Cassazione SU Civili: giurisdizione sull’agente diplomatico

"In tema di competenza giurisdizionale del giudice italiano, l’articolo 31, par. 1, lett. c), Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963, ratificata con legge 9 agosto 1964, n.804, deve essere interpretato nel senso che l’immunità dalla giurisdizione è esclusa, per l’agente diplomatico, tanto nel caso in cui egli sia soggetto attivo di un’attività professionale o commerciale esercitata al di fuori delle sue funzioni ufficiali (come testualmente previsto dalla norma in esame), quanto nell’ipotesi che egli risulti soggetto passivo di tali rapporti, se intrapresi nel territorio dello stato iure privatorum, e cioè del tutto al di fuori dalle proprie funzioni e competenze ufficiali".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 13 novembre 208, n.27044: Giurisdizione agente diplomatico).

"In tema di competenza giurisdizionale del giudice italiano, l’articolo 31, par. 1, lett. c), Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963, ratificata con legge 9 agosto 1964, n.804, deve essere interpretato nel senso che l’immunità dalla giurisdizione è esclusa, per l’agente diplomatico, tanto nel caso in cui egli sia soggetto attivo di un’attività professionale o commerciale esercitata al di fuori delle sue funzioni ufficiali (come testualmente previsto dalla norma in esame), quanto nell’ipotesi che egli risulti soggetto passivo di tali rapporti, se intrapresi nel territorio dello stato iure privatorum, e cioè del tutto al di fuori dalle proprie funzioni e competenze ufficiali".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 13 novembre 208, n.27044: Giurisdizione agente diplomatico).