Cassazione Penale: responsabilità del delegato alla sicurezza sul lavoro
In particolare, la Cassazione, rispetto al motivo di ricorso secondo cui la delega conferita dal Sindaco pro tempore in materia di infortunistica e sicurezza sul lavoro non poteva ritenersi "pienamente valida e produttiva di effetti giuridici", perché non accompagnata dall’effettiva assegnazione, da parte del delegante, dei fondi necessari per l’espletamento delle funzioni delegate, ha affermato che: "Se anche fossero vere le circostanze dedotte nell’atto di gravame, non per questo verrebbe meno la responsabilità del delegato, poiché l’invalidità della delega in base al principio di effettività impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate".
La Cassazione ha infatti ribadito che "Il delegato che ritenga di non essere posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega".
(Corte di Cassazione - Terza Sezione Penale, Sentenza 20 novembre 2009, n.44890: Responsabilità del delegato alla sicurezza).
In particolare, la Cassazione, rispetto al motivo di ricorso secondo cui la delega conferita dal Sindaco pro tempore in materia di infortunistica e sicurezza sul lavoro non poteva ritenersi "pienamente valida e produttiva di effetti giuridici", perché non accompagnata dall’effettiva assegnazione, da parte del delegante, dei fondi necessari per l’espletamento delle funzioni delegate, ha affermato che: "Se anche fossero vere le circostanze dedotte nell’atto di gravame, non per questo verrebbe meno la responsabilità del delegato, poiché l’invalidità della delega in base al principio di effettività impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate".
La Cassazione ha infatti ribadito che "Il delegato che ritenga di non essere posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega".
(Corte di Cassazione - Terza Sezione Penale, Sentenza 20 novembre 2009, n.44890: Responsabilità del delegato alla sicurezza).