Cassazione Penale: responsabilità impresa appaltante per infortunio dipendente appaltatrice

La Cassazione ha ribaltato un proprio precedente orientamento in merito all’interpretazione dell’articolo 185 del Codice di Procedura Penale laddove prevede che l’imputato possa "essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere", con riferimento ad un caso di infortunio sul lavoro del dipendente di impresa subappaltatrice.

Secondo la Cassazione, "L’articolo 7 Decreto Legislativo n. 626 del 1994 (ora trasfuso nell’articolo 26 Decreto Legislativo n. 81 del 2008) prevede, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno dell’azienda del committente o di una singola unità produttiva della stessa, l’obbligo dell’appaltante di verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori da espletare; di fornire agli stessi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui andranno ad operare; di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione; di coordinare gli interventi, anche al fine di eliminare i pericoli dovuti alle interferenze tra i lavori affidati alle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva, a tal fine elaborando un unico documento di valutazione dei rischi".

"Orbene, la stessa esistenza di obblighi positivi di verifica, informazione, cooperazione e coordinazione in capo all’appaltante, tanto più se accompagnata dalla somministrazione di attrezzi di lavoro, vale a connotare in termini di "inadempimento" il loro omesso o insufficiente espletamento: la conseguente responsabilità per gli eventi lesivi che ne siano derivati è allora responsabilità per fatto proprio non giustiziabile col mezzo della chiamata del committente in responsabilità civile nel processo penale avente ad oggetto il fatto dell’appaltatore. Ed è appena il caso di aggiungere che tutte le questioni relative alla fondatezza di una eventuale pretesa risarcitoria nei confronti dell’impresa appaltante, ivi comprese quelle inerenti al trasferimento o meno del rischio in ordine all’uso delle attrezzature da essa fornite, ben potranno essere svolte e trattate nella competente sede civile, la cui percorribilità non è certo preclusa dalla pronuncia del decreto di archivi azione nei confronti del direttore del cantiere".

Secondo la Cassazione, "la suddetta lettura dell’articolo 185 Codice Procedura Penale è, ad avviso del collegio, convalidata proprio dalla riconosciuta necessità, valorizzata dal codice di rito vigente, di scoraggiare l’esercizio dell’azione civile nel processo penale, per evitarne l’appesantimento, eventualità che sarebbe certamente frustrata da interpretazioni che estendessero la possibilità di partecipazione a soggetti che possono sì essere chiamati a rispondere, insieme con l’imputato, delle conseguenze del reato, ma in forza di una inadempienza propria e non altrui. Non è all’uopo superfluo ricordare che il giudice delle leggi, nelle pronunce con le quali ebbe a dichiarare infondati o manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità sollevati nei confronti dell’articolo 83 Codice Procedura Penale, nella parte in cui non prevede la possibilità per l’imputato, nel caso di costituzione di parte civile, di chiamare, o chiedere l’autorizzazione a chiamare nel processo, quale responsabile civile, l’esercente dell’aeromobile, a norma dell’articolo 878 Codice Navigazione, ovvero la gestione liquidatoria della USL, per il fatto di un suo dipendente, l’INAIL e l’INPS, per le violazioni delle norme in materia di infortuni sul lavoro e di previdenza sociale (rispettivamente, sentenza n. 75 del 2001 e ordinanza n. 300 del 2004) rimarcò il "particolare rigore con il quale -nel sistema delineato dal nuovo codice di rito del 1988 -devono essere misurate le disposizioni che regolano l’ingresso, in sede penale, di parti diverse da quelle necessarie", a fronte "dell’accentuata tendenza, caratteristica del nuovo impianto, a circoscrivere nei limiti dell’essenzialità le forme di cumulo processuale, stante la maturata consapevolezza che l’incremento delle regiudicande -specie se, come quelle civili, estranee alle finalità tipiche del processo penale -non possa che aggravarne l’iter"".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 7 novembre 2008, n.41815: Responsabilità dell’appaltante per fatto dell’impresa subappaltatrice - Responsabilità per fatto proprio).

La Cassazione ha ribaltato un proprio precedente orientamento in merito all’interpretazione dell’articolo 185 del Codice di Procedura Penale laddove prevede che l’imputato possa "essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere", con riferimento ad un caso di infortunio sul lavoro del dipendente di impresa subappaltatrice.

Secondo la Cassazione, "L’articolo 7 Decreto Legislativo n. 626 del 1994 (ora trasfuso nell’articolo 26 Decreto Legislativo n. 81 del 2008) prevede, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno dell’azienda del committente o di una singola unità produttiva della stessa, l’obbligo dell’appaltante di verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori da espletare; di fornire agli stessi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui andranno ad operare; di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione; di coordinare gli interventi, anche al fine di eliminare i pericoli dovuti alle interferenze tra i lavori affidati alle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva, a tal fine elaborando un unico documento di valutazione dei rischi".

"Orbene, la stessa esistenza di obblighi positivi di verifica, informazione, cooperazione e coordinazione in capo all’appaltante, tanto più se accompagnata dalla somministrazione di attrezzi di lavoro, vale a connotare in termini di "inadempimento" il loro omesso o insufficiente espletamento: la conseguente responsabilità per gli eventi lesivi che ne siano derivati è allora responsabilità per fatto proprio non giustiziabile col mezzo della chiamata del committente in responsabilità civile nel processo penale avente ad oggetto il fatto dell’appaltatore. Ed è appena il caso di aggiungere che tutte le questioni relative alla fondatezza di una eventuale pretesa risarcitoria nei confronti dell’impresa appaltante, ivi comprese quelle inerenti al trasferimento o meno del rischio in ordine all’uso delle attrezzature da essa fornite, ben potranno essere svolte e trattate nella competente sede civile, la cui percorribilità non è certo preclusa dalla pronuncia del decreto di archivi azione nei confronti del direttore del cantiere".

Secondo la Cassazione, "la suddetta lettura dell’articolo 185 Codice Procedura Penale è, ad avviso del collegio, convalidata proprio dalla riconosciuta necessità, valorizzata dal codice di rito vigente, di scoraggiare l’esercizio dell’azione civile nel processo penale, per evitarne l’appesantimento, eventualità che sarebbe certamente frustrata da interpretazioni che estendessero la possibilità di partecipazione a soggetti che possono sì essere chiamati a rispondere, insieme con l’imputato, delle conseguenze del reato, ma in forza di una inadempienza propria e non altrui. Non è all’uopo superfluo ricordare che il giudice delle leggi, nelle pronunce con le quali ebbe a dichiarare infondati o manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità sollevati nei confronti dell’articolo 83 Codice Procedura Penale, nella parte in cui non prevede la possibilità per l’imputato, nel caso di costituzione di parte civile, di chiamare, o chiedere l’autorizzazione a chiamare nel processo, quale responsabile civile, l’esercente dell’aeromobile, a norma dell’articolo 878 Codice Navigazione, ovvero la gestione liquidatoria della USL, per il fatto di un suo dipendente, l’INAIL e l’INPS, per le violazioni delle norme in materia di infortuni sul lavoro e di previdenza sociale (rispettivamente, sentenza n. 75 del 2001 e ordinanza n. 300 del 2004) rimarcò il "particolare rigore con il quale -nel sistema delineato dal nuovo codice di rito del 1988 -devono essere misurate le disposizioni che regolano l’ingresso, in sede penale, di parti diverse da quelle necessarie", a fronte "dell’accentuata tendenza, caratteristica del nuovo impianto, a circoscrivere nei limiti dell’essenzialità le forme di cumulo processuale, stante la maturata consapevolezza che l’incremento delle regiudicande -specie se, come quelle civili, estranee alle finalità tipiche del processo penale -non possa che aggravarne l’iter"".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale, Sentenza 7 novembre 2008, n.41815: Responsabilità dell’appaltante per fatto dell’impresa subappaltatrice - Responsabilità per fatto proprio).