva riportato una ferita alla mano introdotta in una macchina denominata di "rettifica" per non avere atteso il tempo necessario per il completo arresto della stessa (dieci minuti) dopo lo spegnimento del motore.

La Cassazione ha confermato la correttezza della decisione della Corte d’appello che aveva riformato la pronuncia di primo grado, affermando che quest’ultima "avrebbe potuto e dovuto valutare gli altri profili della contestata colpa generica emersi nel corso del dibattimento,  vale a dire la mancanza di un meccanismo in grado di segnalare quando la mola smette di girare  ed il fatto che la griglia di protezione fosse stata rimossa".

(Corte di Cassazione - Quarta Sezione Penale, Sentenza 14 ottobre 2008, n.38819: Infortunio del dipendente - Datore di lavoro - Responsabilità Colpa generica).

Nel ricordare la precedente giurisprudenza ormai consolidatasi, la Cassazione ha affermato che: "L’articolo 2087 Codice Civile, a norma della quale "l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro" ribadisce, con riferimento al settore del lavoro, la necessità che il garante ottemperi non soltanto alle regole cautelari "scritte", ma anche alle norme prevenzionali che una figura modello di buon imprenditore è in grado di ricavare dall’esperienza, secondo i canoni di diligenza, prudenza e perizia. Il datore di lavoro deve, in altre parole, ispirare la sua condotta alle acquisizioni della miglior scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. L’articolo 2087 Codice Civile, infatti, nell’affermare che l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro anche ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche".

Nel caso di specie il lavoratore aveva riportato una ferita alla mano introdotta in una macchina denominata di "rettifica" per non avere atteso il tempo necessario per il completo arresto della stessa (dieci minuti) dopo lo spegnimento del motore.

La Cassazione ha confermato la correttezza della decisione della Corte d’appello che aveva riformato la pronuncia di primo grado, affermando che quest’ultima "avrebbe potuto e dovuto valutare gli altri profili della contestata colpa generica emersi nel corso del dibattimento,  vale a dire la mancanza di un meccanismo in grado di segnalare quando la mola smette di girare  ed il fatto che la griglia di protezione fosse stata rimossa".

(Corte di Cassazione - Quarta Sezione Penale, Sentenza 14 ottobre 2008, n.38819: Infortunio del dipendente - Datore di lavoro - Responsabilità Colpa generica).