Cassazione SU Civili: il giudice tributario decide le liti sul contrassegno SIAE
L’articolo 1 comma 2 secondo periodo della Legge 2/2008 stabilisce che "tutte le controversie concernenti l’attività dell’ente (SIAE), ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l’organizzazione di procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria".
Secondo la Cassazione "il senso della "clausola di salvaguardia" delle competenze degli organi della giurisdizione tributaria, non può essere ridotto all’ambito delle controversie che oppongano la SIAE, come ogni altro contribuente, all’amministrazione fiscale, ma deve essere inteso, anzi, come espressione della volontà del legislatore di non derogare alla giurisdizione tributaria laddove ne ricorrano i presupposti (ossia laddove la controversia che coinvolga la SIAE concerna "tributi comunque denominati")".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Ordinanza 26 gennaio 2011, n.1780)
L’articolo 1 comma 2 secondo periodo della Legge 2/2008 stabilisce che "tutte le controversie concernenti l’attività dell’ente (SIAE), ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l’organizzazione di procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria".
Secondo la Cassazione "il senso della "clausola di salvaguardia" delle competenze degli organi della giurisdizione tributaria, non può essere ridotto all’ambito delle controversie che oppongano la SIAE, come ogni altro contribuente, all’amministrazione fiscale, ma deve essere inteso, anzi, come espressione della volontà del legislatore di non derogare alla giurisdizione tributaria laddove ne ricorrano i presupposti (ossia laddove la controversia che coinvolga la SIAE concerna "tributi comunque denominati")".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Ordinanza 26 gennaio 2011, n.1780)